Con ordinanza del 20 dicembre 2023, il Tribunale di Napoli ha chiesto alla Corte di Cassazione di stabilire se, nei confronti dell’affittuario d’azienda, possa essere emessa l’ordinanza di sfratto per morosità nel pagamento dei canoni d’affitto, ai sensi dell’art. 658 c.p.c.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che, secondo quanto previsto dalla legge delega n. 206/2021, e dalla relazione al relativo decreto attuativo n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), il procedimento di sfratto per morosità avrebbe dovuto essere esteso anche ai contratti di affitto d’azienda.
Sennonché, il legislatore ha espressamente esteso a tali contratti soltanto la possibilità di ottenere, prima della scadenza del contratto, l’ordinanza di rilascio per finita locazione, ai sensi dell’art. 657 c.p.c.
In proposito, il Tribunale di Napoli ha rilevato che sono possibili due interpretazioni.
Secondo una prima interpretazione, l’ordinanza di sfratto per morosità non è applicabile ai contratti di affitto d’azienda, perché tali contratti non sono espressamente contemplati dall’art. 658 c.p.c., e l’art. 658 c.p.c. costituisce una norma di carattere eccezionale, non applicabile in via analogica. Secondo una seconda interpretazione, l’art. 658 c.p.c. si applicherebbe a tutti i rapporti contrattuali indicati nell’art. 657 c.p.c., ai quali la riforma Cartabia ha aggiunto i contratti di affitto d’azienda. Pertanto, il Tribunale, in applicazione dell’art. 363bis c.p.c., anch’esso introdotto dalla Riforma Cartabia, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, affinché risolva la questione di diritto in esame.
Con provvedimento del 13 febbraio 2024, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione della questione da parte della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363bis c.p.c., trattandosi di questione che: (i) è necessaria per la definizione del giudizio davanti al Tribunale; (ii) è suscettibile di porsi in numerosi giudizi; (iii) presenta gravi difficoltà interpretative.
Pertanto, il Primo Presidente ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Napoli, e assegnato la questione alla Terza Sezione della Corte di Cassazione, affinché pronunci il principio di diritto applicabile. Nel frattempo, il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo, ove è previsto che l’art. 658 c.p.c. venga modificato, inserendo espressamente l’affittuario d’azienda tra i soggetti nei cui confronti può essere emessa l’ordinanza di sfratto per morosità.
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