IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO HA DEI LIMITI OPERATIVI?

Il perito nominato dal Tribunale deve assolvere all’incarico affidatogli seguendo il perimetro di indagine indicatogli dal giudice, talvolta il CTU assume iniziative investigative in autonomia che sembrano oltrepassare tale perimetro ma la consulenza non necessariamente nulla se viene rispettato il principio del contraddittorio tra le parti.

La consulenza d’ufficio ha lo scopo di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, fermo restando che la parte non può invocarla per supplire alle proprie carenze probatorie.

Il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidategli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, a condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è invece onere delle parti provare (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 07/09/2023, n. 26144 in Giust. Civ. Mass. 2023 – conformi: Cass. Civ., Sez. II, 21/07/2023, n. 21903 Giust. Civ. Mass. 2023; Cass. Civ., Sez. VI, 31/08/2022, n. 25604 in Diritto & Giustizia 2022, 31 agosto; Cass. Civ. Sez. Un., 01/02/2022, n. 3086 in Diritto & Giustizia 2022, 2 febbraio).

In ogni caso, il Consulente Tecnico d’Ufficio non può svolgere verifiche ed indagini su fatti non oggetto di causa o esaminare documenti non prodotti nel processo senza stimolare il necessario contraddittorio tra le parti, (Corte appello, Napoli, Sez. VIII, 17/10/2022, n. 4290), diversamente l’indagine potrebbe essere dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa della parte estromessa dal confronto.

Sempre riguardo ai limiti operativi del CTU, il consulente del Tribunale non può dare inizio alle operazioni peritali (oppure sospenderle o, infine, riprenderle) senza darne comunicazione alle parti, pena la nullità della stessa consulenza.

Va comunque ricordato che, se la parte intende sollevare questione di nullità per l’illegittima utilizzazione di documenti o altro, deve formulare la relativa eccezione non tramite il consulente di parte – es. nel corso delle operazioni peritali – bensì per mezzo del difensore; quanto al termine per formulare detta eccezione, per orientamento consolidato dalla Suprema Corte, occorre eccepire la nullità della consulenza “… nella prima istanza o udienza successiva al deposito della consulenza medesima; a nulla rilevando che detta contestazione sia stata mossa dal consulente tecnico di parte durante i lavori peritali …” (Cass. Civ., Sez. I, 15/11/2023, n. 31744 in Diritto & Giustizia 2023, 16 novembre); si tratta, in breve, di una nullità relativa.

Secondo parte della giurisprudenza di legittimità, il CTU può farsi supportare da un coadiutore per svolgere l’incarico affidatogli senza l’autorizzazione del giudice: come noto, il consulente può avvalersi dell’opera di specialisti al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 29/03/2006, n. 7243 in Giust. civ. Mass. 2006, 3; conforme, più risalente, Cass. Civ. 08/03/1984 n. 1605).

La relazione conclusiva del perito del tribunale, sia essa depositata a conclusione di un accertamento tecnico preventivo o nel corso del giudizio ordinario, è liberamente apprezzabile e utilizzabile dal giudice confrontando le altre risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo; in ossequio al principio judex peritus peritorum, per la soluzione di questioni di natura tecnica il giudice non è obbligato a seguire le conclusioni del consulente d’ufficio, potendo benissimo disattenderle seguendo un proprio ed autonomo ragionamento e convincimento; infatti, il giudice che ricorre all’ausilio di un consulente tecnico non si spoglia affatto dei propri poteri decisori.

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