INTEREST RATE SWAP: LE SEZIONI UNITE RIBADISCONO LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO

Con la recente ordinanza del 29 maggio 2023, le SS.UU. si sono nuovamente pronunciate a favore del Giudice italiano in una controversia relativa a contratti derivati sottoscritti da un ente locale italiano. Le SS. UU. hanno applicato l’orientamento giurisprudenziale consolidato in base al quale la giurisdizione si determina avendo riguardo alla domanda principale, a nulla rilevando il contenuto delle domande subordinate.

In numerose occasioni riguardanti controversie analoghe, le SS. UU. hanno ripetutamente affermato che (i) solo le controversie di natura contrattuale siano attratte dal governo della clausola di proroga della giurisdizione (i.e. art. 13 dell’ISDA Master Agreement), mentre le controversie di natura precontrattuale ed extracontrattuale rimangano alla giurisdizione italiana e che (ii) la giurisdizione si determina in base alla domanda principale formulata dall’attore (fra le altre, SS.UU. 11 giugno 2021, n. 16491; 18 dicembre 2020, n. 29107; 27 febbraio 2012, n. 2926; 20 febbraio 2007 n. 3841).

L’ordine delle domande attoree è quindi di particolare rilievo in questo tipo di controversie. Nel caso di specie, poi, la Provincia di Pesaro Urbino aveva chiesto, soltanto in via subordinata, l’accertamento della nullità dei contratti derivati, mentre, in via principale, aveva formulato due domande alternative: i) la prima costituita dall’accertamento dell’inadempimento da parte della controparte bancaria del contratto di consulenza stipulato inter-partes, per asserita violazione degli obblighi di informazione e del dovere di adeguatezza dei contratti; ii) con la seconda domandava il risarcimento del preteso danno da violazione dei doveri di correttezza durante le trattative. È dunque rispetto a tali domande che va valutata la sussistenza della giurisdizione e non rispetto alla domanda di nullità del contratto di swap, formulata in via subordinata.

Le SS.UU., inoltre, chiariscono che la responsabilità per violazione degli obblighi informativi precontrattuali, da parte dell’intermediario o del consulente, possa sussistere “anche quando,.., venga stipulato un contratto perfettamente valido ed efficace, ma inadeguato (violazione della c.d. know your customer rule)” e che qualora tra due domande manchi un vincolo di pregiudizialità “la parte che le ha proposte resta libera di scegliere quale di esse formulare in via principale, e quale in via subordinata, e tale scelta – costituendo esercizio del diritto di difesa – non è censurabile, né sindacabile in questa sede”.

Le SS. UU. non applicano il precedente (SS. UU. n. 3841/07) che affermava il carattere pregiudiziale delle richieste di nullità contrattuale rispetto alle domande di risarcimento del danno in quanto “…in quel caso le due domande erano state proposte in via alternativa, e non in via subordinata”. In sostanza, sembra emergere il principio per cui il carattere pregiudiziale della richiesta di nullità rispetto a quella di risarcimento ha rilievo quando le domande sono poste in via alternativa fra loro, mentre non ha rilievo quando le domande sono subordinate per scelta della parte, insindacabile dalle SS.UU.

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