IMPOSTA SOSTITUTIVA PER TITOLARI DI PENSIONE ESTERA: È SUFFICIENTE L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE.

Con la risposta a interpello n. 21 del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di fruire del regime agevolativo per i titolari di pensione estera disciplinato dall’art. 24-ter del TUIR ad un soggetto che risulta fiscalmente residente nel Regno Unito in virtù della Convenzione Italia-Regno Unito.

Quadro normativo

L’art. 24-ter, d.P.R. n. 917 del 1986 (“TUIR”) prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa in un comune italiano appartenente alle regioni del Mezzogiorno o un comune colpito da eventi sismici.

L’opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti ed è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui avviene l’esercizio dell’opzione.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21/E del 2020 aveva già avuto modo di chiarire che, per accedere al regime di favore, è necessario il trasferimento della residenza fiscale in Italia (come successivamente confermato dalla risposta a interpello n. 616 del 20 settembre 2021).

Il caso di specie

L’istante è un cittadino britannico residente nel Regno Unito che:

(i) riceve emolumenti pensionistici da due schemi di previdenza complementare del Regno Unito, e che

(ii) intende acquisire la residenza fiscale in Italia ai sensi della normativa domestica pur mantenendo la propria residenza fiscale nel Regno Unito ai sensi della Convenzione Italia-Regno Unito, per poter esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 24-ter TUIR.

I quesiti dell’istante sono volti a conoscere se, nello scenario sopra descritto, possa applicarsi l’imposta sostitutiva al 7% agli emolumenti pensionistici ricevuti e se, ai fini della configurazione della residenza fiscale in Italia, sia d’ostacolo il fatto che, avendo impegni lavorativi e familiari che richiedono la sua presenza nel Regno Unito per periodi lunghi, l’istante risulta ivi residente ai sensi dell’art. 4, par. 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Regno Unito.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

In risposta ai quesiti dell’istante, l’Agenzia delle Entrate ha in primo luogo chiarito che le somme derivanti dagli schemi pensionistici complementari rientrano tra i redditi agevolabili di cui all’art. 24-ter TUIR.

In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, seppure l’istante risulta fiscalmente residente nel Regno Unito in virtù della Convenzione Italia-Regno Unito, una volta raggiunto il requisito formale dell’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente in uno dei comuni individuati dalla norma agevolativa, si deve ritenere soddisfatto da parte dello stesso l’ottenimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2 del TUIR con la conseguente possibilità di optare per il regime dell’imposta sostitutiva.

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