Nella seduta del 30 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della Legge n. 111 del 2023 (legge delega sulla riforma fiscale), propone un’ampia revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti, ai fini IRPEF e IRES.
Allo stato attuale, lo schema di decreto dovrà essere analizzato dalle Commissioni parlamentari competenti prima dell’approvazione definitiva. Di seguito le principali novità riportate nel comunicato stampa.
Redditi agrari
Il decreto modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario. Attualmente, tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti, e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA.
Redditi da lavoro dipendente
Il decreto amplia le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente: tra questi, i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, in attesa di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, il decreto prevede l’erogazione nel mese di gennaio 2025 di un’indennità di 100 euro ai lavori dipendenti per i quali, nel 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) reddito complessivo non superiore a 28 mila euro; (ii) coniuge non separato e almeno un figlio (entrambi a carico del contribuente), oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato; (iii) imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni ed equiparati), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Redditi da lavoro autonomo
Il decreto introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti). Inoltre, sono escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente.
È esteso il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Con riferimento alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni, inoltre, viene prevista un’apposita disciplina.
Si introduce, infine, il principio di neutralità fiscale per i processi di riorganizzazione degli studi professionali.
Redditi diversi
Il decreto stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
Redditi d’impresa (IRES)
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
- delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
- della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- delle differenze sui cambi.
In materia di conferimenti d’azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, il decreto introduce la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.
Da ultimo, viene modificato il regime di riporto delle perdite ai fini della base imponibile IRES.
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