PROCURA SPECIALE PER I GIUDIZI IN CASSAZIONE: FINALMENTE SI VA AL SODO!

Con le sentenze n. 2075 e n. 2077 del 19 gennaio 2024 le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il rilascio della procura speciale alle liti per i giudizi di legittimità, quando autenticata dagli avvocati, non richiede la contestualità spazio-temporale della sottoscrizione della parte assistita con la redazione, notifica e/o deposito dell’atto da parte dell’avvocato.

Le Sezioni Unite, infatti, sono state chiamate a giudicare della questione di massima di particolare importanza (sic!) riguardante il conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, in particolare, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso.

In proposito, le Sezioni Unite – ispirandosi senza riserve ai principi della nostra Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.) ed alle tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU) – hanno statuito, senza mezzi termini, che:

– il diritto di difesa ha una “centralità” fondamentale;

– lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato è l’effettività della tutela giurisdizionale;

– bisogna evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali;

– la “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione e non può, pertanto, svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense”.

Posti tali principi (che rappresentano il faro che dovrebbe illuminare la strada del giudizio), per quanto riguarda la procura speciale per i giudizi in Cassazione è stato, invece, chiarito:

– che la data del rilascio della procura non costituisce un elemento di forma-contenuto dell’atto di procura, né una condizione di efficacia della certificazione del difensore;

– che è irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso, mentre ciò che invece rileva ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo.

Da qui, l’enunciazione dei seguenti principi di diritto:

1. “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.”

2. “In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.

Il tutto con buona pace dei colleghi (e delle parti assistite) che si sono visti ingiustamente sbarrato l’accesso alla tutela giurisdizionale in virtù di pregresse pronunce di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione fondate su un eccesso di formalismo, quale l’anteriorità della data apposta alla procura speciale rispetto all’atto.

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