Cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023 in materia di volontaria giurisdizione e autorizzazioni a tutela dei soggetti più fragili.
Come forse già noto, dal 28 febbraio 2023, i notai sono diventati un’alternativa al giudice tutelare in materia di autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno, e per quelle relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari.
In caso di beni ereditari (e salvo rinvio alla normativa applicabile caso per caso) i soggetti che astrattamente potrebbero fare ricorso al rilascio di autorizzazione “notarile” sono i chiamati all’eredità o gli eredi, il curatore dell’eredità giacente e l’esecutore testamentario.
L’art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha previsto, infatti, che il notaio rogante l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata ai quali intervenga uno dei soggetti di cui sopra, possa rilasciare l’autorizzazione al compimento dell’atto; sino al 28 febbraio 2023, invece, l’autorizzazione veniva rilasciata solo dal giudice tutelare in seguito a un procedimento di volontaria giurisdizione.
Queste le novità:
– il notaio abilitato al rilascio dell’autorizzazione è il esclusivamente il notaio rogante (ossia, un notaio non potrà stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da un altro notaio);
– il notaio de quo potrà essere scelto liberamente dalle parti su tutto il territorio nazionale (cfr. Circolare Ministero della Giustizia 02/05/2023);
– ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il notaio potrà farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto, e – in caso di legato – presso il legatario;
– ove per effetto della stipula dell’atto notarile debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio dovrà determinare nell’atto di autorizzazione le cautele necessarie per il reimpiego del denaro.
Per quanto concerne l’iter procedimentale:
– per ottenere l’autorizzazione è necessaria la previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale (ma, come chiarito con la Circolare del Ministero di Giustizia 02/05/2023, non è dovuto il versamento del contributo unificato che è invece necessario laddove la parte si rivolga al giudice tutelare);
– l’autorizzazione del notaio è comunicata, a cura del medesimo notaio, alla cancelleria del Tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo Tribunale;
– l’autorizzazione potrà essere impugnata dagli aventi diritto, tramite reclamo, innanzi all’autorità giudiziaria secondo le stesse regole applicabili in caso di autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare;
– le autorizzazioni notarili acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle comunicazioni di cui sopra, senza che sia stato proposto reclamo. Le autorizzazioni rilasciate dal notaio possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
I notai potranno concorrere con il giudice tutelare nel rilascio delle autorizzazioni relative ad atti notarili volti a:
– accettare in donazione, vendere/acquistare, permutare o dividere un immobile;
– accettare l’eredità o legati;
– cancellare ipoteche o intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca.
In questi casi, il notaio rogante dovrà verificare la necessità o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse del soggetto tutelato.
I notai, invece, non potranno rilasciare le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri i giudizi oltre che le autorizzazioni per la continuazione dell’impresa commerciale, che restano di competenza esclusiva del giudice tutelare.