IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E L’IMPORTANZA DEI NUOVI PRINCIPI PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE E SERVIZI.

Tra le novità più rilevanti del nuovo Codice degli appalti, vi è, prima fra tutte, la “cristallizzazioni” di nuovi principi tesi a garantire il raggiungimento del risultato, ergo l’affidamento del contratto di appalto, da parte dell’amministrazione.

Il Dlgs n. 36/2023 che costituisce il nuovo Codice degli appalti, dedica una parte generale (la Parte I del Libro I), molto importante, alla codificazione dei principi che presiedono all’intera materia dei contratti pubblici.

Si tratta di una innovazione importante rispetto al previgente codice, che si limitava a riportare i principi generali dell’azione amministrativa di derivazione costituzionale o euro unitaria e, sostanzialmente, operava un rinvio dinamico a quelli contenuti nella legge n. 241/1990.

Il nuovo Codice, invece, introduce nella normativa di settore una serie di principi che, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbero essere dotati di puntuale valenza operativa, con l’esplicito, duplice obiettivo, di:

a) rendere chiari, agli operatori e agli interpreti, gli obiettivi sottesi all’adozione di questo nuovo atto legislativo;

b) ed aprire spazi di discrezionalità per le stazioni appaltanti che sono così indotte a considerare tali principi alla stregua di criteri di orientamento e supporti motivazionali per l’individuazione delle regole da seguire in concreto nella loro attività amministrativa.

In questa prospettiva, quindi, sono elencati dall’articolo 1 all’articolo 12 i principi applicabili alle procedure di appalto, considerando i primi tre principi cardine: 1) risultato, 2) fiducia e 3) accesso al mercato, quali criteri interpretativi e applicativi delle disposizioni codicistiche:

– il principio del risultato richiama la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

– il principio della fiducia, strettamente collegato al risultato, richiama la “reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”;

– le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, inoltre, l’accesso al mercato degli operatori economici. Tale principio di accesso al mercato si ricollega ai principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e di proporzionalità.

Il Legislatore ha sentito quindi l’esigenza di dover dar corpo e sostanza a principi idonei ad attuare, nel settore dei contratti pubblici, il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della Cost., evidentemente ritenendo che nell’attuale fase storica fosse necessario indirizzare e stimolare le pubbliche amministrazioni a tenerne maggior conto, incoraggiandole a privilegiare, nell’esercizio della loro discrezionalità amministrativa, la sostanza del risultato al formalismo procedurale inteso come mero “adempimento”.

Per questo si ritiene, che tra gli aspetti più innovativi del nuovo codice il ruolo fondamentale è assunto proprio dalla cristallizzazione di questi principi che è quindi uno tra gli aspetti più innovativi e rilevanti – in termini di portata – del nuovo codice degli appalti. Tali principi, come è stato correttamente rilevato dalla dottrina, consentono all’amministrazione procedente di adottare un nuovo modus operandi, un’impostazione culturale, all’insegna della quale l’affidamento degli appalti non deve essere più improntato (e pesantemente condizionata) dal rispetto della legalità formale, attraverso minuziosi vincoli che possono alimentare la cd. “paura della firma” dei funzionari, ostacolando l’efficiente sviluppo delle procedure, ma bensì dal principio di centralità del risultato dell’azione amministrativa che è diretto, in ultima analisi, ad aggiudicare il contratto pubblico.

DISCLAIMER: Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non costituisce consulenza legale di alcun tipo da parte di Macchi di Cellere Gangemi che non si assume alcuna responsabilità per il contenuto e la correttezza della newsletter. L’autore dell’articolo o il vostro contatto in studio sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.