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Art. 6 Decreto Liquidità: massime notarili e chiarimenti interpretativi.

 

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha recentemente fornito chiarimenti e indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 6 del Decreto Liquidità che ha introdotto delle deroghe alla disciplina civilistica in materia di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento delle società di capitali in caso di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 sino allo scadere del quinto esercizio successivo: l’articolo ha generato alcuni dubbi interpretativi.

 

In particolare, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha pubblicato 6 massime relative alla natura (T.A. 1), l’arco temporale (T.A. 2), l’accertamento (T.A. 3), e la causa (T.A. 11) delle perdite oggetto della norma in questione, ai documenti contabili da sottoporre all’assemblea (T.A. 4) e ai limiti di operatività della sospensione (T.A. 12).

 

Come noto, l’articolo 6 del Decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), come modificato dall’articolo 1, comma 266, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), previsto con la ratio di mitigare gli effetti negativi causati dall’epidemia di Covid-19, ha introdotto alcune novità nell’ambito della disciplina prevista dal codice civile in campo societario, prevedendo delle deroghe rispetto alla normativa “ordinaria”, consentendo di “congelare” le perdite risultanti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 fino al quinto esercizio successivo.

 

In particolare, il legislatore ha disposto la deroga (i) agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile, relativi alla riduzione del capitale per perdite e alla riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale; (ii) agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile, in materia di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale; (iii) agli articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, del codice civile, posticipando il termine entro il quale la perdita debba risultare diminuita al quinto esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

 

Detto articolo 6 ha, inoltre, previsto che nelle ipotesi di cui agli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori possa deliberare di rinviare le decisioni sulla riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale entro il termine del quinto esercizio successivo.

 

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha chiarito nella massima T.A. 1 che il criterio di attivazione della norma è economico e non patrimoniale. Ciò significa che le perdite oggetto di sospensione sono le perdite di esercizio, ossia il risultato economico negativo di un singolo esercizio sociale (quello ritenuto “anomalo” a causa dell’emergenza Covid), al lordo di eventuali riserve in grado di compensarlo o ridurlo. Ne consegue che l’entità delle perdite oggetto di sterilizzazione è quella complessiva che emerge dal conto economico del bilancio relativo all’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio.

 

Nella massima notarile T.A. 2 si precisa che l’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio. In particolare: (i) per le società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020; (ii) per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021; (iii) per quelle che chiudono l’esercizio il 30 aprile le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° maggio 2020 – 30 aprile 2021.

 

Relativamente all’accertamento delle perdite oggetto di “sterilizzazione”, la massima T.A. 3 spiega che gli amministratori che siano chiamati a determinare l’ammontare del patrimonio netto contabile, al fine di verificare l’eventuale riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, prima della chiusura dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020, dovranno redigere un bilancio infra-annuale in cui le perdite emerse nel corso di detto esercizio (anche se non ancora chiuso) siano individuate separatamente rispetto a quelle emerse in altri esercizi, per poi escludere dalla determinazione del patrimonio netto contabile unicamente le prime, al lordo delle eventuali riserve.

 

Un ulteriore chiarimento è stato fornito dalla massima T.A. 4, in materia di documenti contabili da sottoporre all’assemblea in presenza di perdite potenzialmente oggetto di “sterilizzazione”: non si ritiene possibile prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell’esercizio attraverso la redazione di uno specifico documento contabile, adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge.

 

Ancora, la massima T.A. 11 si esprime sull’irrilevanza della causa delle perdite ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del Decreto Liquidità specificando che le perdite “sterilizzate” emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 sono tutte quelle risultanti dal conto economico di tale esercizio (come evidenziate ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del Decreto-legge n. 23/2020) prescindendo dalla circostanza che le stesse siano riconducibili all’emergenza Covid, alla “gestione caratteristica” o ad altre cause.

 

I Notai hanno infine affermato che la “sterilizzazione” delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 opera esclusivamente al fine di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., nonché la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.. Conseguentemente, dette perdite continuano ad essere rilevanti nella determinazione del patrimonio netto in relazione all’applicazione di tutte le altre norme di legge. Concorrono, ad esempio, a ridurre l’entità del patrimonio netto contabile al fine di individuare il limite per l’emissione di obbligazioni ex art. 2412, comma 1, c.c., di consentire la distribuzione degli utili ex art. 2433, comma 3, c.c., di determinare l’entità delle riserve “distribuibili” o “disponibili”, e di determinare la necessità di integrare la riserva legale.

 

Le massime del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie hanno sicuramente contribuito a chiarire alcuni dubbi sorti relativamente all’interpretazione dell’articolo 6 del Decreto Liquidità e a fornire importanti indicazioni applicative. Tuttavia, i primi commentatori hanno già espresso l’opinione per cui è ragionevole prevedere che, visto l‘arco temporale di applicazione della norma (limitato alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020) e il protrarsi dell’emergenza, il legislatore interverrà ulteriormente per disciplinare la gestione delle perdite emerse successivamente a tale periodo ma comunque causate dalla situazione contingente. Restano da vedere come il legislatore deciderà di intervenire sulla norma in oggetto.

 

 

s.rossi@macchi-gangemi.com
g.bonfante@macchi-gangemi.com

 

 

 

La diffida ad adempiere ed il contratto preliminare di cessione di quote sociali.

 

Il Tribunale di Milano si è espresso sulla validità del contratto preliminare di cessione di quote sociali e sulle condizioni per l’efficacia della successiva diffida ad adempiere ove trasmessa da un legale. In mancanza di procura scritta, la diffida ad adempiere non è idonea a produrre la risoluzione del contratto rimasto inadempiuto.

 

Secondo il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa (sentenza n. 5310/2020), per la configurabilità di un valido contratto preliminare di cessione di quote sociali non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, ma è sufficiente l’accordo delle parti su quelli essenziali, ossia dell’indicazione:

 

– delle parti;

– del bene promesso in vendita;

– del prezzo complessivamente pattuito;

– del termine per la ripetizione in forma autentica del preliminare stesso e di quello per la stipula della cessione definitiva.

 

Peraltro, il Tribunale di Milano ha ricordato che, in assenza di specifiche ed esplicite pattuizioni o garanzie riguardo alla composizione del patrimonio sociale, l’impegno traslativo del promittente venditore si esaurisce nel trasferire al promissario acquirente le azioni o la quota dedotte in contratto, con la conseguenza che il promittente acquirente non potrà successivamente dolersi della presunta mancanza di qualità essenziali del bene promesso in vendita laddove la consistenza del patrimonio sociale risulti diversa da quella attesa.

 

Con la medesima, il Tribunale di Milano ha inoltre dato seguito all’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. S.S.U.U. n. 14292/2010 e, più recentemente, Cass. Sez. II, n. 10860/2018), riguardo alle caratteristiche che deve avere la diffida ad adempiere il contratto preliminare affinché possa prodursi il conseguente effetto della risoluzione del contratto rimasto inadempiuto nonostante la diffida.

 

Nella fattispecie esaminata, la diffida ad adempiere il contratto preliminare di cessione veniva inviata dal legale del promittente venditore alla controparte, senza l’esplicita menzione che il legale avesse ricevuto una conforme procura sostanziale da parte del proprio cliente.

 

Secondo il Tribunale di Milano, la diffida ad adempiere – in quanto manifestazione di una volontà che si sostanzia in un potere unilaterale di incidere sulla sorte del rapporto contrattuale –ha natura negoziale e deve, perciò, provenire direttamente dalla parte contraente ovvero dal suo legale, previo il conferimento di idonea procura scritta che deve essere menzionata nella diffida (e, secondo Cass. Sez. II, n. 10860/2018, portata a conoscenza dell’intimato “con mezzi idonei”).

 

In difetto di esplicita menzione della procura ricevuta dal legale (non surrogabile da espressioni generiche quali “Si è rivolto al mio studio il Sig. …”), alla diffida ad adempiere inviata dal legale non può annettersi l’effetto di autotutela negoziale, quale quello della risoluzione del contratto, che viene riconosciuto solo al contraente.

 

In conclusione, dunque, in caso di compravendita di partecipazioni sociali dovrà necessariamente tenersi a mente che anche la stipula di una scrittura privata incompleta di tutti gli elementi accessori del negozio traslativo è idonea a produrre gli effetti propri del contratto preliminare (essendo a tal fine sufficiente il solo accordo sugli elementi essenziali) e che, ove mai tale scrittura restasse inadempiuta, la diffida ad adempiere dovrà necessariamente essere sottoscritta dalla parte contraente in proprio e/o dal legale munito di procura scritta espressamente richiamata ed allegata alla diffida.

 

 

v.spinelli@macchi-gangemi.com

 

 

 

Fideiussioni conformi allo schema ABI e disciplina antitrust: la parola alle Sezioni Unite?

 

Si prospetta, finalmente, un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione della validità delle fideiussioni conformi allo schema ABI.

 

Si rammenta che nel 2005 la Banca d’Italia aveva accertato che determinate clausole contenute nello Schema ABI di fideiussione costituiscono intese restrittive della concorrenza, ove applicate in modo uniforme.

 

Trattasi dell’art. 2 dello Schema, secondo il quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; dell’art. 6, secondo il quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; dell’art. 8, che sancisce l’insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

 

Negli ultimi anni si è sviluppata una corposa giurisprudenza, di merito e di legittimità, volta a stabilire di quali rimedi dispongano i clienti delle banche in presenza di fideiussioni che contengono tali clausole. Si sono quindi affrontate diverse interpretazioni, secondo le quali il cliente può far accertare la nullità dell’intesa restrittiva e, quindi:

a) far dichiarare la nullità integrale della fideiussione;

b) far dichiarare soltanto la nullità parziale della fideiussione (limitatamente a tali clausole);

c) proporre soltanto un’azione risarcitoria.

 

Il Tribunale di Verona (con la sentenza n. 1534 del 6 ottobre 2020) ha seguito un orientamento del tutto eccentrico rispetto a questi orientamenti, sostenendo che alle fideiussioni in esame non si applica la disciplina antitrust.

 

Con ordinanza n. 11486 del 30 aprile 2021 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rilevato che la questione della sorte dei contratti stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali è stata più volte oggetto di esame da parte della stessa Corte di Cassazione, anche nella composizione a Sezioni Unite, “tuttavia con esiti interpretativi tutt’altro che univoci e comunque ormai non più adeguati rispetto alla frequenza con cui il fenomeno tende a riproporsi e alla multiforme tipologia dallo stesso assunta negli ultimi anni”.

 

Per tale ragione, la Prima Sezione ha ritenuto che i numerosi e frequenti interrogativi emersi nella giurisprudenza pongano una questione di massima che riveste particolare importanza, tale da giustificare la rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione, affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

 

In particolare, la Prima Sezione ha ravvisato la necessità che le Sezioni Uniti stabiliscano:

(a) se la coincidenza totale o parziale delle clausole della fideiussione con quelle contenute nello Schema Abi giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno;

 

(b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;

 

(c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione; e

 

(d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.

 

 

m.deboni@macchi-gangemi.com

 

 

 

Siglato il 22 aprile 2021 il protocollo per la sorveglianza digitale dei lavoratori.

 

A seguito della pandemia e del conseguente vertiginoso ed improvviso aumento del ricorso allo smart working, il tema del controllo a distanza dei lavoratori si è nuovamente proposto in maniera importante. Del resto, è la stessa disciplina del “lavoro agile” a far riferimento alla necessità di regolamentare “l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300” (art. 21 – L. 81/2017).

 

Anche relativamente al lavoro in presenza, soprattutto ai lavori “in fabbrica”, l’argomento è quantomai attuale in virtù dell’utilizzo di strumenti tecnologici per il contenimento del contagio, per assicurare il distanziamento e/o il contact tracing, anche con applicativi da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone (c.d. wearable technologies).

 

L’agenzia nazionale per la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale (Ispettorato Nazionale del Lavoro – “INL”) e il Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) hanno preso spunto dall’attuale contesto sociale ed economico per sottoscrivere lo scorso 22 aprile un protocollo d’intesa (“Protocollo”) finalizzato ad avviare una collaborazione strategica tra i due istituti. Anche perché è probabile che molti degli strumenti tecnologici di nuova adozione continuino ad essere utilizzati anche oltre l’emergenza.

 

In effetti, sono già alcuni anni che sia l’INL che il Garante devono affrontare, da prospettive diverse ma fortemente interconnesse, le sfide conseguenti all’accelerazione dei processi di digitalizzazione nell’organizzazione del lavoro.

 

Partendo dal disposto dell’art. 4 della L. 300/1970 (“art. 4 Statuto Lavoratori”) – dal titolo “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo” che impone il divieto di controlli da remoto sull’attività lavorativa dei dipendenti – da alcuni anni si sentiva forte l’esigenza di una riforma che tenesse conto dell’innovazione tecnologia sempre più diffusa nel mondo del lavoro. Si è così arrivati al D.lgs 151/2015 che, tra l’altro, intervenendo sull’art. 4 Statuto Lavoratori, ha parzialmente esteso la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro, purché rispondenti a ben individuate esigenze e nel rispetto di precise condizioni.

 

Brevemente, il datore di lavoro può legittimamente installare e utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali possa anche derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori:

 

(i) esclusivamente se giustificato da esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale;

 

(ii) previa adeguata informazione al lavoratore e sempre nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016);

 

(iii) purché venga raggiunto un accordo sindacale (con le RSA o le RSU, se esistenti, o con i sindacati più rappresentativi sul piano nazionale) o, in assenza di accordo sindacale, previa autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro (Territoriale o Nazionale, in base alla localizzazione delle unità produttive interessate).

 

E così, se possono essere legittimi, se concordati o autorizzati come detto, impianti di geolocalizzazione installati su veicoli aziendali per motivi di sicurezza (si pensi, ad esempio, a quei dipendenti che debbano recarsi per motivi di lavoro in posti isolati o impervi), non si vede perché l’ITL dovrebbe negare l’esistenza di un’esigenza di sicurezza dei lavoratori nella richiesta datoriale di indossare un braccialetto con geolocalizzazione che vibra nel caso uno o più colleghi violino le norme sul distanziamento dettate dal protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali contenente le “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

 

Ugualmente, con riferimento allo smart working, è evidente come una modalità di lavoro basata su una maggiore flessibilità nella scelta degli spazi e degli orari di lavoro, attraverso strumenti idonei a rendere la prestazione da remoto – auspicabilmente a fronte di una più ampia responsabilizzazione sui risultati – imponga un esame particolarmente attento del funzionamento degli strumenti tecnologici utilizzati, quando questi possano incidentalmente consentire al datore di lavoro una sorveglianza digitale dell’attività del proprio dipendente.

 

L’argomento è tanto più attuale stante la recente raccomandazione UE in cui si richiede agli Stati membri di disporre modalità pratiche per garantire ai dipendenti l’esercizio del diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, istituendo un sistema, oggettivo, affidabile e accessibile, che permetta la misurazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto, evitando ritorsioni datoriali (v. anche art. 2, comma 1ter, L. n. 61/2021).

 

Attenzione: se da una parte può considerarsi senz’altro lecito l’utilizzo di un applicativo che si limiti a registrare la connessione e la disconnessione del dipendente che lavora da remoto, si dovrebbe arrivare a conclusioni opposte se il medesimo applicativo permettesse anche di registrare le attività svolte.

 

Ed infatti, lo stesso art. 4 Statuto Lavoratori dispone la legittimità dell’utilizzo di quegli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” e di quelli “di registrazione degli accessi e delle presenze”, senza necessità di preventivo accordo o autorizzazione amministrativa. Semplificando, è legittima l’installazione di uno strumento che sia necessario al lavoratore per lavorare.

 

D’altro canto, per arginare il rischio di un uso improprio di strumenti tecnologici datoriali giustificato dal fatto che una determinata tecnologia sia semplicemente utile a svolgere la prestazione lavorativa (e.g. pc, tablet, smartphone), il Ministero del lavoro si era affrettato a chiarire come non fosse consentito inserivi modifiche (ad esempio con l’aggiunta di software di localizzazione o di filtraggio). In caso contrario, il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione ministeriale continua a costituire una condizione di liceità per la loro installazione (Com. Stampa Min. Lavoro 18 giugno 2015).

 

Stante le competenze complementari e sinergiche di ITL e Garante in materia di sorveglianza digitale dei lavoratori, con il Protocollo recentemente siglato i due istituti si sono impegnati:

 

– ad assumere orientamenti condivisi;

– a collaborare e fornire attività consultiva sulle tematiche di rispettiva competenza;

– ad organizzare incontri periodici anche a distanza, su materie di interesse comune, con cadenza almeno semestrale;

– a promuovere campagne comuni di informazione e azioni in materia formativa, al fine di condividere e diffondere buone prassi e prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e a quella in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

– ad individuare occasioni di aggiornamento e di approfondimento in merito alle tematiche di interesse comune, anche mediante formazione a distanza.

 

Provvedimenti congiunti tra ITL e Garante saranno senz’altro utili a supportare i datori di lavoro nel distinguere il confine, spesso labile, tra lecito e illecito, quando si tratta di utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nell’attesa, è opportuno ricordare che, in mancanza delle condizioni di liceità previste dalle norme lavoristiche e di protezione dei dati personali, l’installazione di apparecchi da cui possa incidentalmente derivare un controllo dell’attività lavorativa, è illegittima e penalmente sanzionata.

 

 

e.noto@macchi-gangemi.com

 

 

 

Non è sostituto d’imposta l’ufficio di rappresentanza di una società estera.

 

In assenza di stabile organizzazione in Italia, la società non residente non è tenuta ad operare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 297 del 27 aprile 2021.

La risposta ad interpello n. 297 del 27 aprile 2021 ha chiarito che il dipendente assunto da un ufficio di rappresentanza italiano di una società estera non è necessariamente assoggettato alla ritenuta alla fonte in quanto i soggetti non residenti sono tenuti ad operare come sostituti d’imposta nel nostro Paese solamente in presenza di una stabile organizzazione.

 

La motivazione di tale conclusione è in linea con gli orientamenti pregressi (cfr. nota n. 12/649 dell’8 luglio 1990, risposta a interpello n. 312 del 24 luglio 2019 e risposta a interpello n. 379 dell’11 settembre 2019) espressi dall’Amministrazione finanziaria.

 

Invero, l’art. 23, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 nell’individuare, in modo tassativo, i soggetti obbligati ad operare, in qualità di sostituti d’imposta, le ritenute alla fonte sui redditi per i quali è prevista l’applicazione di dette ritenute, menziona anche gli enti e le società indicati nell’art. 87 (ora art. 73), comma 1, del TUIR. La norma include quindi chiaramente anche le società non residenti nel territorio dello Stato.

 

Stando alla lettera della legge, rientrano, pertanto, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta, anche le società non residenti nel territorio dello Stato. Pur tuttavia, come precisato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997: “gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia”. Tale interpretazione – spiega l’Agenzia delle Entrate – si fonda sulla “delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato” la quale non può estendersi, secondo tale impostazione, quanto agli obblighi di sostituzione tributaria, nei confronti dei soggetti esteri.

 

Ne consegue che, in assenza di stabile organizzazione, la società estera, non rivestendo il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuta a operare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

 

Tuttavia, in linea con quanto affermato nel principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 12 febbraio 2019, qualora il soggetto non residente, avendone la facoltà, intenda operare le ritenute alla fonte sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia, e di fatto le operi, sarà tenuto all’adempimento di tutti gli altri obblighi, formali e sostanziali, che ne conseguono.

 

 

a.salvatore@macchi-gangemi.com
f.dicesare@macchi-gangemi.com

 

 

DISCLAIMER: Questa newsletter fornisce solo informazioni generali e non costituisce una consulenza legale da parte di Macchi di Cellere Gangemi. L’autore dell’articolo o il vostro contatto in studio sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 

 

 

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