LA CORTE DI CASSAZIONE AMMETTE L’IMPUGNABILITÀ DEL DINIEGO DI AUTOTUTELA CHE SIA IN CONTRASTO CON UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

In tema di potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18241 del 26 giugno 2023 ha dichiarato nullo un provvedimento di diniego di autotutela dell’Agenzia delle Entrate, ritenuto in contrasto con una precedente sentenza della medesima Corte passata in giudicato.

La controversia in esame è sorta da un diniego di rimborso su alcune somme versate dal contribuente a titolo di Irap per le annualità fiscali dal 2000 al 2004: il contribuente aveva proposto ricorso avverso tale provvedimento, ritenendo che la sua fattispecie non integrasse il presupposto di applicazione del tributo. Il contenzioso si era chiuso con una decisione della Corte di Cassazione favorevole al contribuente.

Nonostante la decisione della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate intimava il pagamento delle somme Irap per le annualità fiscali di cui sopra notificando al contribuente le relative cartelle di pagamento. Il contribuente non impugnava tali cartelle di pagamento, ma procedeva comunque a presentare istanza di sgravio in autotutela, ad esito del quale gli Uffici dell’Agenzia emettevano un nuovo provvedimento di diniego in autotutela.

Anche tale provvedimento di diniego di autotutela veniva impugnato dal contribuente e l’impugnazione veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. Il ricorso per Cassazione è stato, invece, accolto: il diniego di sgravio e la pretesa contenuta nelle cartelle di pagamento sono stati annullati.

Ebbene, secondo quanto chiarito dalla Corte, “(…) Nel caso di giudicato precedente, l’atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regola iuris giudizialmente ed irritrattabilmente affermata sarebbe nullo (…)”, e ancora “(…) sarebbe irragionevole che, nonostante un giudicato che avesse disposto il rimborso dell’Irap versata in relazione a determinate annualità da un contribuente che per quei periodi non poteva essere assoggettato alla detta imposta, tale contribuente potesse essere costretto (con un processo esecutivo) a versare somme a titolo di Irap (…).

Un tema importante (quasi, di svolta) è quello dell’impugnabilità del provvedimento di diniego in autotutela; la Corte ha, infatti, rilevato che “tale provvedimento, sebbene non ricompreso nel novero degli atti impugnabili in base all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è da considerarsi impugnabile in base al diritto vivente”.

Ad oggi, infatti, il diniego di autotutela non è ricompreso formalmente nell’elenco degli atti impugnabili, e i giudici di legittimità, per evitare la contestazione di atti impositivi “definitivi”, hanno sempre assunto un orientamento restrittivo, ammettendone l’impugnabilità soltanto ove il contribuente fosse in grado di far valere motivi di interesse generale ulteriori rispetto alla violazione commessa dall’Ufficio.

Sul punto, si segnala che il disegno di Legge delega per la riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri (Atto Camera n. 1038 presentato il 23 marzo 2023) consente l’impugnabilità del diniego o del silenzio anche nel caso in cui l’atto impositivo sia divenuto definitivo, se affetto da errori manifesti.

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