Con il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, in vigore dal 22 febbraio 2024, è stato introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale, che intende razionalizzare gli obblighi dichiarativi, nonché favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti minori.
Il d.lgs. n. 13 del 2024, in attuazione della Legge delega al Governo per la riforma fiscale (art. 17, Legge n. 111 del 2023), ha introdotto al Titolo II l’istituto del concordato preventivo biennale, il quale
prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
L’istituto del concordato preventivo biennale è destinato ai contribuenti di minori dimensioni (sia persone fisiche che società di persone e soggetti assimilati), titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono la propria attività in Italia e che, alternativamente:
– applicano gli ISA;
– aderiscono al regime forfetario di cui alla Legge n. 190 del 2014 (per tali soggetti, il concordato è applicato in via sperimentale per il periodo d’imposta 2024).
Ai fini dell’applicazione del concordato, inoltre, è necessario che il contribuente, con riferimento al periodo d’imposta a cui si riferisce la proposta, non abbia debiti tributari o che comunque abbia estinto i debiti di importo superiore agli Euro 5 mila (compresi interessi e sanzioni), derivanti dai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali.
Contestualmente, la normativa prevede le seguenti cause di esclusione che impediscono l’applicazione dell’istituto:
– l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti all’applicazione del concordato;
– la condanna per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti all’applicazione del concordato;
– l’inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta di definizione.
La procedura delineata dalla norma prevede, in primo luogo, la comunicazione, da parte del contribuente, dei propri dati mediante i programmi informatici disposti dall’Agenzia delle Entrate (nel 2024, il termine per la messa a disposizione è il 15 giugno); conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato, seguita dall’eventuale adesione del contribuente (nel 2024, il termine per l’accettazione è il 15 ottobre).
L’accettazione della proposta obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. In ogni caso, nel biennio oggetto di concordato il contribuente sarà tenuto a: (i) presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP; (ii) rispettare gli obblighi contabili; e (iii) effettuare le comunicazioni dei dati ISA.
Tra i benefici derivanti dall’accettazione della proposta, la norma prevede che i periodi d’imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti ad accertamento, salvo che dai controlli non emerga che sussistono cause di decadenza dal regime.
Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di accesso e in assenza delle cause di esclusione previste dalla norma, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente potrà nuovamente aderire.
DISCLAIMER: Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non costituisce consulenza legale di alcun tipo da parte di Macchi di Cellere Gangemi che non si assume alcuna responsabilità per il contenuto e la correttezza della newsletter. L’autore dell’articolo o il vostro contatto in studio sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.