L’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SANZIONA UN COMUNE PER L’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN PROSSIMITÀ DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI.

Lo scorso aprile il Comune di Madignano è stato sanzionato dal Garante per aver installato un sistema di videosorveglianza all’interno della propria sede in violazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali e dello Statuto dei Lavoratori. Tale attività è stata ritenuta un trattamento illecito di dati personali e il Garante ha emanato una sanzione di 3.000 euro.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto al Comune di Madignano una sanzione di tremila euro per aver utilizzato le immagini registrate da una telecamera posta in prossimità dei sistemi di rilevazione delle presenze dei dipendenti al fine di contestare ad una dipendente il mancato rispetto dell’orario di lavoro e la violazione dei propri doveri d’ufficio.

A seguito di tale contestazione la dipendente ha presentato una segnalazione al Garante ai sensi dell’art. 144 del Codice Privacy in quanto riteneva che il sistema di sorveglianza fosse stato installato: i) in assenza di una idonea informativa sulle modalità e finalità di trattamento delle immagini registrate; ii) in assenza delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ufficio territoriale competente).

Ricevuta la segnalazione della dipendente, l’Autorità Garante ha trasmesso una richiesta di informazioni al Comune e, successivamente, ha proceduto con la notifica allo stesso dell’avvio del procedimento per l’adozione dell’opportuno provvedimento.

Il Comune di Madignano si è difeso dichiarando che l’installazione della telecamera era stata autorizzata dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Inoltre, il Comune ha in un primo momento dichiarato che la finalità del trattamento dei dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza fosse quella di tutelare il patrimonio aziendale e l’incolumità dei dipendenti, poi con memorie difensive ha affermato che corrispondesse invece alla tutela della pubblica sicurezza, la prevenzione e l’accertamento di reati in quanto l’impianto di videosorveglianza era stato installato proprio a seguito di un’aggressione nei confronti di un’assistente sociale e dell’assessore negli edifici del Comune. Pertanto, l’amministrazione comunale riteneva che i soggetti interessati non fossero i pubblici dipendenti bensì l’intera collettività e, conseguentemente, non fosse applicabile lo Statuto dei Lavoratori.

L’Autorità Garante ha rilevato che il Comune nel corso dell’istruttoria ha sostenuto tesi contradditorie circa le finalità di trattamento perseguite con l’installazione dell’impianto e che, nel trattamento in questione, trova comunque applicazione l’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto “la videosorveglianza nei contesti lavorativi, tanto privati quanto pubblici, può essere giustificata solo nel rispetto delle garanzie previste dalla legge nazionale applicabile, in mancanza delle quali costituisce un’interferenza illecita nella vita privata del dipendente, ai sensi dell’art. 8, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

Inoltre, il Garante ha contestato l’assenza di un’informativa sul trattamento dei dati personali relativa al sistema di videosorveglianza da fornire ai soggetti interessati (ossia i lavoratori e i visitatori degli uffici del Comune) che contenesse gli elementi informativi essenziali ai sensi dell’art. 13 del GDPR.

In conclusione, il Garante ha emanato una sanzione di tremila euro per trattamento illecito di dati personali, sia per la mancanza delle idonee garanzie relative all’impianto di videosorveglianza che per la mancanza di una adeguata informativa. Questo ci ricorda, ancora una volta, come una corretta gestione degli adempimenti in materia di privacy e di diritto del lavoro sia essenziale, specie in ambito di videosorveglianza.

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