FOTOVOLTAICO SU TERRENO AGRICOLO, IMPOSTA DI REGISTRO AL 15%: L’AGENZIA DELLE ENTRATE FA UN PASSO INDIETRO RISPETTO AL CONSOLIDATO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

L’atto di costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetto all’imposta di registro con l’aliquota del 15% e non del 9%, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 Euro: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello n. 365 del 3 luglio 2023, superando (sic!) l’orientamento adottato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3461 del 2023.

L’art. 1 della Tariffa (parte I), d.P.R. n. 131/1986 (TUR), prevede, ai fini dell’applicazione dell’imposta, le seguenti aliquote:

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, (…): 9%.

(…)
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15%. (…)”.

In base al primo periodo è espressamente previsto l’obbligo della registrazione con l’aliquota del 9%, oltre che per gli atti traslativi della proprietà di beni immobili in genere, anche per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, ivi inclusa la costituzione del diritto di superficie.

Pertanto, sulla base del mero dettato normativo, la costituzione del diritto di superficie (anche su terreno agricolo) è soggetta all’imposta di registro con l’aliquota ordinaria del 9%, prevista nel primo periodo.

I successivi periodi stabiliscono la modalità di tassazione applicabile al “trasferimento”: tra questi, il terzo periodo si riferisce al trasferimento dei terreni agricoli e prevede l’aliquota del 15%.

Secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale della costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo andrebbe annesso all’ipotesi del “trasferimento” di terreni agricoli, la cui aliquota è del 15%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 9%.

Tale interpretazione (già adottata in passato con la Risoluzione n. 92/E del 2000 e con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2013) era stata (per fortuna) superata con la giurisprudenza di legittimità (l’ultima: Cass. Civ., Ord. n. 3461 dell’11 febbraio 2021). Quest’ultima, infatti, aveva chiarito che la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli fosse soggetta all’imposta di registro con l’aliquota ordinaria del 9%, in luogo di quella del 15%, non ritenendo di integrare la costituzione di un diritto reale di godimento al “trasferimento”.

Ahimè, invece, l’Agenzia delle Entrate fa un passo indietro. Ne seguiranno molteplici contenziosi? Vi terremo aggiornati.

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