Si definiscono “sentenze a sorpresa” o della “terza via” quelle decisioni che definiscono una lite sulla base di eccezioni rilevabili d’ufficio sulle quali, però, le parti non hanno potuto dibattere; un’intraprendenza dell’organo giudicante che può condurre all’annullamento della decisione.
Un giudizio può avere risvolti inaspettati e concludersi con una sentenza che risolve la lite decidendo su una questione rilevabile d’ufficio sulla quale le parti non si sono mai confrontate e/o non hanno sollevato rilievi di sorta per tutta la durata della causa.
La parte soccombente si trova così a vedere respinte le proprie domande o a dovere subire le conseguenze nefaste dell’accoglimento delle domande altrui sulla base di elementi in fatto o di eccezioni di diritto che emergono per la prima volta direttamente in sentenza.
Una decisione “a sorpresa” che può costare cara e che, forse, il giudice avrebbe potuto evitare se solo avesse stimolato le parti a prendere posizione su tale nuova questione.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, in un simile contesto si palesa una vera e propria violazione del diritto di difesa della parte e, più in generale, del contraddittorio tra le parti con conseguente nullità della decisione.
È anche utile ricordare che per chiara disposizione del codice di procedura, il giudice “… se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio … riserva la decisione assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione …” (art. 101 comma 2° c.p.c.); un recupero tardivo del contraddittorio che, nel concreto, non passa necessariamente dalla rimessione in istruttoria della lite ma anche solo da una riserva della pronuncia in attesa di specifiche deduzioni delle parti su quella determinata questione.
Invero, non sempre una sentenza “a sorpresa” è nulla: per il giudice di legittimità, la sentenza che decide su una questione di puro diritto o meramente processuale, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione, non è nulla in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di “errore in iudicando“, ovvero di “error in iudicando de iure procedendi“, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cassazione civile sez. I, 16/02/2016, n.2984 – conforme e più risalente Cass. Civ., sez. UU, del 30/09/2009, n. 20935).
Per completezza, va ricordato che una parte della dottrina giustamente osteggia un simile approccio considerando come la decisione di puro diritto possa essere comunque nociva alla difesa della parte soccombente; va da sé infatti che quest’ultima, se edotta per tempo dell’eccezione inedita, avrebbe potuto diversamente argomentare per spingere il giudice ad una soluzione differente, senza considerare i risvolti dannosi della decisione “solipsistica” anche solo in punto spese (Consolo, sub art. 101 in Comm. Cod. Proc. Civ., 1156).
Sempre secondo la Corte di Cassazione, se la questione mai trattata investe questioni di fatto, oppure miste di fatto e di diritto, l’omessa indicazione alle parti di tale questione priva i litiganti di un concreto potere di allegazione e di prova; si pensi, ad esempio, all’impossibilità di formulare istanze istruttorie su una precisa circostanza rivelatasi poi decisiva o anche solo alla preclusa facoltà di chiedere la rimessione in termini al giudice: in un tale contesto è legittimo invocare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. Civ. sez. II, 07/03/2022, n. 7365, in Guida al diritto 2022,19).
Comunque sia, spetta alla parte interessata l’onere di provare che l’attività difensiva illegittimamente preclusa dalla sentenza “a sorpresa” avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione della questione rilevata d’ufficio dal giudice, fosse anche sotto il mero profilo di una differente motivazione della pronuncia.