La decisione del Regno Unito (UK) di lasciare definitivamente l’Unione Europea (UE) ha reso a partire dal 2021 molto più complicato per i cittadini europei lavorare in UK e per gli stessi datori di lavoro inglesi assumerli. Non facendo il Regno Unito più parte dell’UE, e non essendo più applicabile il principio di diritto europeo sulla libera circolazione dei lavoratori, sancito dall’articolo 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), per i cittadini europei non è più possibile lavorare in UK senza aver prima ottenuto specifico visto d’ingresso.
Ad oggi, quindi, la disciplina legislativa applicabile ai cittadini del vecchio continente che desiderano lavorare risiedendo nel territorio UK è la medesima di quella applicabile a qualsiasi altro lavoratore straniero extra-comunitario.
Prima di analizzare nello specifico la disciplina riguardante l’assunzione di lavoratori stranieri in Regno Unito è bene ricordare che i cittadini europei possono ancora recarsi in UK senza visto come semplici visitatori (standard visitors), per un massimo di 6 mesi per svolgere le seguenti attività:
1) turismo, ad esempio in occasione di una vacanza o di una villeggiatura;
2) visitare la propria famiglia o amici;
3) fare volontariato, per un massimo di 30 giorni presso un ente di beneficenza registrato;
4) transito di viaggio nel il Regno Unito;
5) alcune limitate attività temporanee di business, ad esempio per partecipare a una riunione o a un colloquio di lavoro;
6) partecipare a un programma di scambio scolastico;
7) frequentare un corso ricreativo della durata massima di 30 giorni, ad esempio un corso di danza;
8) studiare, fare un tirocinio o sostenere un esame;
9) come accademico, medico o dentista;
10) per ottenere cure mediche.
Nel caso in cui un’organizzazione inglese (intesa come persona giuridica) desideri invece assumere stabilmente uno straniero che non ha il diritto di lavorare nel Regno Unito, questa dovrà essere espressamente autorizzata dall’Home Office (Ministero degli Interni Inglese). Tale autorizzazione è nota come “Sponsorship License” (SPL). I datori di lavoro in possesso di una SPL acquisiscono la qualifica di “sponsor”. È bene notare che solo le persone giuridiche, e non le persone fisiche, possono ottenere una SPL.
La persona giuridica che desidera diventare sponsor deve essere in possesso di specifici requisiti di eligibilità (eligibility requirements) e di adeguatezza (suitability requirements).
Eligibility Requirement :
La persona giuridica deve essere “genuine” e “operating and/or trading” all’interno del Regno Unito. In altre parole, l’autorità inglese vuole assicurarsi che il datore di lavoro non sia una società creata ad hoc per aggirare le norme inglesi sull’immigrazione, ma che invece sia già effettivamente operante nel Regno Unito. Non è necessario che la persona giuridica occupi dei locali fisici, anche se, in questo caso, sarebbe più facile dimostrare all’autorità inglese competente la genuinità della società.
Suitability Requirements :
– La persona giuridica deve avere un’organizzazione interna che le permetta di adempiere agli obblighi previsti dalla legge inglese in capo allo sponsor. Nello specifico questi sono obblighi di: rendicontazione; conservazione di documentazione e dati relativi al lavoratore straniero; e rispetto delle norme inglesi sull’immigrazione.
– La persona giuridica deve dichiarare quale sarà il luogo di lavoro del cittadino straniero. L’autorità inglese preposta durante il procedimento di domanda per l’ottenimento della SPL eseguirà dei sopralluoghi per verificare l’esistenza e l’idoneità di tale luogo di lavoro. Nel caso in cui la società dichiari che il lavoratore svolgerà le proprie mansioni presso gli uffici di una parte terza, la stessa società dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un accordo scritto.
– La persona giuridica deve provare di essere nelle condizioni e nella possibilità di poter assumere un lavoratore nella posizione lavorativa che il cittadino migrante andrebbe a ricoprire. Per poter determinare con più precisione il trattamento che il datore di lavoro dovrebbe assicurare al cittadino straniero, è necessario identificare quest’ultimo all’interno di una delle categorie per le quali la sponsorship viene garantita (ovverosia, “skilled worker”; “senior or specialist worker”; etc).
– La persona giuridica non deve aver mai infranto la legge inglese in materia di immigrazione.
Una volta che la persona giuridica avesse dimostrato di essere in possesso dei sopracitati requisiti potrà ottenere una SPL, diventando ufficialmente sponsor. Gli sponsor hanno accesso allo “Sponsor Management System” online (SMS). L’SMS serve per assegnare un Certificate of Sponsorship (CoS). Il CoS è un documento elettronico e contiene informazioni personali sul lavoratore migrante, oltre che dettagli sul ruolo ricoperto e sul salario. Ogni CoS ha un proprio numero e consente al lavoratore migrante di richiedere un permesso di ingresso (un visto) o di permanenza (permesso di soggiorno) nel Regno Unito per svolgere il lavoro.
Un CoS può essere utilizzato solo dalla persona specifica a cui è stato assegnato. Tuttavia, l’assegnazione di un CoS a un migrante non garantisce che questi possa entrare o rimanere nel Regno Unito. Il Ministero dell’Interno deve accertarsi che ci sia un vero posto vacante per il ruolo in questione, che il dipendente straniero sia sufficientemente qualificato, e che il migrante sia pagato adeguatamente (secondo i minimi salariali previsti in UK). Il migrante dovrà inoltre soddisfare specifici criteri di idoneità. I criteri variano a seconda della categoria di sponsorizzazione, ma possono includere requisiti minimi di lingua inglese oltre che finanziari.
Infine, è necessario ricordare che non sempre un datore di lavoro inglese deve necessariamente ottenere una SPL per poter assumere un lavoratore europeo-straniero. Infatti, nel caso in cui il datore di lavoro in UK desideri assumere un lavoratore straniero la cui prestazione lavorativa è resa a distanza, senza che questo risieda in UK, non sarà per loro necessario ottenere una SPL, ed il lavoratore, continuando a risiedere nel proprio paese d’origine, non avrà bisogno di alcun visto d’ingresso.
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