LATEST NEWS & INSIGHTS 5 MARZO 2021

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Società Benefit e B-Corp: il “quarto settore”, tra profitto e sviluppo sostenibile.

 

Con legge n. 208 del 2015 (la Legge di stabilità 2016) l’Italia è stato il primo Paese europeo e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti ad introdurre nel proprio ordinamento giuridico un nuovo modello societario, la “società benefit.

 

Come si evince dal nomen iuris, e come riportato ai commi 376-384 dell’articolo 1 della suddetta legge, le società benefit costituiscono un ibrido rispetto agli operatori del secondo e del terzo settore: da una parte, esercitano un’attività economica allo scopo di distribuire gli utili, dall’altra perseguono finalità di beneficio comune, mediante una gestione volta al bilanciamento degli interessi dei soci e degli altri stakeholders sui quali l’attività imprenditoriale può avere un impatto.

 

In altre parole, le società benefit sono società tradizionali ed enti profit, ma con maggiori oneri che impegnano la proprietà e il management ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di terzi beneficiari. Si legge nella Relazione illustrativa al disegno di legge che la proposta di costituzione di società benefit mirava a «consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che, nell’esercizio della loro attività economica, abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive», dal momento che in queste società i soci non sono tenuti a valutare «esclusivamente le performance economico-finanziarie», ma «anche le performance qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati».

 

Ad eccezione delle società a responsabilità limitata semplificata, delle società cooperative e delle imprese sociali, tutti i tipi societari previsti dal libro V, titoli V e VI, del Codice Civile possono assumere tale qualifica, sia all’atto della loro costituzione, sia successivamente, modificando il proprio statuto nel rispetto delle disposizioni di legge.

 

Anzitutto, le società benefit devono riportare nell’atto costitutivo o all’interno dello statuto, quale loro oggetto sociale, non solo l’attività economica esercitata, ma anche l’indicazione degli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, che la società si impegna a perseguire a favore di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti altrimenti coinvolti, direttamente o indirettamente, dalla società.

 

A tutela e garanzia di tali impegni, le società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina propria di ciascun tipo di società, devono nominare un soggetto responsabile cui affidare le funzioni e i compiti indirizzati al raggiungimento degli scopi di beneficio comune indicati nell’atto costitutivo e/o nello statuto, rientrando anche questi ultimi nella responsabilità dell’organo amministrativo, che è chiamato ad agire con la massima diligenza e competenza nella cura degli interessi della società. Pertanto, anche nel caso di inadempimento di tali nuovi obblighi troveranno applicazione le regole in tema di responsabilità degli amministratori previste dal Codice Civile per ciascun tipo di società.

 

Inoltre, sempre in ragione di una rigorosa responsabilità, le società benefit sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, nonché alle disposizioni del vigente Codice del Consumo e, pertanto, al controllo dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. Ratio di tali previsioni sono la salvaguardia della concorrenza sul mercato e la tutela del consumatore contro pratiche commerciali scorrette.

 

Al fine di verificare l’effettivo impegno sociale, le società benefit sono inoltre tenute ad allegare al bilancio annuale una “relazione di impatto”, contente la descrizione degli obiettivi specifici, delle azioni e dei metodi attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune ovvero delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato, nonché del loro impatto sui soggetti coinvolti, e una previsione dei nuovi obiettivi che la società intende conseguire nell’esercizio successivo.

 

In particolare, la legge richiede che tale valutazione sia condotta utilizzando criteri scientifici sviluppati da enti terzi, che assicurino un’esauriente e articolata analisi dell’impatto che la società benefit ha generato con riferimento alla governance della società, in relazione al grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, ai rapporti con i lavoratori, con gli altri portatori di interesse (come ad esempio, fornitori, associazioni, comunità locali sul territorio) e all’ambiente.

 

Ad oggi, in Italia si contano circa 500 società benefit e, tra queste, alcune hanno ottenuto la certificazione “B-Corp”, l’attestato rilasciato dall’ente no profit statunitense B-Lab a tutte quelle società che volontariamente si siano sottoposte al sistema di valutazione B Impact Assessment raggiungendo lo score minimo di 80/200 punti. Tale sistema di valutazione è stato indicato anche dalle Nazioni Unite per misurare il progresso delle aziende verso gli obbiettivi di sostenibilità 2030.

 

Negli ultimi anni, oltre che in 37 Stati degli Stati Uniti d’America, le B-corporation si stanno diffondendo anche in Colombia (2018), Porto Rico (2018), Ecuador (2019), Canada – British Columbia (2019), Perù (2020), Ruanda (2021) e in molti altri paesi è in corso l’iter legislativo per l’approvazione di una legge ad hoc. In Europa, invece, solo la Francia nel 2019 ha introdotto la cosiddetta Société à Mission, che, pur non essendo l’equivalente di una B-corporation, è un modello societario che si muove nella medesima direzione.

 

Tra le società benefit italiane, in particolare, troviamo imprese appartenenti a svariate industry, come Chiesi Farmaceutici, Alessi, Fratelli Carli, D-Orbit, Slow Food Promozione, NWG energia, Illy, Danone Italia, I.CO.P. S.p.A., e anche la prima società benefit tra avvocati, Freebly.

 

Da quanto precede, gli effetti positivi generati da questo tipo di società sembrerebbero avere natura non solo comune e pubblica, dal momento che le società benefit mirano al raggiungimento di vantaggi per la collettività a fronte di una minor spesa a carico dello Stato, ma anche privata, in quanto le società benefit potrebbero generare utilità per l’impresa, che, dimostrando concretamente di avere a cuore anche gli interessi dei propri clienti, dei dipendenti e delle comunità di riferimento, può acquisire un vantaggio competitivo in termini reputazionali.

 

Considerato il trend degli ultimi anni, che vede la trasformazione in società benefit di un numero sempre maggiore di grandi e note aziende, la portata di tali vantaggi reputazionali sembrerebbe compensare l’assenza di altre normative favorevoli, come ad esempio una specifica regolamentazione fiscale.

 

Tuttavia, a questo proposito, è bene considerare che lo scorso anno, in occasione dell’adozione di misure urgenti per contrastare gli effetti della crisi epidemiologica da COVID-19, è stato riservato alle società benefit uno specifico contributo. L’articolo 38-ter, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il “Decreto Rilancio”, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha infatti introdotto un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione ovvero di trasformazione di una società già esistente in società benefit, sopportati a partire dal 18 luglio 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, fino all’esaurimento del Fondo istituito allo scopo del valore complessivo sette milioni di Euro. Il Decreto Milleproroghe, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha prorogato tale termine fino al 30 giugno 2021.

 

Pare quindi possibile credere che nel prossimo periodo si discuterà circa l’adozione di ulteriori provvedimenti incentivanti che stimolino le imprese di questo nuovo “quarto settore”, fermi restando gli obiettivi e le esigenze di profittabilità e competitività, ad essere sempre più socialmente responsabili.

 

a.bianchi@macchi-gangemi.com

 

 

Disciplina applicabile alla risoluzione del contratto di leasing prima della l. 124 del 2017.

 

Con sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la l. 124/2017 non si applica ai contratti di leasing risolti per inadempimento dell’utilizzatore prima dell’entrata in vigore della legge stessa (29 agosto 2017).

 

È noto che, prima dell’entrata in vigore della legge in esame, la giurisprudenza distingueva due tipologie di contratti di leasing, il leasing traslativo e quello di godimento, prevedendo per ciascuna di esse conseguenze diverse in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore.

 

Nel leasing traslativo, infatti, la risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 1526 c.c., in base al quale l’utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene concesso in leasing, ed il concedente è obbligato alla restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo del bene, oltre al risarcimento del danno. Nel leasing di godimento, invece, la risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 1458 c.c., che comporta l’obbligo dell’utilizzatore di restituire il bene, e il diritto del concedente a mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno.

 

La l. 124/2017, invece, non contempla più la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, prevedendo un’unica disciplina in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore. In particolare, secondo questa disciplina, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, che dovrà vendere o altrimenti collocare a valore di mercato. Il concedente dovrà, poi, corrispondere all’utilizzatore la somma realizzata da tale vendita o ricollocazione del bene, conservando, però, il diritto al pagamento del credito residuo rappresentato dai canoni scaduti e a scadere, nonché dal prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi precisato che la disciplina prevista dalla l. 124/2017 si applica soltanto nel caso in cui l’inadempimento del debitore, che comporta la risoluzione del contratto, si sia verificato prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Infatti, vale nel caso di specie il principio di irretroattività delle leggi, secondo il quale la nuova disciplina, non avendo carattere retroattivo, non si applica per i fatti, e cioè gli inadempimenti, già verificatisi. La Corte ha anche negato che possa trovare applicazione a tali fatti, in via analogica, la disciplina prevista dall’art. 72quater della legge fallimentare, avente contenuto analogo a quello previsto dalla l. 124/2017, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale.

 

In conseguenza dei princìpi affermati dalla Suprema Corte, alla risoluzione dei contratti di leasing traslativo intervenuta prima della l. 124/2017 continuerà ad applicarsi l’art. 1526 c.c.

 

Restano, pertanto, le critiche mosse dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito all’applicazione di tale norma, in quanto ritenuta inadeguata a disciplinare la fattispecie in esame.

 

A tale riguardo, tuttavia, la Suprema Corte ha ricordato che, nel leasing traslativo, l’applicazione dell’art. 1526 c.c. era volta ad evitare ingiustificati arricchimenti in capo al concedente, in particolar modo laddove i termini del contratto legittimavano il concedente a chiedere la restituzione del bene e trattenere le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno, e cioè più di quanto avrebbe avuto diritto in caso di adempimento del contratto da parte dell’utilizzatore. Inoltre, la Corte ha ricordato di avere, nel corso degli anni, riconosciuto la validità delle clausole volte ad evitare un tale arricchimento, quali, per esempio, quelle che prevedono la detrazione, dalle somme dovute dall’utilizzatore, dell’importo ricavato dalla vendita del bene. Tali clausole, sottolinea la Corte, sono state poi assunte dal legislatore quale parametro dell’art. 72quater della legge fallimentare e, quindi, della l. 124/2017. Pertanto, l’applicazione della disciplina previgente alla l. 124/2017 riguarderà principalmente quei contratti di leasing le cui clausole attribuiscono al concedente un vantaggio maggiore di quello conseguibile attraverso la regolare esecuzione del contratto.

 

La sentenza si segnala anche per aver sottolineato che l’efficacia retroattiva di una norma costituisce un fatto eccezionale, per assicurare la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento dei soggetti.

 

m.deboni@macchi-gangemi.com

 

 

VACCINI ANTI-COVID 19: il precario equilibrio fra i diritti del dipendente e del datore di lavoro.

 

Sono tuttora aperte e ancora oggetto di accesa discussione le questioni relative all’obbligo del vaccino per determinate tipologie di lavoratori e alla passibilità del datore di lavoro di imporre tale trattamento ai propri dipendenti (e, quindi, di poter agire in caso di rifiuto all’inoculazione). L’unico a tacere sul punto è, purtroppo, il legislatore.

 

Con l’avvio della campagna vaccinale, una serie di importanti commentatori ha intrapreso una pubblica discussione in merito alla obbligatorietà del vaccino per determinati dipendenti, ed alla possibilità o meno di sospendere, trasferire o, addirittura, licenziare dipendenti che – senza una valida giustificazione – rifiutino tale trattamento sanitario.

 

Da un punto di vista giuridico, così come da un punto di vista sociale, la questione è estremamente interessante in quanto contempla e contrappone una serie di interessi legittimi, diritti e obblighi di ogni categoria coinvolta.

 

Se da un lato, infatti, vi è l’interesse di una persona a non vaccinarsi sulla scorta di un proprio diritto all’autodeterminazione terapeutica, dall’altro vi è quello del datore che ha il dovere legale di garantire un ambiente lavorativo più sicuro possibile per i propri dipendenti.

 

E ancora, se da una parte ogni singolo cittadino può legittimamente vantare un diritto alla salute individuale, dall’altra parte la collettività (ovvero, da un punto di vista strettamente lavoristico, l’insieme dei colleghi o la clientela del datore di lavoro) può, altrettanto, giustamente pretendere una maggior tutela per la salute pubblica.

 

I sostenitori della libertà alla non vaccinazione affermano, in particolare, che la loro scelta è tutelata dalla Costituzione della Repubblica Italiana la quale all’art. 32 dispone che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

 

In base a tale principio sembrerebbe, quindi, che, in assenza di una specifica norma sul punto (riserva di legge), ogni rifiuto a un trattamento sanitario sarebbe di per sé legittimo e, quindi, insindacabile anche da parte del datore di lavoro.

 

Per converso, la tesi a sostegno all’obbligatorietà del vaccino si fonda sugli artt. 2087 c.c. e 20 d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro) i quali impongo, rispettivamente, al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori ed al dipendente di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Articoli che, se interpretati estensivamente, sembrerebbero autorizzare la richiesta di utilizzo del vaccino quale strumento più recente e valido al fine di contrastare l’attuale emergenza epidemiologica.

 

Sempre a sostegno di tale tesi è stato altresì individuato l’art. 279 del predetto Testo Unico che stabilisce l’obbligo per l’imprenditore di richiedere la vaccinazione dei propri dipendenti in caso di rischio di infezione derivante da un “agente biologico presente nella lavorazione” il quale potrebbe – se interpretato estensivamente – essere anche individuato in un virus particolarmente contagioso proveniente dall’ambiente esterno e valido a contaminare il luogo di lavoro, quale il SARS-CoV-2.

 

Si versa, pertanto, in una situazione di conflitto tra i legittimi interessi dei singoli e quelli della collettività ai quali si affiancano, inoltre, precisi doveri di legge in capo, sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, la cui applicazione al caso di specie appare, tuttavia, alquanto estensiva.

 

La confusione sul punto è in definitiva, assoluta, tanto che anche il Garante per la protezione dei dati personali, nel mese di febbraio 2021, ha deciso di intervenire nella questione, probabilmente con lo scopo di evitare possibili violazioni del diritto alla privacy, negando la possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti conferma dell’avvenuta vaccinazione (ovvero di richiedere la vaccinazione anti Covid-19 come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro).

 

Il Garante, tuttavia, non ha preso alcuna posizione in tema di obbligatorietà o meno del vaccino (questione che esula, comprensivamente, dal suo ruolo) ma, aderendo parzialmente alla tesi che vede il vaccino come un elemento di sicurezza sul luogo di lavoro, ha affermato che in assenza di una specifica normativa i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti dovranno essere trattati dal medico competente il quale, se del caso, potrà tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

 

Tale interpretazione, benché non proveniente da un organo legislativo, è tuttavia estremamente utile in quanto ci permette di meglio circoscrivere l’ambito di operatività del datore di lavoro il quale, allo stato, non può in alcun modo indagare sulla situazione vaccinale dei propri dipendenti ma che potrà agire solo nel caso di accertata inidoneità alla mansione specifica.

 

Quanto sopra, potrebbe, pertanto, rendere astrattamente possibile il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione di un dipendente che rifiuti il vaccino. Tale tipo di licenziamento non si presenta, comunque, di pronta soluzione e di facile gestione: esso è, infatti, una soluzione percorribile solo come estrema ratio, dopo aver accertato l’impossibilità di una diversa collocazione del dipendente in altro ambito aziendale o prevedendo una diversa modalità della prestazione di lavoro (es. smart working) e, comunque, attuabile solo a seguito dell’interruzione dell’attuale blocco dei licenziamenti.

 

Differentemente da quanto si legge sulla stampa in questi giorni, quindi, il licenziamento del dipendente che rifiuta il vaccino non è uno strumento immediatamente e facilmente utilizzabile dal datore. Anzi, il suo utilizzo rimarrà esposto a rischi di contenzioso e di interpretazioni ondivaghe da parte della giurisprudenza almeno finché il legislatore nazionale non deciderà di intervenire in maniera chiara, intervento che sarà sempre meno rimandabile nel tempo con il progredire della campagna vaccinale.

 

f.bodo@macchi-gangemi.com
m.lanzani@macchi-gangemi.com

 

 

 

La strategia digitale della Commissione Europea: Digital Services Act e Digital Market Act. Verso un mercato unico online più sicuro ed equo.

 

La Commissione UE fissa le regole per un mercato online unico più sicuro ed equo, prendendo in considerazione i fondamentali mutamenti intervenuti nel settore dopo la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, con l’intento di garantire maggiore facilità di accesso alle imprese innovative, un rapporto più equilibrato tra gli utenti, commerciali e non, e le grandi piattaforme digitali, maggiore trasparenza e controllo sui contenuti illeciti.

 

Il 15 dicembre 2020 la Commissione UE ha presentato due proposte di regolamento:

 

(a) la Proposta per un Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ad un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, il c.d. Digital Services Act; e

 

(b) la Proposta per un Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel mercato digitale (legge sui mercati digitali), il c.d. Digital Market Act.

 

Le proposte sono state sottoposte all’attenzione del Parlamento Europeo e seguiranno l’iter legislativo ordinario.

 

Con riferimento al Digital Services Act, la Commissione evidenzia come, a partire dalla Direttiva 2000/31/CE (“Direttiva E-Commerce”), il mondo digitale abbia subito molte modifiche e siano emersi nuovi servizi, che hanno modificato la vita quotidiana dei cittadini e trasformato le modalità con cui i medesimi comunicano, si connettono, consumano e fanno attività di impresa. Lo sviluppo di questi nuovi servizi ha messo in luce nuovi rischi e sfide, sia per gli individui che per la società nel suo complesso.

 

In questo contesto, la proposta della Commissione introduce una serie di regole orizzontali che dovrebbero riguardare tutti i contenuti, prodotti, servizi ed attività relativi ai servizi di intermediazione (i.e. le piattaforme digitali). Il Digital Services Act si basa sui principi fondamentali stabiliti nella Direttiva E-Commerce (validi ancora oggi), tentando però di assicurare le condizioni migliori per la prestazioni di servizi digitali innovativi nel mercato interno, di contribuire alla sicurezza online e alla protezione dei diritti fondamentali e di istituire una struttura di governance solida e duratura per una vigilanza efficace e costante sui prestatori di servizi di intermediazione. La proposta di Regolamento chiarisce anzitutto cosa si intende per servizio di intermediazione distinguendo tra:

 

– “mere conduit”: servizio che consiste nella trasmissione in una rete di comunicazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio, o nella fornitura dell’accesso alla rete di comunicazione;

– “caching”: servizio che consiste nella trasmissione in una rete di comunicazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio e che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

– “hosting”: servizio che consiste nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta di quest’ultimo.

Rientrano, quindi, nelle categorie sopra indicate tutti i servizi di cloud e webhosting e le piattaforme online che mettono in contatto venditori e consumatori (es. mercati online, app store, piattaforme dell’economia collaborativa, piattaforme di social media). Regole ad hoc sono poi previste per le piattaforme online di grandi dimensioni.

 

Tenendo conto dei destinatari, la proposta è articolata in varie sezioni, con obblighi differenziati a seconda della categoria di appartenenza. Vi saranno obblighi per tutti gli intermediari, tra cui l’istituzione di un punto di contatto unico per agevolare la comunicazione diretta con le autorità degli Stati membri e la Commissione, l’indicazione nelle proprie condizioni generali di eventuali restrizioni che possano essere imposte all’uso dei propri servizi e la ragionevolezza nell’applicare tali restrizioni, l’istituzione di un sistema interno di gestione dei reclami su decisioni relative a presunti contenuti illeciti.

 

Obblighi specifici saranno a carico delle piattaforme che esercitano attività di hosting , le quali dovranno predisporre meccanismi che consentano a terzi di notificare la presenza di presunti contenuti illegali e dovranno fornire una motivazione qualora rimuovano informazioni specifiche fornite da un destinatario del servizio.

 

Ulteriori obblighi saranno, infine, previsti a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici. Questa categoria di intermediari dovrà compiere periodiche valutazioni dei rischi connessi al funzionamento e all’uso dei loro servizi, dovrà sottoporsi al controllo di auditors esterni ed indipendenti, sarà soggetta a specifici obblighi di comunicazione trasparente.

 

Il Digital Services Act contiene infine le disposizioni concernenti l’attuazione e l’esecuzione della normativa, ed introduce -oltre alle autorità competenti nazionali- la figura dei coordinatori dei servizi digitali, muniti di poteri specifici.

 

Con riferimento al Digital Market Act, la Commissione ha proposto invece una regolamentazione dei c.d. gatekeeper (controllori dell’accesso), vale a dire le piattaforme che fungono da tramite tra utenti commerciali ed utenti finali, beneficiando di una posizione consolidata e duratura. I gatekeepers hanno un impatto enorme sul mercato. La proposta di regolamento – dopo aver fornito i criteri per la qualifica di gatekeeper – introduce una serie di obblighi e divieti per le predette piattaforme, volte ad evitare pratiche commerciali scorrette e difficoltà di accesso sul mercato.

 

Tra gli altri, i gatekeeper dovranno:

 

– astenersi dal combinare dati personali ricavati dalla propria piattaforma di base, con dati provenienti da altri servizi del medesimo gatekeeper o da terzi;

– consentire agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti e servizi agli utenti commerciali attraverso servizi di intermediazione online di terzi a condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi del gatekeeper;

– consentire agli utenti di accedere ai dati che producono utilizzando la piattaforma.

 

Inoltre, i gatekeeper non potranno riservare ai propri prodotti o servizi una classificazione più favorevole rispetto a prodotto o servizi analoghi offerti da terzi sulla propria piattaforma.

 

Le suddette proposte della Commissione mirano a creare condizioni di parità che consentiranno alle imprese digitali innovative di crescere all’interno del mercato unico e di competere a livello mondiale. Le nuove norme, una volta approvate, consentiranno agli utenti commerciali e finali di ridurre i costi legati alla diversità delle norme applicabili, di avere un quadro di maggiore certezza e di potersi muovere in un contesto più equilibrato rispetto alla grandi piattaforme online. Considerando l’importanza che il mercato online ha acquistato nell’ultimo periodo, anche per effetto della pandemia, le aziende dovranno monitorare l’evoluzione del contesto normativo e adeguare la propria attività per tempo ai futuri obblighi e responsabilità, ma anche alle nuove possibilità che la futura regolamentazione potrà fornire.

 

a.neri@macchi-gangemi.com

 

 

Le comunità energetiche locali: il regime transitorio adottato in Italia.

 

L’Italia ha recentemente completato il pacchetto di provvedimenti e misure per dare il via al regime per ora transitorio a sostegno della produzione elettrica locale da fonti rinnovabili all’interno delle comunità energetiche.

 

La Direttiva UE 2018/2001 (c.d. Direttiva RED II) sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili (di seguito “FER”), tra i vari principi e scopi perseguiti, pone l’accento sul ruolo fondamentale dei consumatori che agiscono collettivamente condividendo l’energia elettrica.

 

La Direttiva RED II individua, due modelli condivisione:

 

(1) gli auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: un gruppo di almeno 2 auto-consumatori (producono energia FER per il proprio consumo e che possono anche immagazzinarla e venderla) che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso edificio o condominio;

 

(2) le comunità di energia rinnovabile (di seguito “CER”): un soggetto giuridico, la cui partecipazione è aperta e volontaria, autonomo e controllato da azionisti/membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia FER, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici, o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che finanziari.

 

A tali modelli si aggiunge la comunità energetica di cittadini (di seguito “CEC”), introdotta dalla Direttiva UE 2019/944, la quale diversamente dalle CER, prevede che:

 

(1) alla generazione possono partecipare anche impianti alimentati da fonti non rinnovabili;

 

(2) possano essere erogati dalla CEC ai suoi soci/membri anche altri servizi energetici come, per esempio, quelli relativi all’efficienza energetica e alla ricarica per veicoli elettrici.

 

Il presupposto per supportare lo sviluppo delle CER è connesso ai benefici (oltre quelli ambientali) economici e sociali che possono derivare dalla generazione distribuita: per esempio la maggior sicurezza energetica a livello locale, la minore dispersione energetica, la maggior coesione e accettabilità delle infrastrutture da parte delle comunità locali che partecipano attivamente alla progettazione, realizzazione e condivisione dei risultati ottenuti dalla CER.

 

I membri delle CER possono essere persone fisiche, PMI (la partecipazione non deve costituire la loro attività commerciale/industriale principale) o autorità locali. I membri hanno il diritto produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia rinnovabile, scambiare all’interno della stessa comunità l’energia rinnovabile prodotta e, contestualmente rimanere clienti finali.

 

Gli impianti di produzione possono essere di proprietà o nella disponibilità della CER (si pensi per esempio ad un impianto di proprietà di una P.A., o realizzato mediante una procedura di partenariato pubblico privato).

 

Le CER dovranno essere dotate di un atto costitutivo per la loro creazione, per esempio come società cooperativa, come fondazione o come associazione. Dovranno, inoltre, avere un loro statuto per la disciplina dei rapporti interni (in modo che la gestione si svolga in modo democratico) e dei rapporti con i soggetti esterni (in modo che sia garantita l’indipendenza della CER). La vendita di energia elettrica prodotta dalla CER potrà essere regolata dai Power Purchase Agreement.

 

In Italia la direttiva RED II dovrà essere recepita entro giugno 2021.

 

È stata comunque prevista una disciplina sperimentale e transitoria fino al recepimento della Direttiva RED II, introdotta dal DL 162/2019 poi convertito in L. n. 8/2020, a cui ha fatto seguito prima la Deliberazione dell’ARERA 318/2020/R/eel (che disciplina le modalità e la regolazione economica relativa all’energia elettrica oggetto di condivisione) e poi il DM 16/09/2020 (che ha individuato la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti FER inseriti nelle configurazioni delle CER).

 

Il DL 162/2019 ha definito:

 

1) chi può associarsi

2) l’obiettivo che deve essere perseguito dalle CER

3) le condizioni per operare: impianti FER con potenza < 200kW entrati in esercizio tra marzo 2020 e 60 gg dal provvedimento di recepimento della RED II

4) il concetto di energia condivisa

5) le modalità di connessione degli impianti che rientrano in una CER: i punti di immissione e di prelievo degli impianti sono connessi a reti in bassa tensione e alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione

6) i diritti degli associati

7) la presenza di un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia condivisa ed eventualmente anche dei flussi economici con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (di seguito “GSE”).

 

Infine, il GSE ha adottato le Regole Tecniche con le quali ha descritto i requisiti, le modalità di richiesta per l’accesso al servizio, lo schema di contratto, i criteri di calcolo e le tempistiche di erogazione del contributo (tariffa premio pari a 110 €/MWh per 20 anni) per la valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa nell’ambito delle CER.

 

Nel frattempo, evidenziando i benefici che potrebbero derivare dalla diffusione delle CER, dobbiamo anche rilevare alcune questioni ancora aperte che potrebbero impedire una concreta diffusione qualora non fossero superate. Per esempio:

 

1) la potenza degli impianti attualmente minore di 200 kW

2) le modalità di connessione: in bassa/media tensione, alla medesima cabina

3) la partecipazione di autorità pubbliche che non siano solo enti locali, ma “autorità locali” come per esempio le scuole, le Province

4) le modalità di partecipazione delle P.A., in considerazione del ruolo ricoperto, dell’accesso ai profitti e della conformità ai principi di contabilità pubblica e degli acquisti pubblici

5) la predisposizione dei modelli di costituzione delle CER, della modulistica per accessi e recessi e della contrattualistica e modulistica per gestione dei rapporti tra la CER e i soggetti esterni

6) il ruolo dei distributori elettrici e della condivisione dei dati

 

A fronte di alcune questioni ancora aperte, si intravedono comunque nuove opportunità in termini di benefici economici, ambientali, sociali, come la possibilità di nuove iniziative imprenditoriali per coloro che hanno un know-how specialistico, per esempio, per il finanziamento di nuovi progetti, la realizzazione degli impianti, la loro gestione, il monitoraggio e il controllo degli impianti e dei flussi energetici, la cura dei rapporti con il GSE e per le attività di trading energetico.

 

Attendiamo adesso il recepimento della Direttiva RED II che dovrebbe avvenire entro giugno 2021, per avere un quadro normativo e regolatorio di più lungo periodo.

 

c.colamonico@macchi-gangemi.com

 

 

Il trattamento di dati biometrici e del riconoscimento facciale, la video sorveglianza, il food delivery ed i data broker nel programma delle attività ispettive del Garante Privacy per il primo semestre del 2021.

 

Il Garante per la protezione dei dati personali (“Garante Privacy”), come ormai consuetudine, con il provvedimento n. 257 del 2020, ha comunicato i piani per la futura attività ispettiva, da gennaio a giugno 2021, effettuata anche con l’ausilio dei militari specializzati della Guardia di Finanza. Sono stati programmati almeno 50 accertamenti ispettivi, a cui si aggiungeranno le attività che verranno effettuate sulla base di segnalazioni e reclami.

 

Le ispezioni si concentreranno nei seguenti settori:

 

(i) trattamento di dati biometrici e riconoscimento facciale, inclusi sistemi di videosorveglianza;

 

(ii) videosorveglianza in ambito domestico;

 

(iii) videosorveglianza tramite giocattoli connessi;

 

(iv) trattamenti di dati da parte di “data broker”;

 

(v) trattamenti di dati nel settore del food delivery;

 

(vi) data breach;

 

(vii) altre categorie di titolari del trattamento, con riferimento ai presupposti di liceità del trattamento, consenso prestato, obblighi di informativa e durata di conservazione dei dati.

 

Alla luce di quanto comunicato dal Garante Privacy, risulta opportuno ed urgente, per tutti i titolari del trattamento delle categorie identificate e di coloro che potrebbero essere oggetto di segnalazione e reclami, effettuare un’attività di verifica ed adeguamento del proprio impianto privacy.

 

Il mancato rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali può comportare la comminazione di sanzioni fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale del titolare, in aggiunta ai danni reputazionali cui il titolare andrebbe incontro ed ai risarcimenti ai soggetti interessati da trattamenti non conformi.

 

Il rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali non è un mero costo aziendale ma un forte investimento e comporta per l’azienda una crescita reputazionale, considerata l’importanza che gli utenti e consumatori pongono ormai a queste tematiche, oltre che di prevenire sanzioni e danni reputazionali.

 

r.demarco@macchi-gangemi.com
f.montanari@macchi-gangemi.com

 

 

 

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