Il nuovo Codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023) ha arricchito i compiti e le funzioni del RUP, cambiandone anche la denominazione (da Responsabile Unico di Procedimento a Responsabile Unico di Progetto) al fine di evidenziare il ruolo più incisivo e dare l’idea dell’accrescimento degli adempimenti di competenza e dell’importanza della figura.
Ciò detto, una recente sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 17 maggio 2024, n. 4435 ha affermato in maniera molto chiara il limite oltre il quale il Responsabile Unico del Progetto non può andare, nonostante gli ampi poteri che il legislatore gli ha attribuito.
Primariamente è importante ricordare che il RUP – nelle intenzioni del legislatore della riforma- è un project manager, espressione di conoscenze e competenze e questo implica per la Pubblica Amministrazione l’onere di individuare un dipendente dotato di competenze multisettoriali, con grande capacità di gestione delle risorse umane e strumentali.
I compiti del Responsabile Unico del Progetto sono definiti dall’allegato I.2 d.lgs. 36/2023. Egli svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante, ha il compito di coordinare il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. È possibile suddividere i compiti del RUP in base alle fasi dell’appalto ed i compiti possono essere: i) comuni a tutti i contratti e a tutte le fasi; ii) specifici per la fase di affidamento; iii) specifici per la fase di esecuzione.
Quanto ai compiti del RUP comuni a tutte le fasi di affidamento, tra i più rilevanti, si segnala che il medesimo: i) formula proposte e fornisce dati e informazioni per predisporre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare; ii) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica; iii) propone la conclusione di un accordo di programma alla stazione appaltante quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; iv) propone l’indizione o, dove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessaria o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; v) verifica i progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice; vii) sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice; viii) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice; ix) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; x) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice.
Ebbene nonostante il ruolo di cui gode ora il RUP, il Consiglio di Stato con una recente sentenza (Sez. V del 17 maggio 2024, n. 4435) è intervenuta per chiarire i limiti oltre il quale non si può spingere: ovvero il potere di valutazione della commissione di gara.
In questa prospettiva, il Giudice ricorda che è vero che il RUP può esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura ma non può sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara: in tal caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione.
A conferma di ciò, l’art. 7 dell’Allegato I.2 del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede, sì, che il RUP “dispone le esclusioni dalle gare” [lettera d], ma stabilisce allo stesso tempo che il RUP: “in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice” [lettera e]”.
Dunque, si conferma, anche nel nuovo codice dei contratti, che in caso di appalto aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “l’esercizio di poteri valutativi”, spettino alla commissione di gara e non al RUP.
Allo stesso modo, il potere del RUP di dare impulso e formulare chiarimenti alla commissione di gara, in caso di dubbi, se nel vecchio codice dei contratti era espressamente contemplato all’art. 33 (laddove erano previsti “controlli” della stazione appaltante tra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva) nel nuovo codice (dove la fase dei controlli è successiva all’aggiudicazione definitiva) se ne trova ora traccia – almeno per implicito – sia nell’art. 17, comma 5 (nella parte in cui si evidenzia che l’organo competente – ossia il RUP – se ne ha i poteri, dispone l’aggiudicazione definitiva “se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico”: il che sta a significare che il RUP, in caso di dubbi, può sempre chiedere un intervento supplementare della commissione di gara); sia nell’art. 18, comma 2 (allorché si afferma che tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto l’amministrazione può comunque sempre esercitare “poteri di autotutela”: il che sta a significare che, anche in questo caso, se i dubbi del RUP sorgono dopo l’aggiudicazione definitiva questi possono essere sciolti mediante richiesta di chiarimenti alla commissione di gara nello spazio di 60 giorni che intercorre tra aggiudicazione e stipulazione).
Pertanto, in estrema sintesi: a) il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura; b) non può giammai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara; c) se del caso può soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione; d) è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP nella sola ipotesi che la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.
DISCLAIMER: Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non costituisce consulenza legale di alcun tipo da parte di Macchi di Cellere Gangemi che non si assume alcuna responsabilità per il contenuto e la correttezza della newsletter. L’autore o il vostro contatto in studio sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.