ARRIVANO I CHIARIMENTI MINISTERIALI SUL REGIME DI ESENZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI A FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO UE E SEE.

Con la risposta al question time in Commissione Finanze n. 5-02060 del 27 febbraio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha chiarito che il regime di esenzione dei dividendi corrisposti a fondi comuni d’investimento istituiti nell’Unione Europea (UE) o nello Spazio Economico Europeo (SEE), con gestore vigilato, riguarda gli utili percepiti dal 1° gennaio 2021.

Nell’ambito della sostituzione d’imposta, la disciplina domestica in materia di dividendi distribuiti da società italiane a fondi comuni d’investimento non italiani è contenuta nell’ art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 che, al terzo comma, prevede generalmente l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta (ovvero di un’imposta sostitutiva nel caso di azioni o altri strumenti finanziari equiparati immessi in deposito accentrato; si veda in tal senso l’eccezione di cui all’art. 27-ter del medesimo decreto) nella misura del 26%.

Il predetto regime è stato “recentemente” modificato dall’art. 1, co. 631-633, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021), con cui il legislatore ha esteso il regime di esenzione previsto per i dividendi percepiti dagli OICR italiani anche ai fondi comuni d’investimento istituiti nella UE e SEE con gestore vigilato.

In tale scenario normativo, in assenza di puntuali chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, rimaneva tra gli operatori l’incertezza circa l’elemento temporale da prendere in considerazione in merito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni e del relativo trattamento fiscale (ad es. periodo di formazione degli utili, data di istituzione dei fondi, ecc.).

Buone notizie: secondo il MEF, il regime di esenzione dei dividendi corrisposti a fondi comuni d’investimento istituiti nella UE o nello SEE, con gestore vigilato, riguarda gli utili percepiti a far data dal 1° gennaio 2021, come peraltro espressamente indicato nel comma 632 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021.

Pertanto, attenzione!: il regime di esenzione introdotto dalla Legge di bilancio 2021 prescinde, oltre che dal periodo di formazione degli utili o dalla relativa delibera di distribuzione, anche dalla data di istituzione dei fondi.

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