Con la Risposta a interpello n. 7 del 12 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema dell’imposta di donazione, ribadendo (conformandosi a quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e in continuità con quanto similarmente affermato nella Risposta a interpello n. 310/2019) che non sconta l’imposta di donazione in Italia, in quanto non ne integra il presupposto territoriale, la donazione di denaro realizzata mediante bonifico bancario da un conto corrente estero a favore di un soggetto residente in Italia.
Nel caso oggetto di interpello un contribuente residente fiscalmente in Italia intende ricevere da una cittadina svizzera residente all’estero, a titolo di donazione, una consistente somma di denaro da utilizzare per acquistare un immobile in Italia. A tal fine, il donante vorrebbe effettuare un bonifico (dal proprio conto svizzero) avente ad oggetto quanto necessario per l’acquisto immobiliare, che verrebbe accreditato sul conto intestato al donatario in Italia.
Il tema non è nuovo, in quanto già affrontato in precedenza sia dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 8175 del 24 marzo 2021 e con la sentenza n. 9780/2023, che dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 310/2019, seppure in termini generici.
Nonostante i precedenti chiarimenti forniti, il contribuente si è comunque rivolto all’Agenzia delle Entrate chiedendo espressamente se la somma di denaro trasferita da parte di un soggetto non residente da un conto corrente svizzero a favore di un conto corrente italiano sia qualificabile come “esistente” in Italia.
Risposta positiva!
L’art. 2 del d.lgs. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e sulle donazioni) sancisce il principio secondo cui il tributo si applica:
- a tutti i beni e i diritti trasferiti per donazione, ancorché esistenti all’estero, se il donante al momento della donazione risiedeva in Italia;
- limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia, se alla data della donazione il donante era residente all’estero.
Pertanto, posto che nel caso di specie il donante era residente all’estero, bisogna domandarsi se i beni oggetto della donazione possano essere considerati “esistenti” nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2, comma 3 del d.lgs. 346 del 1990.
L’Agenzia delle Entrate coglie l’occasione per chiare che nel caso di specie: “il denaro donato (…) risulta esistente all’estero” in quanto “prima della donazione mediante bonifico” era depositato all’estero su un conto corrente. Pertanto, va esclusa l’applicazione dell’imposta di donazione in Italia per assenza del presupposto territoriale.Attenzione!:si ricorda che l’art. 55-bis del d.lgs. 346 del 1990, nel sancire che sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia, comporta in ogni caso l’obbligo di registrazione (ancorché senza scontare l’imposta di donazione) di tali atti nel territorio dello Stato
DISCLAIMER: Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non costituisce consulenza legale di alcun tipo da parte di Macchi di Cellere Gangemi che non si assume alcuna responsabilità per il contenuto e la correttezza della newsletter. L’autore o il vostro contatto in studio sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.