LE IMPRESE ITALIANE ED ESTERE CON UNA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA HANNO L’OBBLIGO DI ASSICURARSI DAI DANNI CAGIONATI SUL TERRITORIO ITALIANO DA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI.

Le polizze devono essere sottoscritte entro il 31 dicembre 2024 e gli eventi da assicurarsi includono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Tale disciplina si applica alle imprese che abbiano nel proprio stato patrimoniale beni immobili (terreni e fabbricati), impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali sul territorio italiano (beni che devono essere assicurati), e non si applica alle aziende agricole.

Con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese con sede legale in Italia o all’estero ma con stabile organizzazione (sede secondaria) in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, hanno l’obbligo di stipulare – entro il 31 dicembre 2024 – contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili (terreni e fabbricati), impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (l’obbligo scatta per le imprese che li indichino nel proprio stato patrimoniale ex art. 2424 c.c., co. 1, sezione Attivo, voce B-II, 1), 2) e 3)) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale nei quali sono inclusi i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L’obbligo di copertura non si applica alle imprese che esercitano attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e per le quali resta fermo quanto stabilito Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, gestito da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

Tale obbligo rileva anche ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (l’art. 1, comma 102 dispone che, se ne deve tener conto in sede di assegnazione).

Le imprese di assicurazione possono decidere di assumere direttamente l’intero rischio, ovvero di assumerlo in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese (sempre che il consorzio sia registrato e approvato, in termini di stabilità, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS. In ogni caso, l’eventuale scoperto o la franchigia non potranno eccedere il 15 per cento del danno e dovranno prevedere l’applicazione di premi proporzionali al rischio (art. 1, commi 103 e 104).

Il MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il MIMI – Ministero delle imprese e del made in Italy, potranno stabilire, con decreto, modalità attuative e operative ulteriori, schemi di assicurazione, modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio, oltre che aggiornare i valori dello scoperto/franchigia.

L’obbligo di assicurazione non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione, anche in sede di rinnovo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000 a € 500.000 irrogate dall’Ivass.

In ultimo, la legge prevede che SACE S.p.A. sia autorizzata a concedere, a condizioni di mercato, agli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata da MEF e MIMI con il predetto decreto, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto (ne limite di 5 mld per anno, nel 2024, 2025 e 2026) con garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile.

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