OCSE/G20 PILLAR 1 – AMOUNT B: IL NUOVO APPROCCIO SEMPLIFICATO E OTTIMIZZATO PER LE ATTIVITÀ DI MARKETING E DISTRIBUZIONE.

Lo scorso 19 febbraio 2024 è stato pubblicato, quale risultato dei lavori nell’ambito dell’Inclusive Framework on BEPS dell’OCSE/G20, il Report sull’Amount B del Pillar 1, che ha introdotto un approccio semplificato e ottimizzato per la determinazione dei prezzi delle attività di marketing e distribuzione di base in un contesto infragruppo.

Il Report sarà incluso nelle Linee Guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE in allegato al Capitolo IV (“Administrative approaches to avoiding and resolving transfer pricing disputes”) e attribuirà alle giurisdizioni la facoltà (su base opzionale od obbligatoria) di introdurre l’Amount B da gennaio 2025.

Ambito di applicazione delle transazioni

L’approccio semplificato e ottimizzato introdotto dall’Amount B si applica alle seguenti transazioni:

  1. operazioni di marketing e distribuzione di tipo “buy-sell” in cui il distributore acquista beni da una o più imprese associate per distribuirli all’ingrosso a parti indipendenti; e
  2. transazioni di agenti di vendita e committenti in cui l’agente di vendita o il committente contribuiscono alla distribuzione all’ingrosso di beni a parti non correlate da parte di una o più imprese associate.

Il Rapporto individua, tra le transazioni che rientrano nell’approccio semplificato e ottimizzato, quelle che presentano caratteristiche rilevanti tali da poter essere valutate in modo affidabile utilizzando un metodo one-sided di determinazione dei prezzi di trasferimento, con il distributore, l’agente di vendita o l’agente commissionario come tested party.

In termini quantitativi, è previsto che la parte sottoposta a verifica nella transazione qualificata non debba sostenere spese operative annuali inferiori al 3% o superiori a un tetto massimo compreso tra il 20% e il 30% dei ricavi netti annuali della tested party.

In ogni caso, anche se una transazione rilevante soddisfa tali criteri, non rientra nell’ambito di applicazione se (i) comporta la distribuzione di beni immateriali o di servizi o la commercializzazione, il commercio o la distribuzione di merci, ovvero (ii) la tested party svolge un’attività diverse da quella di distribuzione in aggiunta alla transazione rilevante, a meno che questa possa essere adeguatamente valutata su base distinta e possa essere prezzata separatamente in modo affidabile.

Applicazione del metodo più appropriato alle transazioni rilevanti

Sulla base delle caratteristiche economicamente rilevanti delle transazioni rientranti nell’ambito di applicazione e delle informazioni disponibili sulle transazioni comparabili non controllate, il TNMM risulta essere il metodo più appropriato per l’approccio semplificato e ottimizzato.

Tuttavia, il Report riconosce che ci possono essere casi in cui l’applicazione del metodo CUP, utilizzando comparabili interni, potrebbe essere potenzialmente più appropriato per determinare il prezzo delle transazioni rilevanti; ne consegue quindi che tale metodo può essere utilizzato in via eccezionale.

Documentazione

Generalmente, la documentazione di transfer pricing garantisce che le amministrazioni fiscali abbiano accesso alle informazioni necessarie per condurre processi di valutazione del rischio e/o per verificare le pratiche di determinazione dei prezzi di trasferimento del contribuente. Nel caso dell’approccio semplificato e ottimizzato, la documentazione è importante per garantire che le amministrazioni fiscali dispongano di informazioni sufficienti e affidabili per valutare se le transazioni rilevanti soddisfino i criteri di definizione dell’ambito di applicazione e se i contribuenti abbiano applicato correttamente l’approccio semplificato e ottimizzato alle transazioni rilevanti.

Il Report indica alcuni elementi informativi che potrebbero essere già inclusi nel local file e che potrebbero essere utili e rilevanti per le amministrazioni fiscali nel valutare se le transazioni rilevanti del contribuente soddisfano i criteri di definizione dell’ambito di applicazione e, qualora il contribuente abbia applicato la metodologia di determinazione del prezzo, se lo ha fatto in modo corretto:

  1. una spiegazione della transazione qualificata rientrante nell’ambito di applicazione, compresa l’analisi funzionale del contribuente e delle imprese associate e il contesto in cui tali transazioni hanno luogo;
  2. i contratti o gli accordi che disciplinano la transazione e che supportano la spiegazione di cui al punto i.;
  3. i calcoli che dimostrino la determinazione dei ricavi, dei costi e dei beni rilevanti allocati o attribuiti alla transazione qualificata;
  4. le informazioni e i piani di allocazione che mostrino come i dati finanziari, utilizzati per valutare l’applicabilità dell’approccio semplificato e per l’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento, siano collegati al bilancio annuale.

Qualora il contribuente intenda applicare per la prima volta l’approccio semplificato e ottimizzato, dovrà includere nella relativa documentazione il consenso all’applicazione dell’approccio semplificato per un minimo di tre anni, a meno che le transazioni non rientrino più nell’ambito di applicazione durante tale periodo o vi sia un cambiamento significativo nell’attività del contribuente, e notificare tale circostanza alle autorità fiscali delle giurisdizioni coinvolte nella transazione rilevante.

Il Report e le interazioni con gli accordi preventivi e le procedure amichevoli

La sezione finale del Report si concentra sugli effetti che lo stesso può avere in materia di accordi preventivi bilaterali o multilaterali nonché in materia di procedure amichevoli concluse prima dell’attuazione dell’approccio semplificato e ottimizzato. Il Report prevede in tale senso che restino in vigore i termini e le condizioni di tali accordi in relazione alle transazioni rilevanti.

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