Un volo aereo ha un forte ritardo, i viaggiatori cedono ad una società terza, la cessionaria, il diritto di credito all’indennizzo da ritardo del volo.
Il caso in esame trae origine da un ricorso promosso dalla società cessionaria che chiedevano la condanna della compagnia aerea al pagamento della somma di euro 500,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. Ce 261/2004, per il ritardo di oltre tre ore di un volo diretto da Ibiza a Milano.
La compagnia si rifiutava di pagare eccependo, per quanto qui rileva, la nullità della cessione del credito per la carenza, in capo alla parte attrice, dell’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 d.lgs.385/1993 (il c.d. testo unico bancario)
Avverso la decisione del Giudice di Pace, che aveva definito la causa in modo favorevole alla compagnia aerea, la cessionaria ha proposto appello. All’esito del secondo grado di giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio ha ribaltato la sentenza del Giudice di Pace, condannando quindi la compagnia aerea al pagamento degli importi richiesti.
La compagnia aerea, soccombente in appello, ha poi adito la Corte di Cassazione sulla base di quattro motivi. Per quanto più interessa in questa sede, la ricorrente ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di nullità del contratto di cessione del credito intervenuto tra la società cessionaria e i due beneficiari dell’indennizzo. Più specificamente, la compagnia lamentava che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la cessione del credito quale acquisto a titolo oneroso di crediti soggetto alla disciplina di cui all’art. 106 decreto legislativo 385/1993 e dell’art. 2, comma 1 del D.M. del 2 aprile 2015, n. 53, che impone, come già menzionato, l’iscrizione del soggetto cessionario a titolo oneroso nell’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia.
La Cassazione ha ritenuto infondato tale motivo specificando come per aversi attività di finanziamento (da cui sorge l’obbligo di iscrizione all’Albo) “non è sufficiente una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che tale cessione integri l’erogazione di un finanziamento, ossia che essa comporti la messa a disposizione di denaro o altra utilità”.
Dal contenuto del contratto in esame, la Suprema Corte ha infatti concluso che l’operazione in parola non fosse connotata dallo scopo di finanziamento poiché “la dazione di denaro da parte della cessionaria al cedente è solo eventuale” (condizionata al buon esito della riscossione del credito ceduto) e, in ogni caso, anche laddove il debitore ceduto effettivamente adempia “essa è sempre successiva alla fruttuosa escussione del debito ceduto”. In altre parole, la Cassazione ha delineato una ipotesi in cui, pur avendosi cessione del credito, tale cessione non ricade nella riserva di attività prevista dall’art. 106 del d.lgs.385/1993.
Pertanto, il ricorso, per quanto fin qui esposto e per gli ulteriori motivi non espressamente richiamati, è stato rigettato e la cessione del credito da indennizzo per ritardo aereo è stata ritenuta valida.
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