L’UE INCREMENTA LA PROPRIA “AMBIZIONE CLIMATICA”: IL NUOVO REGOLAMENTO CBAM

Il cambiamento climatico è un problema globale che richiede soluzioni globali” (Commissione Europea). Tra le azioni adottate sul piano unionale, si segnala il recentissimo Regolamento (UE) n. 2023/956, pubblicato il 16 maggio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale UE, che ha istituito il c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Il 10 maggio 2023 gli Stati membri dell’Unione Europea hanno firmato il Regolamento CBAM, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE il 16 maggio 2023, con l’obiettivo di prevenire la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, causato dallo spostamento della produzione ad alta intensità di carbonio all’estero, in Paesi extra-UE che adottano politiche climatiche meno rigorose.

Il CBAM, introdotto gradualmente, permetterà di fissare un prezzo equo sul carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio, garantendo che il prezzo delle importazioni sia equivalente al prezzo del carbonio della produzione interna.

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento CBAM, questo “si applica alle merci elencate nell’allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo (…), sono importati nel territorio doganale dell’Unione”. Il CBAM, in particolare, si applicherà alle importazioni di determinati beni la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e presenta il rischio più significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (i.e. cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno).

Cosa cambierà per le aziende?

Una prima fase transitoria, dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, sarà di apprendimento per le parti interessate (importatori, produttori e autorità) e imporrà agli importatori di merci delle iniziali regole di dichiarazione di emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle loro importazioni, senza effettuare alcun pagamento. In particolare, ogni importatore dovrà presentare alla Commissione la c.d. “Relazione CBAM”, contenente le seguenti informazioni:

– la quantità totale di ciascun tipo di merci (in MWh per l’energia elettrica e in t per le altre merci);

– il totale delle emissioni incorporate effettive (espresso in di emissioni di CO2 e per MWh per l’energia elettrica o, per le altre merci, in t di emissioni di CO2 e per t di ciascun tipo di merci);

– le emissioni indirette totali;

– il prezzo del carbonio dovuto in un Paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate.

Durante il periodo di transizione, la Commissione Europea, previa consultazione del comitato CBAM, dovrà adottare un atto di esecuzione contenente norme e requisiti per la comunicazione delle emissioni nell’ambito CBAM. È, inoltre, plausibile, che il funzionamento del CBAM sia riesaminato per valutare l’inclusione di altri beni prodotti in settori coperti dall’EU ETS nell’ambito del meccanismo CBAM.

Dal 1° gennaio 2026 il sistema CBAM entrerà pienamente in vigore, obbligando gli importatori:

(i) a richiedere – e ottenere – un’apposita autorizzazione a importare le merci, ottenendo così lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”;

(ii) a dichiarare ogni anno la quantità di merci importate nell’UE nell’anno precedente e i relativi gas a effetto serra incorporati, consegnando contestualmente il corrispondente numero di certificati CBAM.

Il prezzo dei certificati sarà calcolato in funzione del prezzo medio settimanale d’asta delle quote EU ETS espresso in €/t di CO2 emessa.

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