La Corte d’Appello di Trieste, facendo concreta applicazione dei principi espressi dalla Cassazione ha disposto una CTU per ricalcolare l’intero piano finanziario di rimborso di un contratto di finanziamento con una clausola di determinazione del tasso dichiarata nulla.
Come ormai noto, con decisione del 4 dicembre 2013 la Commissione Antitrust Europea (di seguito anche solo la “Commissione”) ha accertato l’illegittimità della fissazione del tasso Euribor tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, poiché oggetto di manipolazione da parte di un pool di banche. In particolare, la Commissione aveva sanzionato gli istituti bancari coinvolti – Barclays, Deutsche Bank, Société Génerale e RBS – per l’intesa illecita sviluppatasi in ambito EIRD (derivati finanziari espressi in euro). Tali prodotti finanziari vengono utilizzati per la gestione del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse ed il loro valore è ancorato all’andamento di un tasso di interesse di riferimento, come il London Interbank Offered Rate (LIBOR) o, appunto, l’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR). La Commissione ha concluso che il cartello, tramite lo scambio di informazioni, ha inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD mediante un innalzamento dell’Euribor al fine di favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato.
Esattamente 10 anni dopo, con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Corte di cassazione ha affermato la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse di un contratto di leasing, poiché calcolato facendo riferimento proprio al tasso Euribor.
La principale novità di questa pronuncia consiste nel fatto che la nullità dei tassi prescinde dal coinvolgimento diretto di un istituto bancario nel panel per la manipolazione del tasso Euribor.
Più precisamente, gli ermellini hanno specificato che la decisione della Commissione debba considerarsi “prova privilegiata” a supporto della domanda volta alla dichiarazione di nullità dei tassi manipolati (ed alla conseguente rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione). E ciò, vale “a prescindere dal fatto che all’intesa avesse o meno partecipato il Banco Bpm S.p.A.” giacché il divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 si applica a “qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte”.
Il legislatore, ha osservato la Corte, ha inteso proibire la distorsione in un senso più ampio. Pertanto, qualsivoglia forma di distorsione della competizione costituisce un comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust.
Come anticipato, la Corte d’Appello di Trieste – con ordinanza del 24 gennaio 2024 – ha fatto espressa e diretta applicazione dei principi della Cassazione poc’anzi richiamati. Infatti, tale Collegio – di fronte ad un contratto di mutuo a tasso variabile ancorato all’Euribor – ha disposto la nomina di un consulente tecnico contabile, che avrà il compito di rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti sostituendo (per le rate che ricadono nel periodo temporale della manipolazione) il tasso Euribor con il tasso legale ex artt. 1346 e 1248, primo e terzo comma, c.c.
La nomina del CTU e l’udienza fissata per il 28 febbraio 2024, oltre a rappresentare un passo significativo per tutti gli stakeholder coinvolti, portano inevitabilmente ad alcune considerazioni circa le conseguenze e gli effetti dell’ordinanza della Suprema Corte.
In primis, occorre notare che la domanda proposta nei giudizi volti ad accertare la nullità dei contratti ancorati ai valori Euribor manipolati è di natura contrattuale. Per cui, l’attore non deve dimostrare che i tassi si sono alzati in seguito alla manipolazione; ma, al contrario, deve esclusivamente provare che l’”intesa” vietata sia avvenuta. Il che sarà agevole, considerando che basterà produrre la decisione della Commissione Antitrust (prova privilegiata secondo la Cassazione).
Inoltre, con specifico riferimento al tema della prescrizione e, più precisamente, alla data di decorrenza della stessa, il termine di 10 anni – applicabile alla nullità parziale, – dovrebbe decorrere dall’ultima rata del mutuo e in ogni caso dal 14 novembre 2016 (data in cui è stata resa pubblica la decisione della Commissione Antitrust, fino a quel momento secretata), non potendosi prima di quel momento azionare alcun diritto.
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