TUTELA DELL’IMMAGINE E DIRITTO DI CRONACA: QUALI DEI DUE PREVALE?

Il diritto di cronaca può essere messo in discussione se, nel dare una notizia di interesse per la collettività, un qualunque quotidiano pubblica l’immagine di un privato. Lo scatto fotografico che, per finalità esemplificative, ritrae in tutto o in parte il volto di una persona può essere censurato e oggetto di istanze risarcitorie da parte dell’interessato se la pubblicazione non è stata preventivamente autorizzata. A certe condizioni, però, il diritto di cronaca prevale.

Il caso affrontato dal Tribunale di Verona nella recentissima sentenza n° 1123/2024 del 15.05.2024 è il seguente: una signora riconosce la propria immagine in un articolo di stampa locale che riporta la notizia della persistente chiusura dei locali pubblici nel pieno del lockdown italiano; una fotografia che accompagna l’articolo di cronaca ritrae l’ignara signora seduta ai tavolini esterni di un bar/ristorante in una posa che sembra esprimere l’ingenua attesa della riapertura o, si ipotizza, il piacere di potere liberamente utilizzare la seduta in un plateatico senza consumare.

L’immagine dell’interessata viene travisata e compromessa, segue perciò la lite per ottenere il risarcimento del danno. Nell’azione viene citata in giudizio la casa editrice del quotidiano che, a sua volta, chiede manleva all’autore del servizio fotografico, professionista legato al quotidiano locale da apposito contratto di fornitura di fotografie e video.

Le norme invocate a tutela dell’immagine sono l’art. 10 del Codice Civile, gli articoli 96 e 97 della Legge sulla protezione del diritto d’autore e le norme sulla privacy. La casa editrice, dal canto suo, nel contestare la fondatezza delle domande attoree oppone la liceità della pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della Carta Costituzionale e dei citati articoli 96 e 97 LPDA, ferma restando la non riconoscibilità della signora nello scatto fotografico incriminato perché ritratta in lontananza, in mezzo ad altre persone e con il viso quasi integralmente coperto da una mascherina di protezione Covid-19.

Su simili tesi si arrocca anche la difesa dell’autore del servizio fotografico.

La sentenza in commento rigetta le istanze risarcitorie formulate in lite seguendo tre linee argomentative.

Innanzitutto, secondo il Giudice, proprio ai sensi dell’art. 97 LPDA “… Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico …” e per il tribunale la questione trattata nell’articolo di giornale con relativa foto a corredo riguardano “… un fatto di interesse pubblico, ovvero la predisposizione di un piano per favorire la riapertura dei locali dopo il lockdown imposto dal Governo per il contenimento del virus Covid-19 …” (v. motivazione).

Considerato anche il chiaro collegamento tra la notizia di interesse pubblico trattata nell’articolo e la fotografia oggetto di contestazione, il giudice non ha ravvisato la necessità di autorizzazione alla pubblicazione del soggetto ritratto.

In secondo luogo, per il Tribunale, l’attrice non  risultava identificabile o riconoscibile dai lettori del giornale in quanto “… ripresa nell’ambito di uno scatto fotografico del plateatico, in modo del tutto casuale, assieme a più persone, con il volto coperto da mascherina …” (v. motivazione) venendo così meno la possibilità, anche solo astratta, di una possibile lesione dell’immagine dell’attrice.

Infine, sempre per il giudice veronese “… In tema di attività giornalistica in particolare, la pubblicazione è legittima se sia rispettosa dei limiti fissati dall’art. 137 del D.Lgs. n. 196 del 2003 di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell’esercizio del diritto di cronaca, nonché delle particolari cautele imposte a tutela della persona ritratta previste dall’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa. La dignità umana, infatti, in un’ottica di comparazione con il diritto di manifestazione del pensiero, pure tutelato dalla Costituzione, all’art. 21, può subire un “ridimensionamento” quando l’esercizio del diritto di cronaca resta nei limiti segnati dal legislatore, che, operando una valutazione a monte, ha previsto, come requisito legittimante la condotta del giornalista il requisito dell’essenzialità dell’informazione il cui accertamento spetta al giudice di merito …” (v. motivazione).

All’esito di un bilanciamento attento e prudente degli interessi contrapposti, il tribunale ha ritenuto legittima la pubblicazione dell’immagine dell’attrice a prescindere dal suo consenso e ciò non solo sulla scorta di un interesse pubblico all’informazione ma anche in ragione dell’assenza di qualsivoglia concreto pregiudizio a danno il soggetto ritratto nella foto.

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