LATEST NEWS & INSIGHTS 23 APRILE 2021

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L’avviso in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la titolarità di un credito ceduto in blocco?

 

La recente ordinanza del Tribunale di Lucca del 26 marzo 2021 torna su un argomento molto dibattuto in giurisprudenza, ovvero se per la dimostrazione in giudizio della titolarità di un credito pervenuto al cessionario in forza di cessione di rapporti giuridici in blocco basti l’avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. o se la prova della legittimazione attiva ad azionare tale diritto necessiti del deposito in giudizio dell’atto di cessione.

 

La cessione del credito, disciplinata in via generale dagli articoli 1260 ss c.c., determina una modificazione nella titolarità attraverso il trasferimento di un diritto di credito ad un terzo estraneo al rapporto obbligatorio.

 

L’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (“T.U.B.”) disciplina una forma particolare di cessione, specificatamente la “cessione dei rapporti giuridici individuabili in blocco”, tra cui i crediti, che assume ad oggi particolare rilevanza, ad esempio, nell’ambito del complesso mercato dei c.d. non performing loans. Ai sensi di tale disciplina speciale, di favore per il cessionario, sono semplificate le formalità pubblicitarie nei trasferimenti di rapporti giuridici “in blocco” in cui i cessionari siano determinati soggetti vigilati: banche e intermediari finanziari ovvero soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata della Banca d’Italia ai sensi degli articoli 65 e 109 T.U.B..

 

Secondo quanto disposto dalle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, i “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi quali “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad es. nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune”.

 

La portata innovativa della norma riguarda, soprattutto:

 

(i) il comma 2 dell’art. 58 T.U.B., ai sensi del quale il soggetto cessionario dà notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale (“G.U.”), indicando gli elementi distintivi che consentano l’individuazione dei rapporti giuridici trasferiti, la data di efficacia della cessione medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione, nonché menzionando l’autorizzazione della Banca d’Italia al compimento dell’operazione, ove prevista, e

 

(ii) il comma 4 che equipara gli effetti prodotti dall’avviso in G.U. agli effetti prodotti nei confronti dei debitori ceduti dall’art. 1264 c.c., introducendo una sorta di disciplina “derogatoria” al Codice Civile. Ove ne ravvisi l’opportunità, la Banca d’Italia si riserva di indicare forme di pubblicità integrative.

 

La previsione non esclude la possibilità per il cessionario di provvedere ad una notificazione individuale ad personam a ciascuno dei debitori ceduti, bensì pone l’avviso pubblicato in G.U. sullo stesso piano della notifica (o dell’accettazione) individuale prevista dall’art. 1264 c.c..

 

Per la giurisprudenza di legittimità, gli adempimenti pubblicitari di cui al comma 2 dell’art. 58 T.U.B. ricoprono un ruolo essenziale nel determinare il momento di efficacia della “cessione in blocco” nei confronti dei debitori ceduti, introducendo una presunzione assoluta di conoscenza.

 

È, invece, discusso se l’avviso in G.U. possa dirsi un valido e sufficiente elemento probatorio per dimostrare la titolarità del cessionario rispetto ad un credito ricompreso in una cessione di rapporti in blocco.

 

Secondo parte della giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, la pubblicazione in G.U. sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, quando l’avviso pubblicato contenga elementi sufficienti ad individuare senza incertezze il rapporto oggetto di controversia tra quelli ricompresi nel perimetro della cessione.

 

Diversamente, altra parte della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ritiene che, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero adempimento pubblicitario in G.U. della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. non sia sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece, il cessionario che agisce in giudizio, l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione attraverso il deposito del contratto di cessione, al fine di provare la propria qualità di soggetto legittimato a ricevere le somme domandate al debitore.

 

Aderendo a questo secondo filone giurisprudenziale, il Tribunale di Lucca, con la recente ordinanza del 26 marzo 2021, ha sospeso l’efficacia esecutiva di un titolo esecutivo, in accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva del cessionario per effetto dell’omessa produzione in giudizio del contratto di cessione del credito.

 

Atteso il contrasto giurisprudenziale in merito, nel caso in cui si azioni in giudizio un credito pervenuto mediante trasferimento di rapporti giuridici “in blocco”, è opportuno, in via prudenziale, produrre sempre l’atto di cessione del credito, anche per estratto purché contenente gli elementi essenziali del contratto nonché quelli identificativi del credito ceduto (nominativo, ammontare, contratto da cui è sorto il credito), a dimostrazione della legittimazione attiva del cessionario con riferimento allo specifico credito ceduto, in aggiunta alla prova dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione “in blocco”, in modo da evitare qualsiasi eccezione da parte del debitore ceduto sulla titolarità del credito azionato.

 

In virtù dell’applicabilità delle formalità pubblicitarie di cui al art. 58, comma 2, T.U.B. anche alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, quanto sopra è da tenere in considerazione, altresì, nel caso in cui il soggetto che agisce in giudizio per il recupero sia il servicer di una società veicolo cessionaria di crediti nell’ambito di tale tipo di operazione.

 

 

m.patrignani@macchi-gangemi.com
m.dragone@macchi-gangemi.com

 

 

 

La nuova class action in Italia. Entrerà in vigore a maggio 2021 nell’era del Covid-19?

 

Il 19 maggio 2021 è prevista l’entrata vigore della nuova class action, introdotta dalla Legge del 12 aprile 2019, n. 31 che sostituisce la precedente disciplina contenuta nell’art. 140-bis del Codice del Consumo, ampliandone portata ed applicazione.

 

L’avvio della nuova class action è indubbiamente molto atteso per le novità che ha apportato e per l’interesse che potrebbe suscitare in tempo di Covid-19.

 

Innanzitutto, essa può essere esperita da chiunque e quindi anche da imprese ed enti e non più soltanto da consumatori ed utenti, come invece era previsto per l’azione di classe consumeristica.

 

Inoltre, la nuova class action può essere esperita per far valere pretese risarcitorie o restitutorie nei confronti di imprese e di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità concernenti la lesione di “diritti individuali omogenei”, ovvero i diritti della classe, derivanti da qualunque tipo di illecito contrattuale o extracontrattuale. Sono quindi venute meno le limitazioni previste dal Codice del Consumo che circoscrivevano l’applicazione dell’azione di classe ai soli rapporti di consumo, alla responsabilità del produttore ed alla tutela dei diritti lesi a causa di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali.

 

Sembra dunque che la nuova class action abbia le carte in regola per essere considerata una “vera” azione di classe.

 

Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di aderire alla class action (c.d. opt-in) anche dopo l’emissione della sentenza che accoglie l’azione.

 

Sarà infine più semplice venire a conoscenza dell’azione, aderirvi e monitorarla, dal momento che tutti gli atti ed i provvedimenti del giudizio verranno pubblicati nel Portale dei Servizi Telematici presente nel sito internet del Ministero della Giustizia.

 

Ci si aspetta quindi che la nuova class action possa essere da molti utilizzata per promuovere le cosiddette, e già nascenti, Covid Litigations, fermo restando però che potrà essere applicata solo in relazione alle condotte successive alla sua entrata in vigore e fermo restando che i diritti individuali lesi dovranno essere qualificabili come omogenei.

 

L’entrata in vigore della nuova disciplina è stata rinviata diverse volte anche al fine di consentire al Ministero della Giustizia di adeguare i sistemi informatici per la pubblicità e le attività processuali e non è ad oggi possibile escludere, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria, un ulteriore differimento.

 

 

s.lazzeretti@macchi-gangemi.com
s.mavelli@macchi-gangemi.com

 

 

 

L’onere della prova del creditore sociale nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori.

 

L’azione di responsabilità dei creditori sociali verso l’amministratore di una società per il mancato pagamento di un credito – oltre a richiedere la prova dell’escussione infruttuosa del patrimonio sociale – richiede la prova rigorosa di una condotta dolosa o colposa degli amministratori, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal creditore sociale.

 

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente, atteso che tale responsabilità che è di natura extracontrattuale richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno causato e del nesso causale tra questa e il danno patito dal creditore sociale.

 

Per la Cassazione, l’inadempimento o la pessima amministrazione del patrimonio sociale non sono, di per sé, sufficienti a dare ingresso all’azione di responsabilità (così, Cass. n. 15822/2019).

 

La Suprema Corte ritiene, infatti, che l’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali nei confronti degli amministratori presuppone la dimostrazione che – in conseguenza dell’inadempimento dei doveri imposti ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo – si sia perduta la garanzia patrimoniale generica (così, Cass. n. 28613/2019).

 

Il creditore sociale dovrà, dunque, dimostrare che il mancato pagamento del proprio credito a causa della perdita della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, è imputabile agli amministratori quale conseguenza dell’inadempimento delle loro obbligazioni.

 

Più di recente, e confacendosi a tali principi, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con la sentenza n. 17388/2020, ha rigettato l’azione di responsabilità svolta dal creditore sociale nei confronti dell’amministratore di una società non ritenendo provati, in via univoca e sulla base dei dati contabili risultanti dal bilancio, il danno ed il nesso di causalità con gli addebiti mossi all’amministratore.

 

Da tanto ne consegue l’esigenza di una particolare attenzione all’onere della prova posto a carico del creditore sociale, il cui assolvimento potrebbe rivelarsi difficile, soprattutto in situazioni di pregressa e complessiva difficoltà della società debitrice.

 

 

v.spinelli@macchi-gangemi.com

 

 

 

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla fiscalità indiretta del trust.

 

In tema di trust, la retrocessione dei beni a favore del disponente, nell’ipotesi in cui tutti i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica e l’atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta l’imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e castali, in misura fissa.

 

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8719 del 30 marzo 2021, che oltre a confermare il recente (dal 2019) e ormai consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sembra essere (finalmente) avallato anche dall’Agenzia delle Entrate.

 

La sentenza n. 8719 del 30 marzo 2021 contiene l’ultima puntata, in ordine di tempo, della giurisprudenza di legittimità in merito all’imposizione indiretta delle movimentazioni patrimoniali inerenti a un trust.

 

La fattispecie esaminata prende le mosse dalla notifica di un avviso di liquidazione con cui venivano richieste maggiori imposte ipotecarie e catastali, in misura proporzionale, dovute sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti a causa della intervenuta cessazione di due trust, istituiti nel 2006 e regolati dalla legge di Jersey (Trusts Jersey Law 1984).

 

In particolare, i beneficiari dei citati trust avevano rinunciato alla propria posizione giuridica, con l’effetto che la proprietà dei beni vincolati in trust è ritornata ai disponenti, sia perché così disponeva l’atto di trust, sia perché la legge di Jersey prescrive la restituzione ai disponenti del patrimonio del trust in caso di mancanza di beneficiari.

 

Secondo la Corte di Cassazione, la riattribuzione in parola è un’operazione che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza a favore dei disponenti. La reintestazione formale dei beni, infatti, è un atto fiscalmente “neutrale”, che, come tale, non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono capacità economica. Non è quindi sostenibile l’applicazione delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale), perché le imposte proporzionali presuppongono un effettivo arricchimento dell’avente causa in omaggio al principio di rango costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.

 

Aderendo a tale principio, si deve ritenere che anche nelle ipotesi in cui tra i diversi beneficiari di un trust vi sia anche il disponente, la quota di patrimonio che, sulla base dell’atto istitutivo, viene trasferita al beneficiario (disponente) non è comunque soggetta all’imposta di donazione.

 

L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, oltre a confermare il recente (dal 2019) e ormai consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sembra essere (finalmente) avallato anche dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta a interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, ha chiarito che non è applicabile l’imposta di donazione all’atto della reintestazione dei beni devoluti in trust, argomentando che “per quanto riguarda la fattispecie in esame, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del trust”.

 

L’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude, quindi, l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo previsto dalla legislazione in materia, mancando un trasferimento di ricchezza (così anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3986 del 16 febbraio 2021).

 

Alla luce di quanto sopra, si attendono ulteriori linee guida ministeriali che possano porre rimedio alle tematiche di ordine transitorio, specialmente con riferimento ai trust che hanno già scontato l’imposta di donazione in sede di apporto dei beni al trust.

 

 

f.dicesare@macchi-gangemi.com
e.pucci@macchi-gangemi.com

 

 

 

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti: omologazione “coattiva” della transazione fiscale e contributiva – recenti modifiche normative e orientamenti interpretativi.

 

A seguito della recente riforma degli artt. 180 e 182-bis l. fall., il Tribunale può omologare un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza dell’adesione o, rispettivamente, del voto dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, qualora la proposta sia per essi conveniente ai sensi dell’art. 182-ter l. fall. e il rigetto della proposta sia decisivo ai fini del mancato raggiungimento delle percentuali di legge.

 

La dottrina e la giurisprudenza di merito si stanno interrogando sulla portata delle modifiche introdotte e, anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sembra consolidarsi un’interpretazione estensiva delle norme per cui il Tribunale può procedere con l’omologa anche in caso di esplicito diniego da parte dell’Erario o degli enti previdenziali, configurando così una omologazione “coattiva”.

 

La legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 dicembre 2020 e in vigore dal 4 dicembre 2020, ha convertito in legge il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

 

L’art. 3, comma 1-bis, del D. L. n. 125/2020, ha modificato le disposizioni di cui agli articoli 180 e 182-bis l. fall. introducendo il meccanismo della c.d. “adesione d’ufficio” da parte dell’Erario e degli enti previdenziali, i quali vengono dunque considerati “favorevoli” al concordato preventivo o “aderenti” all’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora ricorrano i due seguenti presupposti:

 

(a) l’adesione dei suddetti enti deve essere determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 177 l. fall. (per il concordato preventivo) o dall’art. 182-bis, primo comma, l. fall. (per l’accordo di ristrutturazione dei debiti);

 

(b) la prospettiva di soddisfazione del credito risulti per tali enti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, secondo la relazione del professionista ex art. 161, comma 3, l. fall. (per il concordato preventivo), art. 182-bis, comma 1, l. fall. (per l’accordo di ristrutturazione del debito) e art. 182-ter, comma 5, l. fall. (ai sensi del quale la convenienza del trattamento dei crediti tributari e contributivi proposto ad Erario ed enti previdenziali nell’ambito della transazione costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale).

 

A seguito della novella, si sta formando, in giurisprudenza e in dottrina, un dibattito circa il potere attribuito dalle norme sopra indicate al Tribunale di omologare la transazione fiscale e contributiva “anche in mancanza di voto” (nel concordato preventivo), ovvero “anche in mancanza di adesione” (nell’accordo di ristrutturazione dei debiti), dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali alla proposta di transazione loro formulata.

 

Secondo la tesi “restrittiva”, il Tribunale disporrebbe del potere-dovere di intervenire in via sostitutiva solo quando, in presenza di una proposta conveniente ai sensi dell’art. 182-ter l. fall., l’Erario o gli enti non si siano espressi; un secondo indirizzo “estensivo” considera, invece, anche il voto negativo o il rigetto dell’adesione quale presupposto della omologazione “coattiva” da parte del Tribunale; secondo una terza ipotesi “intermedia”, infine, il potere sostitutivo di omologa del Tribunale ricorrerebbe sia in caso di mancata pronuncia sia in caso di rigetto della proposta nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ma non anche nell’ambito del concordato.

 

L’ordinanza del 25 marzo n. 8504 delle Sezioni della Corte di Cassazione, stabilendo che il rigetto da parte dell’Agenzia delle Entrate della proposta di transazione fiscale è impugnabile davanti al Tribunale fallimentare (non davanti alla Commissione Tributaria), contiene elementi utili a dirimere il contrasto interpretativo sugli articoli 180 e 182-bis l. fall.. La Cassazione ha affermato, tra gli altri, i seguenti principi: (i) nella transazione fiscale è prevalente la ratio concorsuale su quella tributaria; (iii) gli articoli 180 e 182-bis l. fall. individuano in quello fallimentare il giudice competente per pronunciarsi sull’impugnabilità della mancata adesione alla proposta di transazione fiscale; (iii) la transazione fiscale rappresenta l’esigenza di bilanciare l’interesse fiscale con l’interesse concorsuale, sicché la discrezionalità riconosciuta all’amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi è bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta di transazione, che risulta assegnato al giudice ordinario fallimentare.

 

Gli artt. 180 e 182-bis l. fall. andrebbero, secondo i primi commentatori, interpretati in senso estensivo alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza sopra indicata: il legislatore, secondo gli interpreti, ha inteso introdurre nella legge delle disposizioni che rendano effettiva la tutela giurisdizionale dell’impresa debitrice non solo quando gli Enti impositori non si pronunciano ma anche quando si pronunciano in contrasto con i principi dell’art. 182-ter l. fall., posto che – proprio in questo caso – è necessario sia verificare la conformità alla legge della loro pronuncia e se il provvedimento da essi emesso esprime correttamente l’interesse fiscale, sia bilanciare l’interesse fiscale da essi espresso (ove sia manifestato correttamente) con l’interesse concorsuale, che è prevalente. Il compito di eseguire tale verifica e operare tale bilanciamento di interessi è affidato al Tribunale fallimentare.

 

Nel frattempo, si segnalano le prime pronunzie dei giudici di merito sull’attività “sostitutiva” del Tribunale in caso di mancata espressione del voto dell’Ente impositore. In particolare, il Tribunale di Napoli, con decreto 2190/2021 del 9 aprile 2021, ha omologato ‘d’ufficio’ un concordato preventivo nonostante il voto negativo di INPS, applicando gli artt. 180 e 182-ter l. fall. in quanto ha ritenuto che, sulla base delle risultanze della relazione del professionista “il credito risultasse soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”.

 

 

s.rossi@macchi-gangemi.com
g.bonfante@macchi-gangemi.com

 

 

 

Vaccinazioni nei luoghi di lavoro: utopia o imminente realtà?

 

Al momento della sottoscrizione del protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali sulle “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”, in data 14 marzo 2020 e aggiornato il successivo 24 aprile, sarebbe sembrato utopico prevedere la possibilità per i datori di lavoro di far vaccinare i propri dipendenti. Eppure la scienza ha compiuto un miracolo ed ha ottenuto vaccini in tempi record, anche se non senza intoppi.

 

E così, dopo appena un anno dall’inizio della pandemia, contestualmente all’aggiornamento del protocollo condiviso appena richiamato, lo scorso 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

 

Nei giorni immediatamente successivi, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute, congiuntamente all’INAIL e al Commissario straordinario per l’emergenza Covid, hanno elaborato e reso pubbliche “indicazioni ad interim” per le aziende che intendano aderire all’iniziativa.

 

Tra le varie indicazioni fornite, si precisa che la vaccinazione in azienda è un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie di vaccinazione che devono comunque essere garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale, nei casi in cui lavoratrici e lavoratori non intendano aderire alla vaccinazione in azienda.

 

Inoltre, l’azienda che aderisce all’iniziativa deve essere in possesso dei seguenti pre-requisiti:

 

(i) una popolazione lavorativa sufficientemente numerosa, ossia, preferibilmente, oltre le 50 unità. Per i datori di lavoro con numero esiguo di lavoratrici e lavoratori sarà possibile avvalersi del supporto di Associazioni di categoria, o enti bilaterali, al fine di coinvolgere ed aggregare più imprese;

 

(ii) la sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini;

 

(iii) una struttura organizzativa, anche in termini di strumenti e di personale, adeguata al volume di attività previsto, per garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare gli assembramenti;

 

(iv) una dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;

 

(v) la disponibilità di ambienti – interni, esterni o mobili – valutati idonei dall’Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino, rispetto al numero di vaccinazioni da eseguire.

 

Appare quantomai opportuna la precisazione secondo cui tutti gli oneri sono a carico del datore di lavoro, o per esso delle Associazioni di categoria di riferimento, ad eccezione dei vaccini, siringhe e aghi. In effetti, sarebbe stato legittimo giungere alla conclusione opposta leggendo altra parte del medesimo documento laddove si specifica che la vaccinazione effettuata nell’ambiente di lavoro “rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale…”.

 

È senz’altro apprezzabile l’iniziativa che, nell’intento del piano nazionale vaccini, può consentire di ottenere un “notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione” rispetto alla campagna vaccinale ordinaria. È ancora più apprezzabile consentire ai datori di lavoro di offrire un livello di protezione maggiore nel luogo di lavoro, specialmente se si pensa a tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che devono necessariamente lavorare “in presenza”, anche quando il giusto distanziamento non sempre può essere costantemente garantito.

 

C’è però un punto che può destare alcune perplessità: chiunque abbia assistito alla conferenza stampa dello scorso 8 aprile del premier Draghi non può dimenticare l’invettiva contro giovani vaccinati, senza fragilità, e loro vaccinatori (“… con che coscienza un giovane salta la lista e si fa vaccinare sapendo di mettere a rischio di morte chi ha più di 75 anni?”).

 

Eppure, mentre il piano nazionale impone nella vaccinazione ordinaria un ordine di priorità delle categorie da vaccinare, per età o per patologie, in quella organizzata dalle imprese, il medesimo piano consente che si possa procedere indipendentemente dall’età delle lavoratrici e dei lavoratori, purché vi sia disponibilità di vaccini.

 

Evidentemente, nessuno scrupolo di coscienza a vaccinare i giovani se c’è ampia disponibilità di vaccini per tutti. Allora, c’è “solo” da attendere che le Regioni abbiano a disposizione un numero di vaccini talmente alto da poterne destinare una parte alle aziende.

 

Nel frattempo, tutte le parti coinvolte (e.g. associazioni datoriali, medici, regioni) stanno già discutendo ed avranno un bel da fare per risolvere alcuni problemi pratici di attuazione del piano. Basti pensare allo scetticismo dei medici competenti ad essere coinvolti quali possibili vaccinatori, con tutte le responsabilità che ne potrebbero derivare, oppure alla necessità di prevedere la disponibilità di personale medico adeguatamente formato ad intervenire in caso di emergenza.

 

e.noto@macchi-gangemi.com

 

 

 

Overruling e mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

È noto che con la decisione n. 19596 del 18 settembre 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preso posizione relativamente all’individuazione del soggetto tenuto ad instaurare la mediazione, quale condizione di procedibilità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

Prima di tale sentenza, infatti, l’opinione prevalente riteneva che il soggetto tenuto a proporre la domanda di mediazione fosse il debitore opponente, e che, in difetto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dovesse essere dichiarato improcedibile. Secondo tale interpretazione, a seguito della dichiarazione di improcedibilità del giudizio il decreto ingiuntivo diventava definitivo. Tale orientamento era stato confermato da due sentenze dalla Corte di Cassazione (n. 24629/2015 e n. 22003/2019).

 

Un altro orientamento minoritario, invece, riteneva che fosse il creditore opposto a dover instaurare il procedimento di mediazione, e che, in difetto, alla pronuncia di improcedibilità del giudizio di opposizione seguisse la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

 

La decisione delle Sezioni Unite di seguire questo secondo orientamento minoritario ha posto la questione della sorte dei giudizi di opposizione pendenti, nei quali il termine per proporre la mediazione è spirato senza che nessuna delle parti abbia proposto la relativa domanda.

 

Si tratta, in particolare, di stabilire se, attraverso tale sentenza, le Sezioni Unite abbiano operato un overruling giurisprudenziale, che giustifichi la richiesta di rimessione in termini da parte del creditore opposto.

 

La regola dell’overruling opera qualora, rispetto ad una norma processuale, la Corte di Cassazione muti il proprio indirizzo in modo imprevedibile, stabilendo una nuova interpretazione determinante una preclusione o una decadenza in capo alla parte che abbia fatto incolpevolmente affidamento sul precedente indirizzo. In tal caso, la nuova interpretazione opera per il futuro, ma il soggetto che ha fatto affidamento nel precedente orientamento ha diritto ad essere rimesso in termini.

 

La sussistenza di questi presupposti è stata espressamente riconosciuta dal Tribunale di Salerno con l’ordinanza del 18 novembre 2020, e dal Tribunale di Napoli, in modo più sintetico, con l’ordinanza del 3 dicembre 2020.

 

Nella recente sentenza del 4 marzo 2021, invece, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello del debitore volto a far dichiarare non solo l’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento della mediazione, ma anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite che ha stabilito il relativo onere sia in capo al creditore opposto.

 

Dalla lettura della sentenza non risulta che il creditore avesse chiesto di essere rimesso in termini per esperire il procedimento di mediazione. Nondimeno, la Corte d’Appello ha ritenuto che il mutato indirizzo giurisprudenziale rilevasse soltanto ai fini della compensazione delle spese processuali.

 

La decisione non appare sotto tale profilo condivisibile, in quanto, in assenza della rimessione in termini, il creditore opposto, pur avendo fatto affidamento su un diverso orientamento che lo legittimava a non proporre la domanda di mediazione, si vede costretto a introdurre un nuovo procedimento per la richiesta di un nuovo decreto ingiuntivo. La tematica, peraltro, è resa più complessa dal fatto che, a differenza dei casi decisi dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Salerno, quello deciso dalla Corte d’Appello si trovava nella fase di impugnazione. Infatti, in caso di rimessione in termini ed esperimento della mediazione da parte del creditore, la condizione di mediazione sarebbe stata soddisfatta in appello, con conseguente procedibilità del merito del giudizio (dichiarato, invece, improcedibile in primo grado).

 

m.deboni@macchi-gangemi.com

 

 

DISCLAIMER: Questa newsletter fornisce solo informazioni generali e non costituisce una consulenza legale da parte di Macchi di Cellere Gangemi. L’autore dell’articolo o il vostro contatto in studio sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 

 

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