Il 30 novembre 2023 è il termine ultimo per presentare l’istanza di regolarizzazione delle violazioni pregresse e aventi ad oggetto le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023, di attuazione della disciplina contenuta nella Legge di bilancio 2023.
La Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) all’art. 1, co. 138 e ss., ha disciplinato una procedura di regolarizzazione delle violazioni in tema di cripto-attività. In seguito, con il Provvedimento n. 290480/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e le istruzioni per la regolarizzazione e ha chiarito che la relativa istanza andrà presentata entro il 30 novembre 2023.
La regolarizzazione deve essere effettuata da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici che entro il 31 dicembre 2021 detenevano cripto-attività, ed è relativa sia al tema del monitoraggio fiscale che della redditività: può essere effettuata, infatti, in caso di omessa indicazione nel quadro RW, nonché di omessa indicazione dei redditi (nonché delle eventuali addizionali regionali e comunali).
Ai fini della regolarizzazione:
– se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato;
– se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:
(i) di una “imposta sostitutiva” del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al momento del realizzo, e
(ii) di una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi sulle violazioni del monitoraggio fiscale.
Per quanto riguarda la nozione di “realizzo”, le istruzioni al modello fornito dall’Agenzia delle Entrate prevedono che il valore al momento del realizzo sia costituito dal controvalore in Euro al cambio indicato a tale data nella piattaforma in cui il soggetto ha effettuato l’operazione.
Qualora il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata deve, sempre entro il 30 novembre 2023, presentare una nuova istanza sostitutiva.
Non è possibile regolarizzare attività frutto di operazioni illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.
DISCLAIMER: Questa newsletter fornisce solo informazioni generali e non costituisce una consulenza legale da parte di Macchi di Cellere Gangemi. L’autore dell’articolo o il vostro contatto in studio sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.