CODICE DEL CONSUMO E DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO: SE CHI AGISCE È UNA SOCIETÀ QUALI REGOLE SI APPLICANO?

La Corte d’appello di Milano, con una recentissima pronuncia in tema di difetto di prodotto, ha ribadito il principio secondo cui il Codice del Consumo non trova applicazione se chi invoca la tutela consumeristica ha subito il danno nell’esercizio di un’attività economica.

Con la sentenza n° 576 pubblicata il 27.02.2024 la Sezione Quarta Civile della Corte d’appello di Milano si è espressa sui limiti operativi del Codice del Consumo (in tema di onere della prova, nello specifico) allorché il danneggiato agisca per ottenere il risarcimento di un danno verificatosi nello svolgimento di un’attività commerciale e/o imprenditoriale.

Il giudice del gravame, chiamato a decidere sulla responsabilità di una nota Casa Costruttrice di veicoli industriali per un incendio verificatosi su una motrice del brand, ha colto l’occasione per chiarire il confine tra le fattispecie regolate dalla disciplina consumeristica (Codice del Consumo) e quelle soggette alla generale disciplina del Codice Civile, prendendo come necessario riferimento non solo la tipologia di danno chiesto in ristoro ma anche la qualità del danneggiato.

Nel caso di specie, l’evento termico aveva del tutto distrutto il mezzo di proprietà di una ditta di autotrasporti danneggiando anche l’immobile dove il veicolo era stato parcheggiato.

La Corte d’appello, aderendo a precedenti pronunce della Suprema Corte (es. Cass. Civ. 19414/2013), ha ritenuto di dovere escludere l’applicabilità del Codice del Consumo atteso che il pregiudizio arrecato dall’asserito prodotto difettoso aveva interessato un bene utilizzato nell’esercizio di un’attività economica (l’autotrasporto, appunto).

Invero, che la normativa del Codice del Consumo sia applicabile ai soli consumatori lo si evince dal tenore dei considerando della Direttiva 85/374/CEE dove ogni richiamo applicativo è circoscritto alla sola figura del “consumatore”.

In più, la definizione di danno risarcibile, così come riprodotta in termini pressoché identici in tutti i testi consumeristici, si rifà ad eventi tragici quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi quali la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …” (v. art. 9 Direttiva cit. – art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore/persona fisica può lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono nei rapporti c.d. “B2B”.

Sempre sul danno risarcibile, la giurisprudenza di legittimità aveva comunque da tempo chiarito che il D.P.R. 224/88, e quindi il Codice del Consumo, non considera il c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (v. Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in Danno e Resp., 2015, 11, 1005).

Sul punto anche la dottrina si era anche espressa evidenziando che “… La speciale normativa sul danno da prodotto difettoso … è predisposta per il risarcimento del danno arrecato dal prodotto all’integrità fisica o ad altri beni dell’utilizzatore e non è invece predisposta, ancorché il prodotto difettoso abbia danneggiato altri beni dell’acquirente, per il risarcimento delle perdite di natura «commerciale» … perché in questo caso l’acquirente è stato colpito non già nella sua qualità di utente o consumatore, bensì nell’esercizio della sua attività economica e negli utili di tale attività …” (v. CARNEVALI, Il concorso tra la normativa generale in tema di garanzia per vizi del prodotto compravenduto e la normativa speciale in tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso, e i confini di esso, nota a Cass. Civ. 07.05.2015, n. 9254, in Resp. Civ. e Prev., 2015, 5 pag. 1567).

In sintesi, come chiarito dalla Corte d’appello di Milano, l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che fa valere il diritto al risarcimento, rilievi peraltro condivisi dalla citata dottrina che, da oltre un decennio, esclude l’applicabilità del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra società, operatori economici e professionisti (v. CARNEVALI, Responsabilità per danno da prodotti difettosi, Commentario del Codice del Consumo, in Commentario del codice civile. Dei fatti illeciti, 2013, sub Art. 114, 573).

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