IL LITISCONSORZIO NECESSARIO IN APPELLO: OMESSA NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE, EFFETTI E NECESSARI RIMEDI

Ormai da tempo la Corte di Cassazione ha chiarito che nel giudizio d’appello il litisconsorzio necessario sussiste tra coloro che hanno preso parte al processo di primo grado quando vi è un pericolo concreto di contrasti tra giudicati.

Quando una decisione deve essere emessa nei riguardi di più parti, per ragioni di ordine sostanziale o per esigenze processuali, la partecipazione necessaria delle stesse alla lite diviene imprescindibile tanto che il giudice, in assenza di una o più parti, deve fissare un termine per l’integrazione del contraddittorio (art. 102 c.p.c.).

È utile interrogarsi sulla presenza o meno di un litisconsorzio necessario tra le parti in appello allorché l’impugnazione avverso la decisione che ha definito la lite in primo grado venga notificata, per scelta o per errore, solo ad alcune di esse; in un simile contesto il giudice del gravame può ugualmente pronunciare sentenza o deve integrare il contradditorio?

Al riguardo l’art. 331 c.p.c. dispone che “… Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione …” (norma cit.).

Secondo la Corte di Cassazione, l’art. 331 c.p.c. si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado sia da ricondurre a ragioni di ordine sostanziale (contitolarità del rapporto azionato in giudizio), ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che ricorrono ogni qual volta la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cas. Civ. ordinanza 27.04.2021, n. 11044).

Così, secondo la Suprema Corte “… la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità …” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza, n. 8790 del 29.03.2019).

Non solo, in tema d’impugnazioni civili, l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di cause inscindibili ma anche nell’ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (Cass. Civ. Sez. Trib. 30.12.2016, n. 27485).

Altra questione che si pone in simili contesti è se l’appello notificato solo ad alcune delle parti “necessarie” in primo grado produca comunque i suoi effetti anche nei riguardi di chi tale notifica non l’ha ricevuta, questione di non poco momento se si considera la possibilità di un passaggio in giudicato della sentenza verso chi non è stato convenuto innanzi al giudice del gravame.

Ebbene, secondo il costante pensiero della Corte di Cassazione “… L’omessa notificazione dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull’ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice – in mancanza della quale si verifica una nullità rilevabile d’ufficio nei gradi successivi – anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell’atto di impugnazione …” (Cass. Civ. Sez. VI, 27.07.2018, n. 19910 in Giust. Civ. Mass. 2018 – conforme Cass. Civ. Sez. lav. 31.07.2013, n. 18364 in Giust. Civ. Mass. 2013 – conforme anche Cass. Civ. Sez. VI, 08.02.2011, n. 3071 – Cass. Civ. Sez. lav. 16.04.2008, n. 9977).

Perciò, non solo la notificazione dell’appello limitata ad alcune parti necessarie impedisce il formarsi del giudicato anche nei confronti litisconsorti necessari esclusi dalla lite in secondo grado, ma rimane fermo il principio secondo cui occorre disporre l’integrazione del contraddittorio per scongiurare la nullità della decisione d’appello.

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