MODELLI 231: VEDIAMO COSA È CAMBIATO IN QUESTO INIZIO DI 2024.

I primi mesi del 2024 possono considerarsi fondamentali in tema di responsabilità degli enti da reato, in quanto il legislatore è già intervenuto ben due volte estendendo e modificando il catalogo dei “reati presupposto”.

In particolare:

1. con la legge n. 6/2024, entrata in vigore il giorno 8 febbraio 2024,  recante «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale” il legislatore è intervenuto per rafforzare la tutela del patrimonio culturale, aggiungendo alla disciplina penale già introdotta dalla Legge 22/2022, che aveva anche ampliato il Catalogo dei Reati presupposto, un ulteriore apparato di sanzioni per condotte lesive dei beni culturali.

    Con tale intervento il legislatore ha modificato l’art. 25 septiedecies, D.lgs. 231/2001, rubricato “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia di delitti contro il patrimonio culturale”, che viene incrementato di un nuovo “reato presupposto”, nello specifico della fattispecie di reato di cui all’art. 518 duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”.

    Tale fattispecie di reato sanziona la condotta di: (i) “chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui”; (ii) “chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità”.

    Va specificato che per la fattispecie di reato presupposto in questione si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote per un valore di un minimo di € 77.469,00 e un valore massimo di € 1.084.559,00.

    2. Con il comma 9 del Decreto-legge n. 19/2024, entrato in vigore il 2 marzo 2024, relativo alle “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il legislatore è intervenuto modificando l’art. 512-bis c.p., rubricato “trasferimento fraudolento di valori”, recentemente inserito all’ interno dell’art. 25 octies.1 del D. Lgs.231/2001.

    Con tale intervento il legislatore ha di fatto, seppur indirettamente, modificato il D.lgs. 231/2001 aggiungendo una nuova condotta penalmente rilevante alla fattispecie di reato presupposto ex. art. 512 bis c.p..

    In particolare, il legislatore ha aggiunto la seguente disposizione: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

    Va specificato che per la fattispecie di reato presupposto in questione si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote per un valore di un minimo di € 64.557,50 e un valore massimo di € 929.622,00 nonché l’applicazione di tutte le misure interdittive di cui all’art. 9, comma 2, quali: (i) l‘interdizione dall’esercizio dell’attività; (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni; (iii) licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; (iv) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; (v) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; (vi) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

    Il Decreto-legge n. 19/2024, è stato comunque soggetto a numerose critiche dovute al fatto che, pur introducendo all’interno del nostro ordinamento nuove fattispecie di reato, strettamente connesse al tema della sicurezza sul lavoro, nulla prevede in tema di tema di responsabilità degli enti da reato lasciando, al momento scoperta l’area interessata dal D.lgs. 231/2001. Ciò lascia pensare che per il 2024, anche alla luce delle ingenti risorse messe a disposizione attraverso il PNRR per le riforme legislative, le novità in tema della responsabilità degli ex. art. 231/2001 non siano ancora finite…

    DISCLAIMER: Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non costituisce consulenza legale di alcun tipo da parte di Macchi di Cellere Gangemi che non si assume alcuna responsabilità per il contenuto e la correttezza della newsletter. L’autore o il vostro contatto in studio sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.