In data 20 maggio 2023 è entrata in vigore la legge n. 49 del 21 aprile 2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, con l’obiettivo di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.
In particolare, la legge stabilisce che per “equo compenso” si debba intendere “un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente” per: (a) gli avvocati: dal D.M. emanato in conformità alla legge forense (attualmente il D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022); (b) i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli iscritti nei collegi (es. geometri): dai valori attualmente stabiliti dal Decreto ministeriale n. 140/2012, che saranno aggiornati; (c) i professionisti appartenenti alle professioni non regolamentate (come ad esempio, amministratori di condominio, membri del Collegio Sindacale e revisori legali), per i quali dovrà essere adottato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, un apposito decreto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La normativa in questione si applica ai rapporti di prestazione d’opera intellettuale aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore: (i) della Pubblica Amministrazione; (ii) delle imprese bancarie e assicurative nonché le loro società controllate e le loro mandatarie; (iii) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Naturalmente, tale normativa vale esclusivamente per i rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della legge, essendone espressamente esclusa l’applicazione alle “convenzioni in corso” a quella data, ossia precedentemente sottoscritte.
Le pattuizioni di compensi in misura inferiore ai parametri saranno sanzionate con la nullità della sola clausola e non dell’intero contratto. Il professionista potrà impugnare l’accordo dinanzi al Tribunale, al fine di far valere tale nullità e domandare la rideterminazione giudiziale del compenso in conformità ai parametri, ottenendo la condanna del cliente al pagamento della differenza tra il compenso “equo” e quello effettivamente corrisposto. In più, è prevista la possibilità che il giudice disponga il pagamento, da parte del cliente, di un ulteriore indennizzo a favore del professionista, che potrà arrivare fino al doppio della differenza tra il compenso pattuito e quello rispondente ai parametri ministeriali.
Una delle novità più rilevanti della legge sull’equo compenso è quella dell’introduzione di una procedura semplificata di recupero del compenso attraverso un Parere di congruità emesso dal Consiglio dell’ordine o del Collegio di appartenenza, che varrà come titolo esecutivo, e costituirà un titolo esecutivo non solo per le competenze dovute, ma anche per tutte le spese sostenute e documentate. Il parere dovrà essere rilasciato nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa previste dalla Legge n. 241/90. Anche ove non contenesse un ordine di pagamento, il parere notificato al debitore avrà natura di titolo esecutivo di formazione amministrativa. Il debitore avrà comunque la possibilità di proporre opposizione ai sensi dell’art. 281 undecies del codice di procedura civile, con il procedimento semplificato di cognizione, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell’atto che certifica la congruità dei compensi. L’opposizione dovrà essere incardinata davanti al giudice competente per materia e per valore, nel luogo del circondario dove ha sede il Consiglio dell’Ordine o il Collegio che ha emesso il parere.
Si prevedono, inoltre, sanzioni disciplinari nel caso in cui il professionista dovesse accettare un compenso sotto soglia. Tali sanzioni, contemplate dall’art. 5 comma 5 del provvedimento, sono però applicabili ai soli professionisti appartenenti ad ordini e non anche a coloro che fanno parte delle professioni non regolamentate.