INSIDER TRADING E SANZIONI CONSOB: PUÒ IL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PRECLUDERE – IN CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM – L’IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE?

Con sentenza del 6 luglio 2023, la Corte d’Appello di Milano, Sezione Civile, ha risposto positivamente al quesito affrontando nuovamente il tema del rapporto tra giudizio penale e procedimento sanzionatorio Consob in materia di insider trading.

In particolare, in sede amministrativa, Consob aveva contestato ad un insider la violazione dell’art. 187 bis comma 1 lettera b) del TUF, irrogando, all’esito del procedimento amministrativo, sanzioni interdittive e pecuniarie.

Nel frattempo, per gli stessi fatti Consob aveva trasmesso una comunicazione di notizia di reato per il delitto di cui all’art 184 TUF alla competente Procura della Repubblica, che aveva poi avviato un procedimento penale terminato con un decreto di archiviazione ex. art. 409 c.p.p. del Giudice delle Indagini preliminari.

La Sezione Civile della Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione della delibera sanzionatoria, si è trovata fare i conti con la presenza di un provvedimento favorevole all’indagato diverso da una sentenza irrevocabile e, dunque, apparentemente fuori dall’ambito di operatività letterale dell’art. 649 c.p.p.

Come è noto, infatti l’art. 649 c.p.p. sancisce il divieto di nuovo giudizio per l’imputato assolto o condannato in via definitiva per lo stesso fatto, con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili senza far menzione alcuna del decreto di archiviazione.

Nonostante ciò, la Corte d’Appello ha deciso di fornire una lettura estensiva del principio del ne bis in idem, già fatta propria in passato dalla Corte costituzionale e dalla CEDU, secondo cui la preclusione del principio in questione opera anche in presenza di provvedimenti decisori diversi da quelli indicati nell’art. 649 c.p.p., osservando come anche l’ordinanza di archiviazione ben può considerarsi un provvedimento “definitivo” in quanto reso all’esito di un’istruttoria approfondita e ciò può essere sufficiente per l’applicazione del ne bis in idem quale diritto umano fondamentale riconosciuta dalla CEDU“.

La Corte d’Appello ha ritenuto paradossale che “l’indagato – ai fini degli effettivi preclusivi del ne bis in idem – possa avvalersi di una pronuncia favorevole solo se resa con sentenza passata in giudicato “, e che non possa, invece, “invocare tale principio nel caso in cui il giudice investito della notizia di reato non abbia neppure ritenuto di proseguire l’azione penale nei suoi confronti per insussistenza degli indizi di colpevolezza”.

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto l’effetto preclusivo anche al decreto di archiviazione ed ha annullato la delibera CONSOB di applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF.

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