Con sentenza del 05 ottobre 2023 la Corte di Giustizia Europea (ottava sezione) è nuovamente intervenuta per chiarire la portata dell’art. 61 del Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2018 sugli obblighi del Costruttore dei veicoli a motore di fornire ai riparatori indipendenti le informazioni sulla riparazione e manutenzione dei veicoli.
Il libero e pieno accesso alle informazioni tecniche sui sistemi di diagnostica e controllo elettronico delle autovetture da parte delle officine indipendenti, ovvero estranee alle reti di riparazione dei vari brand, è un tema caro al legislatore europeo che sin dall’introduzione del Regolamento (CE) n. 1400/02 (art. 4 § 2.).
Tale diritto è stato riproposto e rafforzato nei successivi regolamenti per esenzione (es. Considerando 62 degli Orientamenti aggiuntivi sub Regolamento (UE) 461/20210), trovando infine una puntuale ed organica disciplina nel Regolamento (UE) n. 2018/858 sull’omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tal veicoli.
In estrema sintesi, i costruttori devono permettere alle officine che non sono parte delle loro reti di riparazione di accedere senza restrizioni, in modo standardizzato e non discriminatorio alle informazioni ODB del veicolo (diagnostica di bordo), alle attrezzature e ad altre apparecchiature, strumenti per la riparazione e manutenzione dei mezzi, compresi i riferimenti completi e i download disponibile del software applicabile (art. 61 Regolamento (UE) n. 2018/858 cit.).
Tale regola è stata posta per rendere effettiva la concorrenza tra i servizi di riparazione offerti dai riparatori affiliati ai vari Costruttori e le officine indipendenti presenti sul mercato; diversamente, anche in ragione dello sviluppo tecnologico, queste ultime non avrebbero avuto concrete possibilità di porsi come concreta alternativa nell’assistenza delle autovetture.
Con la sentenza del 05.10.2023 resa nella causa C-296/22 A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG Carglass GmbH contro FCA Italy S.p.A., la Corte di Giustizia Europea si è trovata a determinare la concreta portata dell’obbligo di informazione sopra indicato; la pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 61 del Regolamento (UE) n. 2018/858 è giunta in sede pregiudiziale nell’ambito dell’azione promossa da due operatori indipendenti (la A.T.U. e la Carglass) costretti – secondo la tesi prospettata da questi ultimi – a registrarsi presso FCA mediante dati di connessione personale su server dedicati per l’utilizzo, con apposito abbonamento, di attrezzature diagnostiche generiche da collegare al detto server tramite internet.
Tale imposizione unilaterale di FCA era stata percepita dagli istanti come una violazione del principio di libero e non discriminatorio accesso alle informazioni ODB e di diagnostica, ai sensi del citato art. 61 par. 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 2018/858, una modalità accesso che è sembrata porsi in contrasto con le condizioni indicate dalla citata norma.
Nel decidere, la Corte ha riaffermato la necessità di una concorrenza efficace nel mercato dei servizi della riparazione e manutenzione dei veicoli così da permettere alle officine indipendenti di competere con le reti ufficiali dei vari costruttori, precisando altresì – sulla scorta di altro precedente (sentenza 27.10.2022, ADP e Gesamtverband Autoteile-Handel – C-390/21 EU:c:2022:837) – che le modalità di accesso alle suddette informazioni via internet tramite un server designato da un costruttore o previa registrazione degli operatori indipendenti non sono ammissibili.
L’interpretazione dell’art. 61 paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 2018/858 è stata perciò indicata nei seguenti termini: “esso [l’articolo 61 – ndr] osta a che un costruttore di automobili subordini l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nonché alle informazioni diagnostiche di bordo, compreso l’accesso in modalità di scrittura a tali informazioni, a condizioni diverse da quelle stabilite da detto regolamento” (v. sentenza).
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