Il 9 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, con la quale, tra le altre cose, è stata attuata una nuova estensione del catalogo dei “reati presupposto” della responsabilità degli enti da reato, disciplinata dal D.lgs.231/2001.
In particolare, il legislatore, mediante il c.d. “Decreto Giustizia”, è intervenuto aggiungendo tre nuove fattispecie di reato modificando esclusivamente i seguenti due articoli:
– L’art. 24, D.Lgs. 231/2001, rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, viene incrementato di due nuovi “reati presupposto”, nello specifico: (i) della fattispecie di reato di cui all’art. 353 c.p “ Turbata libertà degli incanti” che sanziona la condotta di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti; e (ii) della fattispecie di reato di cui all’art. 353 bis p. “Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” che sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
Va specificato che per entrambi i reati si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (ovvero da duecento a seicento quote, in caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità), nonché le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
– L’art. 25-octies.1, D.Lgs. 231/2001, rubricato i “reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, viene incrementato della fattispecie di reato di cui all’art. 512 bis c.p. “trasferimento fraudolento di valori” che sanziona la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita.
In questo caso, per la commissione di tale reato, si applicano all’ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e tutte le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001 (interdizione dall’esercizio di attività; sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Questo ulteriore intervento di integrazione del catalogo dei reati presupposto conferma l’importanza e la centralità del sistema di prevenzione e controllo delineato con il D.Lgs. 231/2001, che resta una priorità per il legislatore a prescindere dagli avvicendamenti di Governo.
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