IL NUOVO PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.

Con il Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, il Governo ha introdotto l’art. 6-bis della Legge n. 212 del 2000, c.d. Statuto del Contribuente, che prevede per qualsiasi tributo e per ogni fattispecie l’obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente.

Il d.lgs. n. 219 del 2023, in seguito a un sollecito della Corte Costituzionale, secondo cui a fronte del frammentario quadro normativo sarebbe stato necessario estendere il contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria (Corte Costituzionale, sentenza n. 47 del 21 marzo 2023), ha introdotto l’art. 6-bis, rubricato “Principio del contraddittorio”, nello Statuto del Contribuente.

Nel previgente sistema normativo, infatti, non esisteva un generale diritto al contraddittorio preventivo per il contribuente: esso era previsto solo se e nella misura in cui lo prevedeva una norma specifica.

La novella legislativa ha, contestualmente, abrogato l’art. 12, co. 7, dello Statuto del Contribuente, che consentiva la possibilità al contribuente di presentare memorie difensive nei 60 giorni successivi alla consegna del processo verbale di constatazione, norma che è stata ora “assorbita” dal nuovo art. 6-bis.

Con riferimento alla nuova disciplina in tema di contraddittorio preventivo, l’obbligo di instaurazione è previsto per tutti gli atti autonomamente impugnabili, a pena di annullabilità dell’atto.

La procedura è la seguente:

– prima di emettere l’atto impositivo, l’amministrazione finanziaria mette a disposizione del contribuente uno schema di provvedimento;

– al contribuente viene assegnato un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

All’esito di tale procedura, l’ente è tenuto ad adottare l’atto impositivo tenendo conto delle osservazioni del contribuente e motivandolo facendo riferimento ai rilievi che non si intendono accogliere.

Nel caso di mancata instaurazione del contraddittorio, l’atto impositivo emesso è annullabile automaticamente, e neppure sarà necessaria la c.d. “prova di resistenza”, atta a dimostrare che se il contraddittorio fosse stato instaurato, il procedimento istruttorio avrebbe avuto un esito diverso.

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