IL GARANTE PRIVACY ACCREDITA L’ORGANISMO DI MONITORAGGIO ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL CODICE DI CONDOTTA PER LE ATTIVITÀ DI TELEMARKETING E TELESELLING.

Con Provvedimento n. 148 del 7 marzo 2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato la versione definitiva del Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling e ha annunciato l’accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio quale soggetto delegato alle attività di controllo.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha accreditato l’Organismo di Monitoraggio (OdM) alla verifica del rispetto del Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling (Codice). Si tratta di un organismo composto da nove membri, incluso il Presidente. Il Garante Privacy ha ritenuto che l’organismo possieda gli adeguati requisiti di professionalità e competenze necessari che devono permanere per tutta la durata dell’incarico (3 anni non rinnovabili per la prima applicazione del Codice, mentre i mandati successivi sono quinquennali non rinnovabili). Nello specifico, l’OdM è tenuto a:

(i)     garantire il rispetto del Codice;

(ii)    fornire resoconti periodici sulle attività svolte;

(iii)   fornire un’interpretazione uniforme del Codice adottando specifiche linee guida;

(iv)   gestire i reclami tra aderenti e interessati e proporre linee di indirizzo per la gestione e risoluzione di contestazioni insorte tra gli stessi;

(v)    promuovere la costituzione di gruppi di lavoro per l’individuazione di soluzioni tecnologiche di supporto allo svolgimento di attività di telemarketing e teleselling.

Si ricorda che il Codice ha l’obiettivo di contribuire alla corretta applicazione del GDPR, ossia di assicurare la correttezza e la legittimità del trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di contatto telefonico tramite operatore o tramite sistema di chiamata automatizzato per finalità promozionali o di vendita diretta da parte di call center/agenzie.

Tra le disposizioni presenti nel Codice, sono previsti obblighi comuni per tutti gli aderenti a tutela dei consumatori, tra cui l’obbligo di raccogliere consensi non generici e non preselezionati, ma specifici per le singole finalità e adeguatamente informati e documentabili. Inoltre, deve essere garantito il pieno esercizio dei diritti degli interessati previsti dal GDPR, con particolare riferimento al diritto di revoca del consenso e diritto di opposizione al trattamento.

Inoltre, ove un titolare del trattamento acquisisca una lista di contatti è tenuto a confrontare tale lista con la propria black list e con la banca dati del Registro Pubblico delle Opposizioni per evitare di contattare numerazioni ivi presenti. All’uopo, il Codice prevede l’applicazione di una penale oppure il mancato pagamento della provvigione per ogni contratto stipulato a seguito di un contatto promozionale senza consenso.

Ancora, i fornitori che svolgono materialmente l’attività di telemarketing/teleselling hanno il divieto di contattare gli utenti in specifici orari della giornata e, al fine di essere facilmente identificabili, devono utilizzare appositi identificativi della linea, essere iscritti al Registro degli operatori di comunicazione e utilizzare solo numeri telefonici richiamabili o identificabili.

Vengono inoltre introdotte misure tecniche ed organizzative volte ad impedire l’estrazione non autorizzata di dati personali dalle liste di contatto, nonché misure idonee a garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e delle registrazioni delle proposte di contratto. Ancora, i titolari del trattamento devono selezionare attentamente i propri partner commerciali attraverso una procedura di prequalifica del fornitore affinché siano assicurati standard adeguati. In caso di violazione delle norme in materia, i titolari committenti e i responsabili del trattamento sono responsabili in solido. In conclusione, ci si auspica che con l’introduzione del Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling e con l’accreditamento dell’OdM è che le telefonate volte a promuovere e/o offrire beni e servizi non si traducano in condotte lesive della privacy e della tranquillità individuale delle persone e che, conseguentemente, venga ristabilita la fiducia nel telemarketing.

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