CREDITI DETERIORATI DELLE BANCHE: QUALI INFORMAZIONI FORNIRE AI POTENZIALI ACQUIRENTI? LA COMMISSIONE EUROPEA DETTA ALCUNE NORME DI TECNICHE

Il 19 ottobre 2023 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2023/2083 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 settembre 2023 contenente i modelli di trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie “NPL” nel portafoglio bancario. Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Si tratta del Regolamento (UE) 2023/2083 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione è in particolare intervenuta sul tema dello scambio di informazioni tra enti creditizi e potenziali acquirenti di crediti deteriorati, ossia dei Non-Performing Loans (“NPLs”), cioè delle esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali. Le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati adottate dalla Banca d’Italia, e che riflettono i criteri pubblicati nel 2013 dall’Autorità bancaria europea (EBA), sono le seguenti:

– “sofferenze” ovvero le esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili;

– “inadempienze probabili” ovvero le esposizioni diverse da quelle classificate tra le sofferenze per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali;

– “esposizioni scadute e/o sconfinanti” ovvero le esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

La Direttiva (UE) 2021/2167 attribuiva all’Autorità Bancaria Europea il compito di elaborare progetti di norme tecniche per specificare i modelli standard di informativa, che debbono essere usati dagli enti creditizi per fornire, ai potenziali acquirenti di crediti, informazioni relative ai diritti derivanti da un contratto di credito deteriorato, al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali, cercando di ridurre le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori e agevolare i trasferimenti.

Il Regolamento, che risponde alle indicazioni della Direttiva sopra citata, contiene una serie di allegati che prevedono criteri, tabelle, definizioni, dati e istruzioni da seguire per fornire le informazioni indicate al paragrafo 1 dell’art. 3 del Regolamento (controparte; contratto di credito, garanzie e cronologia della riscossione dei rimborsi). In questa sede, la Commissione si è posta ed ha affrontato anche il profilo della riservatezza: nel fornire informazioni ai potenziali acquirenti, gli enti creditizi individueranno quelle che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell’Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario, o in base al proprio regolamento interno o alle pratiche di mercato, e garantiranno un’adeguata protezione di tali informazioni conformemente al diritto dell’Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario. Le banche debbono concludere accordi di riservatezza redatti in conformità del diritto dell’Unione applicabile e condividere i dati personali prima della conclusione di un contratto per il trasferimento o la vendita di contratti di credito deteriorati solo nella misura necessaria.

Va precisato che il Regolamento non si applica a: (i) vendite di contratti di credito deteriorati come parte di vendite di succursali, di aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione; (ii) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il Regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225; (iii) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di credit default swaptotal return swap e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione; (iv) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria o di un’operazione di finanziamento tramite titoli.

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