Con la sentenza n. 1419/2023 la Corte d’Appello di Milano, pronunciandosi in tema di responsabilità degli enti da reato ex D. Lgs. 231/01, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di una società cancellata dal Registro delle Imprese in seguito a liquidazione.
In particolare, la Corte d’Appello di Milano, riprendendo un passato orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità, ha stabilito che “in tema di responsabilità da reato degli enti, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato”.
Di conseguenza, viene chiarito come, al pari della morte, non avrebbe alcun senso sanzionare un soggetto che non esiste più, “in quanto il processo verrebbe celebrato inutilmente, con un antieconomico dispendio di tempo e di energie”.
La decisione di applicare la normativa sulla morte dell’imputato di cui all’art. 69 del codice di procedura penale, trova fondamento nel fatto che il D. Lgs. 231/2001 regolamenta sole le vicende inerenti alla trasformazione dell’ente di cui all’ art. 70, ovvero la fusione o la scissione, ma non la sua estinzione, che dunque può essere trattata soltanto applicando le regole del processo penale per le persone fisiche ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 231/2001.
La Corte d’Appello di Milano ha poi voluto altresì evidenziare che anche le sanzioni applicate agli enti, al pari di quelle applicate alle persone fisiche, devono assolvere alla tradizionale funzione retributiva e rieducativa di cui all’art. 27 Cost. che sancisce i principi fondamentali in materia penale.
Ciò poiché nell’ambito della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001, non essendo prevista la responsabilità oggettiva, gli enti sono sanzionabili solo in caso di “colpa di organizzazione”, cioè in presenza di un assetto organizzativo oggettivamente negligente nell’adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione dei reati.
Sempre secondo la Corte, nel caso di specie, la sanzione perderebbe gli scopi prefissati dal principio costituzionale poiché nessun effetto rieducativo sarebbe possibile data l’inesistenza sopravvenuta del soggetto, così come la funzione più marcatamente retributiva finirebbe per essere sopportata dai soci beneficiari del bilancio finale di liquidazione, individui diversi da quello cui la sanzione verrebbe irrogata.
La pronuncia in oggetto risulta essere di fondamentale importanza poiché i Giudici di merito hanno deciso di applicare un orientamento giurisprudenziale del Giudice di legittimità che sembrava essere stato superato, in virtù delle ultime sentenze con cui la Corte di Cassazione aveva, al contrario, stabilito che “la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, commesso nell’interesse ed a vantaggio dello stesso” in quanto “all’estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell’impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento” (Cass n. 37655/2023).
Vedremo come e se le Sezioni Unite interverranno sul punto.
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