SEI IL “TITOLARE EFFETTIVO” DELLA TUA IMPRESA? SCOPRI COME E QUANDO COMUNICARLO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Entro il termine perentorio dell’11 dicembre 2023 tutte le società di capitali, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust dovranno comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi ai propri “titolari effettivi”.

La nozione di “titolare effettivo” è entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico sospinta dalla normativa antiriciclaggio e dalle sue tipiche istanze di disvelamento della reale identità di colui che beneficia degli effetti di una operazione. Invero, reperire informazioni precise sulla figura del “titolare effettivo” risulta particolarmente utile al fine di intercettare possibili utilizzi illeciti del sistema economico da parte di chi, celandosi dietro interposizioni fiduciarie o strutture particolarmente opache, vorrebbe occultare la propria identità per realizzare operazioni di riciclaggio o di finanziamento di organizzazioni terroristiche.

Per tali ragioni, sia la normativa di matrice europea, sia quella domestica, riservano da tempo particolare attenzione alla figura del “titolare effettivo”.

L’impegno antiriciclaggio europeo risale ai primi anni ’90 e si è riflesso, nel corso del tempo, in cinque Direttive.

La quarta Direttiva UE/2015/849 e la quinta Direttiva UE/2018/843 hanno potenziano il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) del 2012, valorizzando l’approccio basato sul rischio (risk-based approach), ritenuto fondamentale per la gradazione delle misure preventive e dei controlli. Il recepimento della Quarta e della Quinta Direttiva nell’ordinamento nazionale italiano è avvenuto tramite i due decreti legislativi del 25 maggio 2017, n. 90 e del 4 ottobre 2019, n. 125, che hanno prima sostituito integralmente e poi ulteriormente modificato il testo del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. Decreto Antiriciclaggio).

L’individuazione del “titolare effettivo” deve avvenire secondo le disposizioni di cui all’art. 20 del Decreto Antiriciclaggio. Nello specifico, per le società di capitali il “titolare effettivo” è: (i) la persona fisica che detiene il possesso diretto o indiretto di una quota del capitale sociale superiore al 25%. Il possesso è definibile come indiretto allorquando la quota è posseduta per il “tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”; (ii) la persona fisica che ha il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea; (iii) la persona fisica che ha il controllo dei voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in assemblea; (iv) la persona fisica che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, è in grado di esercitare un’influenza dominante in assemblea; (v) in via residuale, qualora non fosse possibile individuare uno o più “titolari effettivi” mediante i primi criteri, il “titolare effettivo” deve essere individuato nella persona fisica o nelle persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

I criteri di individuazione di cui si è appena fatto parola sono tutt’ora oggetto di un ampio dibattito dottrinale e, pertanto, l’applicazione dei medesimi richiede particolare attenzione.

A tal proposito, i soggetti vigilati e accreditati che consultano il Registro a supporto degli adempimenti in ambito anti-money laundering (ad esempio, le banche con cui le società intrattengono rapporti di conto corrente) non dovranno limitarsi ad individuare il “titolare effettivo” sulla base delle mere informazioni trasmesse dai diversi soggetti tenuti alla comunicazione presso il Registro delle imprese; essi dovranno procedere sempre a verificare, alla luce delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, che il “titolare effettivo” così come individuato e identificato coincida con quello contenuto nel Registro dei titolari effettivi.

In sostanza, il Registro dei titolari effettivi deve essere considerato uno strumento ancillare volto ad orientare il soggetto obbligato nell’individuazione del “titolare effettivo” e non già uno strumento volto a sostituire gli obblighi di individuazione e identificazione dell’identità del “titolare effettivo”, così come espressamente indicato all’art 21 comma 7 del Decreto Antiriciclaggio.

L’art. 21, comma 5 del Decreto Antiriciclaggio prevede, in particolare, che con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), sentito il Garante Privacy, devono essere stabilite le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Il Decreto attuativo del MEF (DM 55/2022) è stato emanato l’11 marzo 2022. Più recentemente poi, lo scorso 9 ottobre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MIMIT del 29 settembre 2023, con cui è stato reso finalmente operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Pertanto, entro il termine perentorio dell’11 dicembre 2023, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative, le persone giuridiche private ed i fiduciari di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali o istituti giuridici affini al trust devono effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia avvenuta successivamente al 9 ottobre 2023, dovranno provvedere a tale comunicazione nel più breve termine di 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri (o dalla data di costituzione, in caso di trust o mandati fiduciari).

La comunicazione deve essere effettuata mediante un’apposita autodichiarazione da trasmettersi in via telematica all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio competente. L’obbligo di comunicazione è assolto dagli amministratori per le società dotate di personalità giuridica, dal fondatore (ove ancora in vita) o da coloro cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione per le persone giuridiche private quali fondazioni e associazioni riconosciute, nonché dai fiduciari dei trust o degli istituti giuridici a questi affini.

Più nel dettaglio, i soggetti sopra menzionati devono: (i) accedere a “DIRE” (il servizio delle camere di commercio per la compilazione delle pratiche telematiche) o ad altra soluzione di mercato, purché aggiornata con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze; (ii) indicare l’impresa o l’istituto oggetto della comunicazione e i dati relativi al “titolare effettivo”; (iii) firmare digitalmente la pratica.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa a carico di ciascun soggetto obbligato da un minimo di 103 ad un massimo di 1.032 euro.

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