L’INDISPONIBILITA’ DELLA VETTURA DANNEGGIATA E IL DANNO DA FERMO TECNICO: QUALI SONO LE REGOLE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI?

Il danno da fermo tecnico è quel pregiudizio che deriva dall’indisponibilità di un veicolo durante il periodo di riparazione presso un’officina; il suo risarcimento non è in re ipsa ma segue regole precise che è bene conoscere quando si promuove l’azione innanzi all’Autorità giudiziaria.

In caso di sinistro stradale o semplicemente di guasto ad un veicolo, il proprietario o l’utilizzatore deve affrontare costi e perdite economiche per l’indisponibilità del mezzo durante la riparazione; tali pregiudizi, solitamente definiti danni da fermo tecnico, sono spesso oggetto di azione di risarcimento da parte del danneggiato che, va detto, deve comunque rispettare specifiche regole in tema di onere della prova nell’agire in giudizio.

Il danno da fermo tecnico può essere ricondotto ad una responsabilità extracontrattuale se causato da un incidente o da un difetto di prodotto (es. rottura del motore per difettosità); in simili contesti spetta a chi ha subito il danno l’onere di dimostrare la condotta illecita, il pregiudizio patito ed il nesso causale tra tali due elementi (art. 2043 c.c.).

Ormai superato è, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa con semplice onere per il danneggiato di dimostrare la mera non disponibilità del veicolo per la durata della riparazione; recentemente la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso dell’auto” (Cassazione civile , sez. III , 14/03/2023 , n. 7358 in Diritto & Giustizia 2023, 15 marzo; conforme Cass. Civ., Sez. VI, 28/02/2020, n. 5447 in Giust. Civ. Mass. 2020).

Un principio questo, che deve essere applicato anche quando il danno da fermo tecnico è riconducibile ad un inadempimento contrattuale (es. ritardata riparazione per imperizia dell’officina o per difficoltà incontrate da quest’ultima nel reperire il pezzo di ricambio) e diversamente non potrebbe essere perché altrimenti le officine correrebbero il rischio di risarcire i danni per ogni singolo intervento.

Ma quali sono le voci di danno che l’utilizzatore solitamente pretende in ristoro?

Le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo, prima di tutto; oppure, la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (lucro cessante) o il canone di leasing inutilmente speso se il fermo dura per una o più mensilità; talvolta, se la riparazione si protrae per lungo tempo, viene chiesto il rimborso in quota del premio di assicurazione e del bollo auto.

Infine, è anche utile ricordare che un mezzo incidentato, fermo in officina, non sempre legittima una richiesta di danni per la sua indisponibilità: se il veicolo non è riparabile perché, ad esempio, è andato completamente distrutto, il fermo tecnico non può essere invocato; per il Supremo Collegio “… Il cosiddetto «danno da fermo tecnico» del veicolo danneggiato da un sinistro stradale non sussiste quando il mezzo, a seguito dell’incidente, sia divenuto inservibile, determinandosi in tal caso una perdita definitiva nel patrimonio del danneggiato con diritto al risarcimento sia del danno da perdita dell’autoveicolo, sia di quello relativo alle spese di gestione dell’auto nel periodo in cui essa non è stata utilizzata …” (Cass. Civ., Sez. III, 30/01/2014, n. 2070 in Giustizia Civile Massimario 2014 – conforme Cass. Civ. Sez. III, 15/11/2016, n.23191).

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