Ottobre ha portato con sé un paio di novità positive per coloro i quali si accingono a pianificare la distribuzione del loro patrimonio.
In primo luogo, con la circolare n. 29 del 19 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate ha finalmente preso atto che nell’attuale disciplina dell’imposta di successione non risulta più applicabile l’istituto del coacervo successorio.
Si tratta dell’obbligo di far rientrare nel valore dell’asse ereditario (c.d. relictum) il valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum). Tale norma nel precedente sistema dell’imposta di successione era funzionale a consentire la tassazione dell’asse ereditario con aliquote progressive per scaglioni.
L’Agenzia delle Entrate, preso atto della posizione della giurisprudenza di legittimità, con la circolare 29 ha riconosciuto che il coacervo successorio è da intendersi implicitamente abrogato, con la conseguenza che lo stesso non può più essere utilizzato ai fini del calcolo delle franchigie di esenzione dall’imposta di successione.
In assenza di coacervo ereditario, dunque, al valore dell’asse ereditario non va sommato il valore delle donazioni disposte dal de cuius al fine di verificare il superamento delle franchigie di un milione di euro (a vantaggio del coniuge e dei parenti in linea retta) o di 100.000 euro (a vantaggio di fratelli e sorelle).
In pratica, poiché le medesime franchigie sono previste in caso di successione e di donazione l’assenza del coacervo ereditario consente il raddoppio delle franchigie. Si potrà infatti esaurire una prima volta la franchigia in vita tramite donazione per poi usufruirne di nuovo in sede successoria.
Se l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’abrogazione del coacervo successorio, il coacervo “donativo” non è stato toccato, con la conseguenza che in sede di donazione è sempre necessario, ai fini del calcolo delle franchigie, tenere conto delle precedenti donazioni effettuate al medesimo beneficiario, con la sola esclusione delle donazioni stipulate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 quando l’imposta non era vigente.
Un’altra novità di rilievo arriva dal legislatore che ha manifestato l’intenzione (se non già con la legge di bilancio, in un successivo disegno di legge) di abolire l’azione di restituzione dei beni oggetto di donazione che si sia rivelata, con la morte del donante, lesiva della quota spettante ai legittimari. L’esistenza della possibilità di subire tale azione ha sempre limitato la circolazione dei beni donati, salvo ricorrere a strumenti di tipo assicurativo per proteggere l’acquirente.
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