COSA PREVEDE IL NUOVO “DECRETO ENERGIA”.

Con il nuovo decreto-legge n. 181, pubblicato il 9 dicembre u.s. ed entrato in vigore il giorno successivo, il Governo interviene in maniera trasversale nel settore dell’energia, prevedendo misure con tre diverse finalità: sostegno alle imprese energivore; promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili; sicurezza energetica nazionale e decarbonizzazione.

Di seguito, alcune delle novità più significative.

1. L’art. 1 del Decreto Energia interviene a sostegno delle imprese energivore, prevedendo, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione di aree pubbliche finalizzata alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la preferenza per i progetti volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Detti progetti devono essere realizzati direttamente dalle imprese energivore, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione.

Il GSE, per i primi tre anni, potrà anticipare gli effetti della realizzazione di questi impianti, garantendo energia rinnovabile ad un prezzo in linea con i costi della tecnologia, la quale dovrà essere restituita nei successivi 20 anni.

2. Nella stessa direzione l’art. 2, il quale promuove nuove procedure da parte del GSE per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli, sulla base di concessioni esistenti o di nuove concessioni. Il gas naturale potrà essere acquistato in via prioritaria da industrie a forte consumo di gas.

L’ultimo comma della disposizione interviene, invece, nell’ambito della sicurezza energetica nazionale, andando a rafforzare la centralità di terminali di rigassificazione di GNL on-shore già autorizzati, le cui opere per costruzione ed esercizio, nonché le connesse infrastrutture, sono considerate interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

3. L’art. 4, ai fini della promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili, prevede l’istituzione di un nuovo fondo per finanziare l’adozione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale nelle regioni che ospitino impianti FER. Il fondo verrà alimentato con una quota dei proventi delle aste di Co2 per una somma entro i 200 milioni di euro l’anno fino al 2032 e con un contributo, pari a 10 euro per ogni kW di potenza, da parte dei titolari di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, autorizzati a partire dal 2024 e per i primi tre anni di esercizio dell’impianto stesso.

Con un successivo decreto del MASE – Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica verranno stabiliti modalità e criteri di riparto tra le regioni delle risorse provenienti dal fondo, tenendo in considerazione, in via prioritaria, i livelli di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata.

4. Con le medesime finalità, ma anche ai fini della sicurezza energetica nazionale, l’art. 8 si pone l’obiettivo di promuovere la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

A tal fine, si prevede la pubblicazione di un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte delle Autorità di sistema portuale, per la individuazione, all’interno di due porti del Mezzogiorno, di aree demaniali destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale.

5. Vanno, infine, segnalate due misure adottate a garanzia della sicurezza energetica e della decarbonizzazione.

La prima, prevista dall’art. 7, ha ad oggetto la disciplina per il rilascio di autorizzazioni per progetti sperimentali di stoccaggio di CO2 all’interno di giacimenti di idrocarburi esauriti.

La seconda, di cui all’art. 11, prevede la possibilità per gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) di autocandidarsi ad ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico, al cui interno verrà realizzato il Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi.

Il Decreto Energia dovrà essere convertito in legge entro il 7 febbraio 2024.

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