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La sospensione cautelare della delibera assembleare di esclusione del socio ha natura conservativa.

 

La sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio ha natura meramente conservativa, finalizzata a evitare che la durata del giudizio di annullamento possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso. Ne consegue che, ove il giudizio di merito concernente l’impugnazione di quella delibera si estingua, il provvedimento predetto perde la sua efficacia.

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10986/21, depositata il 26 aprile di quest’anno, ha stabilito che i provvedimenti cautelari, ante causam, di sospensione di delibere assembleari di esclusione di un socio dalla compagine sociale devono essere seguiti dal giudizio di merito che ne disponga il definitivo annullamento, altrimenti i provvedimenti cautelari predetti perdono la loro efficacia.

 

La vicenda in esame aveva origine da una ordinanza cautelare, con cui il Tribunale di Venezia accoglieva la richiesta del socio di una società in nome collettivo di sospendere la delibera con la quale era stato escluso dalla compagine sociale. Successivamente, era instaurato il giudizio di merito per conseguire l’effettivo annullamento della delibera. Tuttavia, risultava tardiva l’istanza di fissazione dell’udienza collegiale e pertanto il giudizio veniva dichiarato estinto dallo stesso Tribunale, decisione che diveniva definitiva.

 

Rimaneva efficace la sospensione disposta in via cautelare. La società, quindi, ricorreva affinché ne venisse dichiarata l’inefficacia. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano l’istanza, riconoscendo natura “anticipatoria” alla misura cautelare. La società impugnava la decisione per Cassazione, chiedendo invece che venisse riconosciuta la natura “conservativa” del cautelare.

 

Riconoscere carattere anticipatorio alla tutela cautelare ante causam, significa che questa può operare in via provvisoria ed anticipata gli effetti della futura decisione di merito che, tardando, risulterebbero inefficaci o inattuabili, ed ha una propria autonoma stabilità. In mancanza di un giudizio sul merito, permane l’efficacia della decisione cautelare.

 

Se invece la tutela cautelare ha natura “conservativa”, com’è normalmente (ex art. 669-novies c.p.c.), questa ha lo scopo di preservare integro uno stato di fatto in attesa del provvedimento principale, affinché quest’ultimo possa in futuro effettivamente esercitare i suoi effetti. Pertanto, la decisione cautelare deve essere seguita necessariamente dall’instaurazione di un giudizio di merito. Se non viene instaurato il giudizio di merito oppure se questo si estingue, l’ordinanza cautelare perde la sua efficacia.

 

Aderendo all’orientamento già espresso in Cass. n. 24939/19, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il giudizio di merito che ha ad oggetto l’annullamento della delibera di esclusione del socio – come nel caso in esame, poi dichiarato estinto – ha natura costitutiva di annullamento ex art. 2908 cod. civ. Le sentenze costitutive non hanno effetto fino a che non siano passate in giudicato (Cass. n. 17311 del 2016; Cass. n. 10605 del 2016). Solo allora si ha l’eliminazione della delibera, con efficacia sin dal momento in cui è stata adottata ed eliminazione di tutti gli effetti medio tempore prodotti nonché precludendo ulteriori giudizi sulla stessa.

 

Ne deriva che il relativo giudizio cautelare non può avere l’effetto di “anticipare” gli effetti della sentenza (che ancora non produrrebbe effetti). Per le sentenze costitutive, quello che il cautelare può tutelare, in via anticipata, è solo l’effetto esecutivo che ne può derivare: in questo caso, evitare che l’esecuzione della delibera impugnata, nelle more del giudizio, determini modificazioni di fatto e di diritto che potrebbero impedire la futura esecuzione del provvedimento conclusivo del giudizio, considerata la sua efficacia retroattiva.

 

La Corte, fortunatamente, ha evidenziato l’insostenibilità della tesi delle decisioni dei gradi precedenti e ha quindi dichiarato inefficace la sospensione della delibera assembleare che era stata disposta dal Tribunale in via cautelare.

 

f.bogoni@macchi-gangemi.com
m.rigo@macchi-gangemi.com

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori rientrati dall’estero a causa della pandemia che lavorano in smart working dall’Italia.

 

Le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone causate dalla pandemia di COVID-19 pongono rilevanti questioni di natura tributaria. Lavoratori impiegati all’estero sono rientrati nei loro stati di residenza e vi sono rimasti durante i mesi della pandemia, mentre altri sono rimasti bloccati all’estero più tempo di quanto originariamente previsto.

 

Questo tipo di circostanze impattano sulla tassazione del reddito di lavoro, ma possono influire anche sull’esistenza di una stabile organizzazione del datore di lavoro o avere effetti sulla residenza delle società (in caso di restrizioni alla mobilità dei loro amministratori).

 

L’OCSE, consapevole della difficoltà di applicare le regole in materia di tassazione del reddito transnazionale nella situazione emergenziale già nell’aprile 2020 ha emanato il documento dal titolo “OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis” aggiornato il 21 gennaio 2021.

 

Il Governo italiano, in risposta ad una interrogazione parlamentare (n. 5-04654 del 3.12.2020) ha espresso di condividere la raccomandazione dell’OCSE nella situazione eccezionale della pandemia di “neutralizzare” quanto più possibile l’impatto delle misure di restrizione dovute alla crisi Covid nell’applicazione dei trattati fiscali.

 

L’Italia ha, inoltre, concluso accordi con le Autorità competenti di alcuni Stati finalizzati a risolvere le problematiche interpretative in relazione alle disposizioni convenzionali sul lavoro dipendente, con riferimento alla tassazione delle remunerazioni percepite dai lavoratori frontalieri che svolgono l’attività lavorativa in modalità agile a causa delle misure per la pandemia da Covid-19 (si vedano gli accordi interpretativi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, rispettivamente con l’Austria, con la Francia e con la Svizzera). Questi accordi consentono che, nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori frontalieri, continuino ad applicarsi le specifiche disposizioni convenzionali, anche se gli stessi, a causa dell’emergenza epidemiologica, non oltrepassano più abitualmente la frontiera o, comunque, svolgono la propria attività lavorativa in uno Stato diverso da quello di residenza fiscale.

 

In questo quadro si inserisce la risposta del 17 maggio 2021 n. 345 ad una istanza di interpello con la quale l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicazione della c.d. retribuzione convenzionale ex art. 51, comma 8-bis del TUIR ad un lavoratore distaccato all’estero ma rientrato in Italia a causa della pandemia da dove ha lavorato in smart working.

 

Come noto, il comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR prevede i lavoratori residenti in Italia ma che lavorano all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi siano assoggettati ad imposta non sulla base della retribuzione effettiva ma di quella “convenzionale” determinata annualmente con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Secondo l’Agenzia delle Entrate nel caso del lavoratore normalmente impiegato all’estero (e quindi assoggettato ad imposta sulla base della “retribuzione convenzionale”) ma rientrato in Italia in smart working durante la pandemia il reddito di lavoro deve essere determinato secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente e non con la “retribuzione convenzionale”. Nel caso di specie, sottolinea l’Agenzia, il lavoratore infatti non si trova fisicamente all’estero ma in Italia. A nulla rileva la circostanza che, in assenza di pandemia, il lavoratore avrebbe lavorato all’estero.

 

Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa anche in merito al trattamento tributario delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso delle spese sostenute in relazione allo smart working.

 

In particolare, nella risposta del 30 aprile 2021 n. 314 ad una istanza di interpello ha ritenuto che non concorrano a tassazione in quanto da considerarsi rimborsi di spese sostenute nell’interesse esclusivo del datore di lavoro le somme corrisposte a titolo di rimborso che siamo state sulla base di parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente. Ciò che rileva è che i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

 

Viceversa, come specificato nella successiva risposta ad interpello dell’11 maggio 2021, n. 328 quando le somme oggetto di rimborso ai lavoratori in smart working sono determinate in maniera forfettaria, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

 

b.pizzoni@macchi-gangemi.com

 

 

 

Un esempio di lucidità nel contenzioso sui derivati.

 

Il Tribunale di Milano ha di recente esaminato un caso inerente sette contratti derivati stipulati fra uno dei primari istituti di credito italiani e una società per azioni nel periodo compreso fra il 2001 e il 2006.

 

La sentenza n. 2399/2021 pubblicata il 22 marzo 2021, costituisce uno di quei rari casi in cui il Giudice in modo cristallino e semplice affronta la complessità dei contratti derivati e lo fa su sei punti di diritto.

 

– Anzitutto statuisce che la data nel contratto quadro non sia richiesta ai fini della validità, ma per l’accertamento dell’anteriorità del contratto rispetto ai singoli contratti di investimento in strumenti finanziari. Essa è ricavabile anche in via indiretta o per relazione (ed è quello che il Giudice fa nel caso specifico, desumendo la data da intese telefoniche richiamate in un contratto swap).

 

– La mancanza della clausola di recesso entro sette giorni di cui all’art. 30, comma 7 TUF (necessaria per i contratti conclusi fuori dalla sede della banca) non può essere invocata per il contratto quadro che è un contratto che non comporta alcun investimento, esso non rientra nella categoria dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione dei portafogli; mentre per i singoli contratti di swap deve essere specificamente provata dall’attore.

 

La natura di copertura dei contratti derivati deve essere anch’essa specificamente provata dall’attore con riferimento alle posizioni debitorie oggetto della copertura in base ai parametri indicati da Consob e dai principi internazionali contabili IAS/IFRS. In mancanza di tale prova, la domanda va rigettata. Per i contratti frutto di rinegoziazione (i quali assorbono solitamente le perdite pregresse) rimane, secondo il Giudice, “ininfluente” la funzione di copertura, posto che l’ordinamento consente la conclusione di derivati speculativi.

 

– Quanto alla mancanza di informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni, lamentata dalla società nei confronti della banca, che avrebbe generato la risoluzione dei contratti nelle costruzioni attoree, il Giudice applica l’istituto della prescrizione essendo decorsi più di dieci anni dalla stipula dell’ultimo contratto swap da parte della società rispetto alla domanda giudiziale. Né la società allega o dà prova, ai fini dell’annullamento dei contratti in parola, della sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile.

 

– Il Giudice respinge anche la questione relativa alla mancata indicazione del mark-to-market in quanto “Il mark-to-market (MtM) esprime, in un determinato momento, il valore del contratto in base alla previsione degli andamenti futuri dei flussi finanziari; corrisponde quindi al prezzo di mercato teorico che un terzo sarebbe disposto a sostenere per subentrare nel contratto”. Correttamente il Giudice afferma che non è un costo e non può essere ritenuto elemento essenziale ai fini della nullità del contratto e ha un rilievo solo eventuale. Peraltro, correttamente il Giudice osserva come tale valore teorico debba essere iscritto a bilancio dalla società che deve conoscerlo. L’eventuale diversità di quantificazione del MtM non costituisce un vizio genetico del contratto e non può essere alla base della richiesta di nullità dei contratti swap.

 

Quest’ultimo punto è il più interessante perché la giurisprudenza (ma anche parte della dottrina) faticano a comprendere come gli elementi informativi dei contratti derivati non possano, e non è corretto che abbiano – almeno ad opinione di chi scrive – riflessi sulla genesi del contratto e non possano quindi generare l’annullamento del contratto derivato, ma tuttalpiù un risarcimento del danno. Questa sentenza ha il pregio di sintetizzare ed applicare un concetto che molti giudici faticano tuttora ad applicare, anche fra la magistratura contabile.

 

m.divincenzo@macchi-gangemi.com

 

 

 

L’accesso civico generalizzato si applica anche al settore degli appalti?

 

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 10/2020 è finalmente intervenuta per chiarire i rapporti che sussistono tra l’accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e il diritto di accesso ai documenti di gara stabilito all’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il chiarimento formulato dal Consiglio di Stato è di particolare rilevanza per tutti gli operatori economici che nel nostro ordinamento, partecipando alle gare pubbliche, hanno interesse ad avere informazioni sull’esecuzione dei contratti aggiudicati dalla Stazione Appaltante. Ed infatti si anticipa che con la decisione in commento si afferma a ben vedere il diritto di accesso anche durante la fase esecutiva dei contratti pubblici, nelle ipotesi in cui l’operatore economico non sia titolare di un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza dei documenti di gara, ma solo di un interesse esplorativo non qualificato.

 

Come noto la disciplina dell’art. 53 del Codice degli appalti è molto articolata. Sono infatti stabilite regole chiare e precise in relazione soprattutto al differimento e all’esclusione dal diritto di accesso.

 

Ad esempio, un importante fattispecie di esclusione dal diritto di accesso concerne in particolare tutte le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sono poi disciplinate dall’art. 53 ulteriori fattispecie.

 

La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato come la riportata disciplina preveda una sorta di: “microsistema normativo, collegato alla peculiarità del settore considerato, pur all’interno delle coordinate generali sull’accesso tracciate dalla legge n. 241 del 1990” (cfr.: Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, 23 settembre 2016, n. 324). Tale microsistema trova applicazione soltanto in presenza di un concorrente che propone istanza di accesso alla stazione appaltante ai fini della tutela in giudizio dei propri interessi. Al di fuori di tale perimetro trovano applicazione integrale le norme poste nella legge n. 241 del 1990. È di tutta evidenza come le ragioni di tale peculiarità sono connesse all’esigenza di tenere conto dell’interesse alla tutela della concorrenza che governa il settore in esame. Occorre, infatti, evitare che vengano divulgate informazioni il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare le regole della concorrenza.

 

La questione che si è posta attiene quindi al rapporto tra l’esigenza di difesa in giudizio e le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. La formulazione del comma 6 dell’art. 53 sembra attribuire valenza preminente alle esigenze di difesa.

 

Anche la giurisprudenza amministrativa ha interpretato tale disposizione nel senso che occorre effettuare: “un accurato controllo in ordine alla affettiva utilità della documentazione richiesta, ovvero sia un giudizio prognostico che non può prescindere da eventuali preclusioni processuali in cui sia incorso il richiedente” (Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3079).

 

Ebbene, sulla base di questi principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa circa i limiti di accesso ai documenti di gara occorre ora valutare il rapporto della suddetta normativa con l’accesso civico.

 

Prima della recente pronunzia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 10 del 2 febbraio 2020, vi era in seno alla giurisprudenza amministrativa un evidente contrasto tra un orientamento che riteneva che l’accesso civico potesse essere richiesto in caso di gare pubbliche e un altro che invece lo escludeva, poiché si riteneva che l’istituto di cui all’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013 non trovasse applicazione in tutte le ipotesi in cui la materia fosse già disciplinata da altre specifiche leggi. Come ad esempio il Codice dei contratti pubblici che, come si è visto, prevede già al suo interno una disciplina speciale (art. 53) che non ammetterebbe perciò eterointegrazioni.

 

Sul punto è intervenuta, appunto, la citata decisione dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020, la quale ha sancito in maniera chiara che: la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza”.

 

A questo proposito, il Supremo Consesso Amministrativo ricorda che: “nell’accesso civico generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, l’interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013”.

 

Anche nel nostro ordinamento, quindi, è necessario accettare “l’evoluzione della visibilità del potere, con la conseguente accessibilità generalizzata dei suoi atti sul modello del FOIA, è la storia del lento cammino verso la democrazia e, con il progressivo superamento degli arcana imperii di tacitiana memoria, garantisce la necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell’opinione pubblica (Corte cost., 7 maggio 2002, n. 155)”.

 

Per queste ragioni, l’istituto dell’accesso civico generalizzato può essere ora applicato anche nell’ambito degli appalti pubblici.

 

Si badi però che la pronunzia in esame fa salvo espressamente i limiti di “disclosure” già stabiliti dall’art. 53 del Codice, nonché le eccezioni relative di cui all’art. 5 bis commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013.

 

n.digiandomenico@macchi-gangemi.com

 

 

 

Le nullità della CTU.

 

Con ordinanza 14.04.2021 n. 9811 la Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sulla rilevabilità d’ufficio o meno delle nullità della CTU.

 

Il provvedimento rappresenta un’occasione per riflettere su un tema (la consulenza tecnica d’ufficio), che molto spesso rappresenta lo snodo centrale del processo e che – non altrettanto spesso – è oggetto di riflessioni sul suo svolgimento e sulla portata dei poteri del CTU.

 

Le cause di nullità della CTU possono essere molteplici. Si citano le ipotesi più ricorrenti:

 

– omissione dell’avviso della data di inizio delle operazioni peritali;

– mancato invio a una o più parti della bozza di perizia;

– ammissione alle operazioni peritali di un difensore privo di mandato;

– indagini su fatti estranei al thema decidendum;

– acquisizione di elementi di prova direttamente ad opera del CTU (si pensi in particolare all’acquisizione da parte del CTU di documenti che non erano stati prodotti in giudizio dalle parti).

 

In relazione alle prime tre ipotesi, non sorgono dubbi in merito alla sussistenza di una causa di nullità. Allo stesso tempo la giurisprudenza ne ha costantemente ribadito la natura di nullità relativa: poiché si tratta di lesioni del diritto di difesa di una parte, è nell’interesse di questa che la nullità viene sancita e, pertanto, è onere della stessa parte eccepirla alla prima occasione utile. In assenza di un’apposita e tempestiva eccezione di parte, la nullità si ritiene sanata.

 

Diverso è il caso per le ultime due ipotesi. In relazione a queste, da un lato l’orientamento tradizionale tendeva ad assimilarle alle altre, affermandone la natura di nullità relative; dall’altro lato, la Suprema Corte ha recentemente mutato indirizzo (Cass. 6.12.2019 n. 31886) stabilendo che – in tali casi – si versa in ipotesi di nullità assolute, quindi sempre rilevabili d’ufficio.

 

Si ritiene, infatti, che l’orientamento tradizionale non sia coerente con le preclusioni assertive e istruttorie introdotte a partire dalla riforma del 1990. Queste impongono dei termini specifici per la produzione di documenti e per formulare istanze istruttorie e il loro rispetto è posto a presidio di un superiore interesse generale. Se, dunque, la violazione di tali termini perentori non è sanata nella fase istruttoria dall’acquiescenza delle parti, lo stesso principio deve valere nell’ambito dello svolgimento delle attività peritali.

 

Nel merito, l’ipotesi in cui il CTU estende le proprie indagini a fatti estranei al thema decidendum viola il disposto degli artt. 112 e 115 c.p.c., mentre l’acquisizione di elementi di prova non forniti già dalle parti viola i termini stabiliti dall’art. 183, comma 6 c.p.c..

 

Quanto al divieto di acquisizione di documenti o altri elementi di fatto non già forniti dalle parti, il dettato dell’art. 194 c.p.c. – dal tenore letterale in realtà molto ampio – viene ora interpretato in senso restrittivo, in conformità con il regime di preclusioni assertive e istruttorie previste dall’art. 183 c.p.c..

 

La Suprema Corte prevede in proposito due deroghe:

 

– quando la prova del fatto costitutivo della domanda non può essere oggettivamente fornita con i mezzi di prova tradizionali e

– quando si tratti di fatti tecnici accessori o secondari oppure elementi a riscontro della veridicità delle prove già introdotte dalle parti.

 

A tali eccezioni si aggiunge naturalmente, nel caso di CTU contabile, la previsione dell’art. 198 c.p.c. che consente l’acquisizione di ulteriore documentazione con il consenso di tutte le parti.

 

Resta ora da vedere se le Sezioni Unite aderiranno al secondo, più recente, indirizzo (come appare probabile alla luce della sua ampia e articolata motivazione) oppure preferiranno rinviare al precedente, tradizionale orientamento.

 

a.gangemi@macchi-gangemi.com

 

 

 

L’Accertamento Tecnico Preventivo per scopi conciliativi ex art. 696bis c.p.c.: profili di inammissibilità.

 

L’Accertamento Tecnico Preventivo ai fini della composizione della lite (art. 696bis c.p.c.) è stato introdotto nell’ordinamento in un’ottica deflattiva della lite per stimolare, ove possibile, la composizione di una controversia grazie anche all’attività del consulente d’ufficio che assume il ruolo di tecnico ausiliario del giudice e di conciliatore con l’onere – non l’obbligo – di tentare una mediazione.

 

Il ricorso per ATP per scopi conciliativi si differenzia dall’ordinario strumento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c perché non richiede la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, tuttavia, presupposto per la sua ammissibilità è che l’oggetto del contendere abbia come unico punto controverso quel fatto e/o elemento (tecnico) che nel giudizio di cognizione ordinaria costituirà poi il vero oggetto di indagine (Tribunale di Milano, 17.04.2007).

 

Ad esempio: in caso di incidente stradale, qualora tra le parti coinvolte non sia in discussione la responsabilità di chi ha causato il sinistro ma risulti incerta la sola determinazione dell’ammontare dei danni, l’ATP per scopi conciliativi potrà essere correttamente richiesto per avviare l’indagine tecnica tentando al contempo una definizione bonaria della lite.

 

La giurisprudenza di merito ha più volte statuito che, laddove risulti contestato il diritto che il ricorrente intende fare valere – nell’esempio del sinistro la sussistenza o meno della responsabilità del conducente – il ricorso non può essere introdotto: l’esempio più semplice è il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto nelle more di un giudizio già pendente tra le stesse parti, ricorso inammissibile “… per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base di tale strumento processuale, ovvero l’esigenza di prevenire l’insorgenza di una controversia giudiziale …” (Tribunale di Sana Maria Capua Vetere, 11.07.2011); altresì inammissibile è il ricorso per ATP conciliativo in materia di addebiti illegittimi sul conto corrente in quanto l’indagine eventualmente disposta costituirebbe un’anticipazione della sentenza incompatibile con la funzione conciliativa propria dell’istituto (Tribunale Milano, Sez. VI, Decreto 06/04/2017).

 

La consulenza tecnica ex art. 696bis c.p.c. nemmeno viene ammessa se il Giudice deve preventivamente pronunciarsi su questioni di diritto obiettivamente controverse o su eccezioni preliminari o di merito da risolvere necessariamente nel successivo giudizio ordinario (Tribunale di Mantova 04/09/2008); ulteriormente, il ricorso conciliativo è inammissibile allorché le ragioni di diritto dedotte dal ricorrente o la carenza delle prove offerte facciano presagire che in sede di merito l’accertamento si rivelerà comunque inutile ai fini della decisione (Tribunale Cinquefrondi, 28/01/2011).

 

Nel solco di tale orientamento si è recentemente pronunciato anche il tribunale di Roma secondo cui “…l’unico limite [per l’ammissione dell’ATP art. 696bis c.p.c. – N.d.R.] è l’ipotesi in cui vi sia una contestazione radicale non già della responsabilità ma dello stesso rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare, giacché ricorrendo tale ultima ipotesi, la consulenza preventiva sarebbe meramente esplorativa” (Tribunale di Roma, Sez. VI, 17/02/2020).

 

Sintetizzando, l’Accertamento Tecnico Preventivo ai fini della composizione della lite può essere utilmente invocato per dirimere sole questioni tecniche controverse tra le parti sempre che il diritto sottostante non sia in discussione: solitamente, una volta concluse le indagini, le parti approdano rapidamente ad una transazione.

 

e.storari@macchi-gangemi.com
f.montanari@macchi-gangemi.com

 

 

 

I primi 3 anni di applicazione del GDPR: cosa attende nel prossimo futuro i titolari del trattamento?

 

Il 25 maggio 2021 il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”) ha compiuto tre anni dalla sua effettiva applicazione.

 

Durante questi primi anni gli interessati hanno inoltrato all’autorità competente oltre 27.000 reclami e ben 3.800 notifiche di data breach (violazioni di dati personali).

L’Autorità Garante ha altresì ricevuto la comunicazione della nomina di quasi 60.000 responsabile della protezione dei dati (“DPO”).

 

Un bilancio dell’attività del Garante per la protezione dei dati che si mostra sempre in positivo ed in costante crescita.

 

Il GDPR, d’altra parte, con il tempo, si è imposto quale standard internazionale per l’adozione di legislazione in materia di protezione dei dati personali e come perno imprescindibile per il trattamento dei dati all’interno di gruppi aziendali.

 

La particolarità del GDPR, sin dalla sua entrata in vigore, è stata l’applicazione indistinta a tutti gli operatori economici, inclusi operatori che non hanno sede in uno stato membro dell’Unione europea ma trattano dati di cittadini europei. Una delle prime norme ad applicazione universale.

 

Il corretto adeguamento al GDPR da parte dei diversi operatori economici, titolari del trattamento, non rappresenta più solo un mero adempimento normativo ma viene ormai positivamente percepito dai consumatori e da altri operatori economici, si pensi alla scelta di società con cui collaborare che offrono anche quelle garanzie fondamentali per essere nominate quali responsabili del trattamento.

 

Non solo, anche i consumatori stanno iniziando a prestare attenzione alla sicurezza dei loro dati e soprattutto all’immagine di una determinata società sotto questo punto di vista (si pensi alla quesitone sulle nuove policy di WhatsApp). È cruciale, quindi, che tutte le aziende siano aggiornate e rispettose della normativa privacy.

 

Tra i temi più importanti, evidenziati anche dall’autorità Garante durante la celebrazione di questo traguardo, vi sono, tra i molti, la nomina del DPO, lo svolgimento delle valutazioni d’impatto privacy, la corretta acquisizione e gestione dei consensi, il registro dei trattamenti, i trasferimenti dei dati all’estero ed i principi di privacy by design e by default.

 

Rispetto ai temi citati dal Garante Privacy, come titolari del trattamento, siete conformi al GDPR?

 

r.demarco@macchi-gangemi.com
f.montanari@macchi-gangemi.com

 

 

DISCLAIMER: Questa newsletter fornisce solo informazioni generali e non costituisce una consulenza legale da parte di Macchi di Cellere Gangemi. L’autore dell’articolo o il vostro contatto in studio sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 

 

 

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